La formazione gratuita non è soggetta a Iva

L’attività svolta gratuitamente non è soggetta all’Iva. È quanto emerge dalla risposta n. 237 dell’Agenzia delle entrate del 15 luglio 2019 all’istanza di interpello di un centro di formazione professionale, operante in veste di cooperativa sociale, che, fatta eccezione per i pochi casi di corsi a pagamento, eroga servizi didattici e formativi senza richiedere alcun corrispettivo agli allievi, nel perseguimento di obiettivi generali finanziati da contributi pubblici. Al riguardo, l’Agenzia osserva che, ai sensi dell’art. 1 del dpr n. 633/72, rientrano nel campo di applicazione dell’Iva le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio dello stato da soggetti passivi. Il presupposto oggettivo dell’imposizione, quindi, richiede la sussistenza del requisito dell’onerosità, ossia che le cessioni o prestazioni siano rese dietro pagamento di un corrispettivo. Richiama poi la giurisprudenza comunitaria, secondo cui «la possibilità di qualificare una prestazione di servizi come operazione a titolo oneroso presuppone unicamente l’esistenza di un nesso diretto tra tale prestazione e un corrispettivo effettivamente percepito dal soggetto passivo. Tale nesso diretto esiste qualora tra il prestatore e il destinatario intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni e il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato al destinatario». La legge, invero, attrae a imposizione anche le prestazioni di servizi a titolo gratuito, soltanto però quando effettuate dal soggetto passivo per il proprio uso privato o familiare o, più generalmente, per fini estranei alla sua impresa, a condizione che siano di valore superiore a 50 euro e che l’imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile. Restano invece fuori dal campo di applicazione dell’Iva le prestazioni rese gratuitamente per finalità proprie dell’impresa, come nel caso di specie, in cui le prestazioni didatticoformative sono erogate gratuitamente ai minori su incarico della regione che le sostiene finanziariamente, anche con i fondi europei.

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