Pensionati, porte aperte al Sud

Sole, mare e anche meno tasse. Sono questi gli ingredienti che accompagneranno i pensionati esteri che intendono trasferirsi, o tornare, in uno dei piccoli comuni del Mezzogiorno, con popolazione non superiore a 20 mila abitanti. A decorrere dal periodo d’imposta 2019, i pensionati titolari di redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all’estero, possono scegliere di aderire all’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione. La scelta ha durata quinquennale ed è esercitabile dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace. Le modalità applicative del regime fiscale opzionale sono state definite dall’Agenzia delle entrate con il provvedimento n. 167878/2019, che recepisce le novità contenute all’art. 1, commi 273-275 della legge 145/2018 (c.d. legge di Bilancio 2019, si veda ItaliaOggi Sette del 28/01/2019). Pensionati esteri. La novità opera in favore di pensionati, titolari di redditi di qualunque categoria (pensioni di ogni genere e assegni a esse equiparate), percepiti da fonte estera o prodotti all’estero e che siano in possesso delle seguenti condizioni: mancata residenza fiscale in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace; trasferimento della residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa. Territori agevolati. A essere agevolati sono esclusivamente i pensionati esteri che trasferiscono la propria residenza fiscale in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20 mila abitanti. Per conoscere la popolazione del comune in cui si sceglie di trasferire la residenza fiscale, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, fa fede il dato che risulta dalla «Rilevazione comunale annuale del movimento e calcolo della popolazione» pubblicata sul sito dell’Istat in relazione al 1° gennaio dell’anno antecedente al primo anno di validità dell’opzione. Imposta sostitutiva. Il nuovo regime fiscale opzionale, disciplinato dall’art. 24-ter al Capo I, Titolo I, del Testo unico delle imposte sui redditi (dpr 917/1986), prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 7% per ciascuno dei periodi d’imposta di validità dell’opzione, La scelta è valida per i primi cinque periodi d’imposta successivi a quello in cui diviene efficace. Per l’individuazione dei redditi percepiti da fonte estera o prodotti all’estero, occorre fare riferimento ai criteri stabiliti dall’art. 165, comma 2 del Tuir, secondo il quale «i redditi si considerano prodotti all’estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall’art. 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato» per l’applicazione dell’imposta nei confronti dei non residenti. L’imposta sostitutiva deve essere pagata in un’unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Le modalità di compilazione del mod. F24 saranno fornite dall’Agenzia delle entrate mediante successiva risoluzione. Esercizio. È possibile esercitare l’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia, ed essa è efficace a decorrere dal medesimo periodo d’imposta. Per poter fruire del nuovo regime dell’imposta sostitutiva è necessario indicare la giurisdizione (o le giurisdizioni) in cui il soggetto ha avuto l’ultima residenza fiscale prima di esercitare la validità dell’opzione. Successivamente, l’Agenzia delle entrate trasmette queste informazioni, attraverso strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorità fiscali de
lle giurisdizioni indicate. Revoca e cessazione. L’opzione è revocabile dal contribuente in uno dei periodi d’imposta successivi a quello di esercizio, comunicando la revoca stessa nella dichiarazione dei redditi relativa all’ultimo periodo d’imposta di validità dell’opzione. In tal caso, però, sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d’imposta precedenti. Si decade invece dall’imposta sostitutiva nei seguenti casi: venir meno dei requisiti richiesti; omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva entro la data prevista per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi; trasferimento della residenza fiscale in un Comune italiano diverso da quelli «agevolati»; trasferimento della residenza fiscale all’estero. Regime ordinario. Il pensionato estero che vuole trasferirsi al Sud Italia e non intende godere dell’imposta sostitutiva agevolata, può manifestarne la facoltà in sede di esercizio dell’opzione o attraverso una sua successiva modifica. Soltanto in tale ipotesi, per i redditi prodotti negli Stati o territori esteri indicati, si applica il regime ordinario e si ha diritto al credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero. Finanziamenti. Si ricorda, infine, che le maggiori entrate provenienti dall’imposta sostitutiva, confluiranno nel nuovo «Fondo per i poli universitari tecnico-scientifici nel Mezzogiorno». Lo scopo del fondo è di finanziare le università aventi sede nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, individuate con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e in cui sia presente almeno un dipartimento in discipline tecnicoscientifiche e sociologiche.

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