Adempimenti e riforme, 2019 da ricordare per i professionisti

Per i professionisti dell’area economicogiuridica l’anno 2019 sarà davvero difficile da dimenticare. Nel primo semestre di quest’anno sono infatti divenute operative tutta una serie di norme aventi un impatto dirompente sulle procedure e modalità operative che fino ad ieri avevano caratterizzato l’attività dei commercialisti, degli avvocati e dei consulenti del lavoro. L’anno 2019 sarà ricordato infatti come l’anno in cui è divenuta obbligatoria, con effetto dal 1° gennaio, la fatturazione elettronica per tutte le tipologie di operazioni fra partite Iva e con i consumatori finali (c.d. B2B e B2C). Oltre a tale rivoluzione, il 2019 verrà ricordato anche come l’anno in cui gli studi di settore, dopo circa venti anni di applicazione, hanno definitivamente abbandonato la scena fiscale per lasciare il posto ai nuovi «indicatori sintetici di affidabilità fiscale» (Isa). Come se non bastasse, sempre nei primi mesi dell’anno in corso, è divenuta operativa, con tanto di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale la riforma della crisi d’impresa e dell’insolvenza che ha praticamente riscritto le norme che hanno regolato finora le procedure concorsuali e le c.d. crisi da sovraindebitamento. Basterebbero queste tre disposizioni normative per descrivere l’anno 2019 come l’anno dei record in relazione alla portata innovativa e sostanziale delle riforme attuate, In realtà a queste che possiamo considerare le riforme principali se ne affiancano al tre, non certo meno importanti, quali, ad esempio, il debutto sempre a far data dal 1° luglio scorso su tutto il territorio nazionale del processo tributario telematico. Il vero e proprio diluvio normativo che ha caratterizzato questa prima parte dell’anno 2019 ha costretto i professionisti che si occupano della materia fiscale, delle procedure concorsuali e del contenzioso tributario ad uno sforzo enorme in termini di aggiornamento professionale e adeguamento delle procedure di studio. A complicare ulteriormente il tutto ci sono stati, e in parte ci sono anche tutt’ora, una serie di ritardi e malfunzionamenti nella messa a disposizione degli utenti delle procedure software necessarie per adeguarsi alle novità normative sopra ricordate. Il caso più clamoroso ha interessato il software di calcolo dei nuovi indicatori sintetici di affidabilità fiscale che è stato diffuso dall’amministrazione finanziaria soltanto il 10 giugno scorso. Ritardi che hanno costretto il legislatore a introdurre una proroga nei versamenti delle imposte dovute sulla base della dichiarazione dei redditi 2019 da tutti coloro per i quali risultano approvati i modelli Isa, al 30 settembre 2019. Una cosa mai vista nel panorama tributario che di proroghe, ritardi e stagioni comunque tormentate ne ha vissute più di una. Mai nessuna però è stata così travagliata come l’anno in corso. Nemmeno nel 1993, l’anno del famoso «740 lunare» (quello, per intendersi, in cui i contribuenti dovevano indicare i dati necessari ai fini del redditometro) si era arrivati a una proroga nelle scadenze di versamento di così ampia portata. Quasi tutte le disposizioni normative sopra ricordate, è bene precisarlo, vengono da lontano. L’obbligo della fatturazione elettronica e dello scontrino telematico (altra novità scattata dal 1° luglio scorso per molti commercianti) risalgono al 2015 mentre la riforma della crisi e dell’insolvenza è divenuta legge dello Stato dopo una lunga gestazione iniziata svariati anni fa e confluita nella legge delega n.155 del 19 ottobre 2017. Pur risalendo indietro nel tempo tutti i provvedimenti normativi sopra ricordati, obbligo del processo tributario telematico compreso, sono però entrati in vigore nel primo semestre 2019 con una strana concentrazione temporale che sicuramente non ha precedenti nella nostra storia economica e tributaria. Per cercare di attutire gli effetti dell’entrata in vigore di norme il cui impatto è stato in alcuni casi dirompente sia per i professionisti che per gli operatori economici (si pensi alla fatturazione elettronica e alle modifiche che la stessa ha comportato nei processi aziendali e organizzativi) il legislatore ha introdotto dei periodi di «rodaggio normativo» in cui eventuali errori, seppur contenuti in certi limiti temporali, non saranno oggetto di sanzione. In questo modo si è evitato lo slittamento dei termini consentendo al tempo stesso un minor affanno nel rispetto pedissequo delle nuove disposizioni grazie alla tolleranza sulle sanzioni prevista. Il filo conduttore di queste novità normative, con l’unica eccezione della riforma della crisi d’impresa, è l’avvento della digitalizzazione e della telematica. Rispondono a questa logica l’obbligo della fatturazione elettronica e degli scontrini telematici nonché l’avvento del processo tributario telematico. Anche la sostituzione degli studi di settore con i nuovi indicatori sintetici di affidabilità fiscale si inserisce nell’ottica del dialogo telematico fra fisco e contribuente, tanto che nella procedura di calcolo degli Isa è prevista la necessità di accedere agli archivi dell’anagrafe tributaria per estrarre un apposito file (il c.d. Isa Precompilato). La digitalizzazione delle principali procedure fiscali quali l’emissione di una fattura o di uno scontrino o di tutti gli atti, allegati compresi, che costituiscono il nuovo processo tributario, devono essere accolti con favore, essendo, di fatto, la logica conseguenza del tempo che stiamo vivendo. C’è però un aspetto che caratterizza questa serie di riforme che non è stato probabilmente valutato con la dovuta attenzione. Il riferimento è alle garanzie e alle tutele che devono assistere, sempre e comunque, il contribuente o chi lo rappresenta sia in giudizio che di fronte all’amministrazione finanziaria. Gli interventi da parte dell’autorità per la protezione dei dati personali in materia di fatturazione elettronica sono la chiara testimonianza del fatto che quando si introducono disposizioni di questo tipo è necessario valutare attentamente i profili di rischio a cui vanno incontro i soggetti che dovranno poi metterle in pratica. Anche l’avvento del processo tributario telematico nasconde più di una insidia per i contribuenti e i loro difensori. Poiché la procedura telematica costituisce l’unica nuova modalità di accesso alla difesa presso le commissioni tributarie provinciali e regionali il più piccolo errore nella predisposizione, autentificazione e invio dei file può diventare causa di improcedibilità del ricorso con il conseguente venir meno del diritto alla difesa. In questa ottica sembrano poco comprensibili le disposizioni del nuovo processo tributario telematico che impongono al difensore abilitato di dover attestare la conformità di ogni singolo documento inserito nel fascicolo processuale telematico, allegati al ricorso compresi. Si tratta di un obbligo ultroneo, non previsto nel processo tributario analogico, dove l’attestazione di conformità era prevista soltanto per il ricorso e per la delega del contribuente. In riferimento a questi ultimi aspetti sembra quasi che il legislatore al momento di introdurre norme che comportano l’avvio di procedure digitali o telematiche, sia portato a inserire all’interno delle stesse qualche ulteriore adempimento nella convinzione che digitalizzando il sistema si risparmi comunque tempo e carta per cui si possa «caricare» il sistema di passaggi ulteriori non previste nella precedente fase analogica. Anche questo è un brutto vizio che andrebbe in quali modo stigmatizzato. L’avvento to della telematica non può portare con sé un appesantimento degli obblighi a carico dei contribuenti perché rischio alla fine è sempre lo stesso ovvero, non riuscire a rispettarli pedissequamente esponendosi a sanzioni o, peggio ancora, alla impossibilità di accedere ad istituti qual giustizia tributaria.

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