Commercialisti ed esperti contabili. Senza iscrizione all’Albo scatta il reato

Le condotte di tenuta della contabilità aziendale, redazione delle dichiarazioni fiscali ed effettuazione dei relativi pagamenti, non integrano il reato di esercizio abusivo delle professioni di dottore commercialista o di ragioniere e perito commerciale – quali disciplinate, rispettivamente, dai dd.PP.RR. nn. 1067 e 1068 del 1953 – anche se svolte da chi non sia iscritto ai relativi albi professionali, in modo continuativo, organizzato e retribuito, tale da creare, in assenza di indicazioni diverse, le apparenze di una tale iscrizione.

Ad opposta conclusione, in riferimento alla professione di esperto contabile, deve invece pervenirsi se le condotte in questione siano poste in essere, con le caratteristiche suddette, nel vigore del D.lgs. n. 139 del 2005 (“Costituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili”).
È quanto ha affermato la Corte di Cassazione (Sez. 2 pen.) con la sentenza n. 16366/2019, depositata il 15 aprile.

Il caso
In breve, l’imputata ha svolto attività riferibile alla professione di esperto contabile in assenza d’iscrizione all’ODCEC istituito dalla Legge 24/02/2005 n. 34 (recente “Delega al Governo per l’istituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili”).

Il Giudice di appello ha pronunciato sentenza di condanna ritenendo integrato sia il reato di esercizio abusivo di una professione ai sensi dell’art. 348 c.p. (1) sia i reati di truffa (art. 640 c.p.) e di ingresso abusivo in un sistema informatico (art. 615-ter c.p.) – nella specie l’Anagrafe tributaria – in concorso con un altro soggetto.

Ebbene, il giudizio in Cassazione non ha avuto miglior esito.

I Massimi giudici hanno confermato integralmente la decisione dei colleghi territoriali, condannando, per l’effetto, l’imputata al pagamento delle spese processuali.

Sull’esercizio abusivo della professione
Per quanto qui interessa, in riferimento all’esercizio abusivo di una professione protetta, gli Ermellini hanno richiamato l’insegnamento delle Sezioni Unite (sentenza n. 11545/2011 – dep. 2012), secondo cui le condotte di tenuta della contabilità aziendale, redazione delle dichiarazioni fiscali ed effettuazione dei relativi pagamenti, non integrano il reato di esercizio abusivo delle professioni di dottore commercialista o di ragioniere e perito commerciale – quali disciplinate, rispettivamente, dai dd.PP.RR. nn. 1067 e 1068 del 1953 – anche se svolte da chi non sia iscritto ai relativi albi professionali, in modo continuativo, organizzato e retribuito, tale da creare, in assenza di indicazioni diverse, le apparenze di una tale iscrizione. Ad opposta conclusione, in riferimento alla professione di esperto contabile, deve invece pervenirsi se le condotte in questione siano poste in essere, con le caratteristiche suddette, nel vigore del D.lgs. n. 139 del 2005.

Nel caso di specie, pertanto, gli Ermellini hanno ritenuto corretto il giudizio di responsabilità penale espresso dalla sentenza impugnata, perché la ricorrente, senza essere iscritta dall’ODCEC, ha svolto con sistematicità, venendo per questo retribuita, mansioni tipiche dell’esperto contabile, quali la redazione di dichiarazioni fiscali, l’effettuazione dei relativi pagamenti e la ricezione delle cartelle esattoriali.

I giudici di legittimità hanno precisato che, alla luce di quanto stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza citata sopra, le attività di tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, e di elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari, «se effettuato da soggetto non abilitato con modalità tali da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse dallo stesso provenienti, le apparenze dell’attività professionale svolta da esperto contabile regolarmente abilitato, è punibile a norma dell’art. 348 cod. pen.».

Ne è conseguito il rigetto del ricorso con aggravio delle spese processuali.

__________________________
1CODICE PENALE
Art. 348. Abusivo esercizio di una professione
«1. Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000. 2. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell’applicazione dell’interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata. 3. Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo».

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