Cosa succede se ho versato i contributi a enti diversi?

Nel corso della vita lavorativa può capitare di essere stati iscritti a due o più enti previdenziali: cosa succede alla pensione in questi casi? Nessuna paura, perché vengono in soccorso ricongiunzione, totalizzazione e cumulo gratuito. Di cosa si tratta? Vi speghiamo i tre modi tramite i quali è comunque possibile accedere alla propria prestazione previdenziale:

a) Mediante la ricongiunzione dei contributi nell’ultimo ente a cui si è iscritti, eventualità che può essere onerosa o gratuita. È onerosa se, ad esempio, si ricongiungono a una gestione che prevede una contribuzione pari al 33% del reddito anni in cui si è versato solo il 20% (es: da lavoratori autonomi a dipendenti); in questo caso, bisognerà allora versare la differenza. È gratuita se si ricongiungono periodi con le medesime percentuali di contribuzione.

b) Tramite la totalizzazione, vale a dire sommando tra loro i periodi contributivi maturati presso enti diversi per raggiungere o i 40 anni di contribuzione oppure almeno 20 anni se la pensione matura dopo i 65 anni. In questo modo, nel caso ad esempio di iscrizione presso tre enti diversi, i primi due verseranno all’ultimo ente a cui è iscritto il lavoratore la loro quota di pensione che, sommata con le altre, costituirà la pensione totalizzata. A differenza della ricongiunzione, la totalizzazione è sempre gratuita.

c) Ricorrendo al cumulo gratuito (esteso dalla Legge di Bilancio 2017 anche ai liberi professionisti), che consente di sommare – per l’appunto, gratuitamente – i periodi di iscrizione a enti diversi per avere un’unica pensione, anche nei casi in cui non siano stati effettivamente maturati i requisiti contributivi richiesti per le singole gestioni. Più precisamente, il cumulo gratuito consente di accedere al pensionamento anticipato secondo i requisiti previsti dalla riforma Monti-Fornero: l’importo della pensione sarà però corrisposto in due fasi, con l’Inps a precedere la Cassa professionale che, viceversa, provvederà all’erogazione della pensione di sua competenza solo nel momento in cui vengano effettivamente  soddisfatti i prerequisiti necessari, da ordinamento, al conseguimento del trattamento pensionistico.

Fonte: Pensioni & Lavoro

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