Regali di Natale non funzionanti o indesiderati? Ecco cosa fare

ROMA – Abbiamo aperto tutti i regali che erano sotto l’albero. Qualche delusione? Non funzionanti o indesiderati? Oltre che riciclarli come regali per qualcun altro, o cercare di venderli nei mercatini delle occasioni (molto attivi online dopo le feste), si può rimediare cambiandoli o facendoseli riparare o avendo indietro i soldi. Vediamo come nel vademecum pubblicato da Aduc.

NON FUNZIONANTE

Se l’oggetto è guasto o non corrisponde a quanto descritto in confezione e/o pubblicità, vale la Garanzia legale a carico del venditore. Il venditore deve riparare o sostituire il bene entro “tempi congrui”, da pattuire insieme al consumatore. Altrimenti si ha diritto alla restituzione dei soldi. Questa garanzia è valida 2 anni, il difetto deve essere segnalato al venditore entro 2 mesi dalla scoperta. Le spese di spedizione, sono a carico del venditore. Oltre a questa c’è anche la Garanzia del produttore: contrattuale, applicabile rispetto a quanto riportato sui fogli allegati all’acquisto.

INDESIDERATO

Si può esercitare il diritto di recesso: 1) Per gli acquisti in negozio fisico, la legge non lo prevede, a meno che non sia stato pattuito al momento dell’acquisto. 2) Per gli acquisti in negozio virtuale o fuori dai locali commerciali si può recedere entro 14 giorni dall’acquisto oppure dal giorno in cui si riceve il bene. È consigliabile farlo con una lettera raccomandata a/r o pec, rispedendo il bene tramite assicurata. Le spese di spedizione sono a carico di chi esercita il recesso.

VENDITORE O PRODUTTORE NON DISPONIBILE?

Sarà necessario intimare il dovuto tramite una lettera raccomandata a/r di messa in mora o pec e fare una denuncia all’Antitrust per pratica commerciale scorretta. In mancanza di soddisfazione si può ricorrere al giudice di pace.

VENDITORE O PRODUTTORE NON ITALIANO?

Se sono in un Paese dell’Unione Europea, è come se fosse in Italia: le regole sono uguali. In mancanza di disponibilità, dopo l’intimazione con raccomandata A/R (no pec, che vale solo per l’Italia), dovendo ricorrere al giudice, ci sono specifiche modalità, anche più semplici rispetto al ricorso al giudice italiano. Se sono in un Paese extra-Ue, verificato che non abbiano un ufficio in Italia o in altro Paese Ue (per cui varrebbe quanto sopra), è più complicato. Vale sempre l’intimazione con raccomandata A/R (no pec, che vale solo per l’Italia), ma in mancanza di risposta, pur rivolgendosi al giudice italiano è difficile ottenere giustizia.
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