Commercialisti, più formazione

Al via il nuovo regolamento per la formazione continua dei commercialisti. In vigore dal 31 dicembre, il regolamento amplia la platea degli iscritti tenuti ad aggiornarsi e formarsi. La frequenza ai corsi delle Scuole di alta formazione (Saf) avrà una durata compresa tra un minimo di 80 a un massimo di 200 ore nell’arco di 24 mesi e si potrà svolgere sia in presenza sia da remoto. Il nuovo regolamento sulla formazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con le modifiche approvate dal Consiglio nazionale il 16 giugno scorso, ha ricevuto il via libera dal ministero della Giustizia.

Il progetto Saf
Il progetto Saf ha consentito la costituzione su tutto il territorio nazionale di Scuole di alta formazione per gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti, con il coinvoigimento del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degH esperti contabili (Cndcec), promotore dell’iniziativa, della Fondazione nazionale dei commercialisti e di tutti gli ordini territoriali. Ora le Saf potranno erogare anche corsi brevi, validi comunque per ottenere i crediti formativi. Spetterà sempre al Consiglio nazionale la valutazione del peso dei singoli corsi e i’attribuzione dei crediti, questo perché Fazione del Cndcec, come emerge dal regolamento, è orientata ad accertare che si realizzino le attività formative con l’obiettivo di assicurarne l’elevato livello culturale e ¡’ampia e tempestiva diffusione tra tutti gli iscritti.

Le Saf per macro area
Sono state costituite 14 Saf individuate per macro area che possono stipulareconvenzioni con tutte le Università presenti nelle rispettive zone e potranno avvalersi della collaborazione di vari enti, anche universitari, nell’organizzazione dei corsi. La documentazione allegata al regolamento specifica che il costo medio orario dei corsi di alta formazione delle Saf è calcolato per partecipante e deve essere compreso, indicativamente, tra 8 e 12 euro. Per gli altri corsi organizzati dalle Saf il costo potrà essere superiore ma dovrà comunque essere inferiore ai costi di mercato.

Soggetti obbligati
Il regolamento ha aggiornato la platea di soggetti obbligati alla formazione. Oltre agli iscritti all’Albo (compresi i professionisti sospesi in forza di un provvedimento disciplinare), ora sono obbligati anche coloro i quali risultano sospesi per la mancata comunicazione del domicilio digitale. La formazione comprende i seguenti ambiti: l’aggiornamento, quale attività finalizzata all’adeguato mantenimento, approfondimento e sviluppo delle competenze tecnico-professionali dell’iscritto, attinenti alle materie oggetto dell’esercizio dell’attività professionale; la formazione, quale attività finalizzata all’acquisizione di competenze specialistiche, anche di natura interdisciplinare, utili a un miglior esercizio della professione e alla crescita del professionista; lo svolgimento di attività formative particolari. Le novità per gli iscritti all’Albo riguardano anche i crediti formativi. In particolare, l’iscritto consegue un credito formativo per ogni ora di effettiva partecipazione alle attività di aggiornamento. Inoltre, consegue il numero di crediti formativi attribuiti all’evento dal Consiglio nazionale per la partecipazione ad almeno l’80% delle ore delle attività di formazione. Qualora la partecipazione dell’iscritto alle attività di formazione sia di durata inferiore all’80% delle ore, i crediti formativi sono attribuiti in relazione al numero di ore effettivamente svolte.

Le esenzioni
Il capitolo «esenzioni» del regolamento presenta soprattutto integrazioni al quadro preesistente. Si può essere esentati dalla formazione in caso di maternità, con facoltà dell’iscritta di ripartire ia riduzione dei 43 crediti formativi professionali, anche obbligatori, nel periodo compreso tra i mesi di gravidanza e fino al compimento del primo anno del bambino. A queste esenzioni si aggiungono i casi di servizio civile volontario, malattia, infortunio e assenza dall’Italia che determinino l’interruzione dell’attività professionale per almeno sei mesi; e anche l’assunzione di cariche pubbliche elettive e altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore.

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