Pensione di vecchiaia compatibile con il forfettario

Nella circolare 9/E pubblicata il io aprile l’agenzia delle Entrate ha affermato che la clausola di esclusione del regime forfettario non opera nei confronti degli aspiranti forfettari pensionati – e quindi titolari di redditi di lavoro dipendente ex articolo 49, comma 2 del Tuir – «ogniqualvolta il pensionamento sia obbligatorio ai termini di legge». Tuttavia nel settore privato la norma non prevede esplicitamente un pensionamento obbligatorio. Un quesito rivolto all’Agenzia (oggetto della risposta 161/2019 – si veda «Il Sole 24 Ore» del 29 maggio) riguarda un lavoratore che, avendo maturato i requisiti della pensione di vecchiaia nel 2017(66 anni e 7 mesi di età con almeno 20 anni di contributi), ha cessato il rapporto. Dopo avere conseguito la pensione, ha intrapreso una attività di lavoro autonomo il cui principale committente è l’ex datore di lavoro. Nella risposta 161, le Entrate hanno confermato la legittima applicabilità del regime forfettario (in presenza dei restanti requisiti) nel caso in cui il pensionamento sia intervenuto per obbligo di legge. Tale requisito assume diversi significati nel mondo del pubblico impiego o in quello dei datori di lavoro del settore privato. Infatti per i dipendenti del settore privato il pensionamento obbligatorio può essere inquadrato unicamente nella pensione di vecchiaia, dal momento che la legge 108/1990 conferisce la facoltà al datore di lavoro di recedere anche in assenza di giusta causa e giustificato motivo una volta raggiunti i requisiti pensionistici dell’accesso per vecchiaia, esaudendo pertanto fra i pensionamenti obbligatori quelli anticipati, se con età inferiore a quella di vecchiaia. Invece peri pubblici dipendenti va ricordato come, a opera del decreto legge 112/2008, nella versione modificata dal decreto Madia, una volta raggiunta l’età di 65 anni in presenza del requisito contributivo della pensione anticipata (42 anni e io mesi per gli uomini; uno in meno per le donne, una volta esaurita la finestra trimestrale) l’amministrazione pubblica procederà al collocamento a riposo d’ufficio per limiti ordinamentali. La pensione in quota 100 non può essere considerata obbligatoria ne nel mondo privato ne in quello pubblico, tanto più-visto il peculiare regime di incumulabilità dei redditi fino al raggiungimento dell’età di vecchiaia da parte del pensionato, anche nel caso di lavoro autonomo.

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