Aiuti-ter, stretta sulle grandi imprese. L’obiettivo è difendere l’occupazione

Anche nei suoi ultimi atti il governo uscente ha dedicato la massima attenzione alla regolamentazione del mercato del lavoro. Una scelta resa necessaria anche dell’incombente crisi economica. L’esecutivo è cosi intervenuto sulla materia prima con il decreto Aiuti (D.L. 50/2022) e successivamente con il decreto Aiuti-ter (D.L. 144/2022), che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 23 settembre. Nel dettaglio il decreto Aiuti ter introduce significative novità a beneficio dei lavoratori, da un lato stabilendo nuove e diverse indennità per i dipendenti, lavoratori autonomi e altre categorie di soggetti, in aggiunta a quanto previsto dal decreto Aiuti, dall’altro apportando alcuni correttivi alle norme introdotte dalla legge di Bilancio 2022 in materia di cessazione delle attività produttive di grandi aziende. «Con la legge di Bilancio è stata introdotta una nuova quanto articolata procedura, destinata alle imprese con almeno 250 lavoratori, avente lo scopo dichiarato di garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo, in forza della quale i datori di lavoro interessati hanno l’obbligo di avviare una procedura di consultazione e di presentare e discutere con le rappresentanze sindacali, le regioni interessate, il ministero del Lavoro, il ministero dello Sviluppo economico e l’Anpal un piano finalizzato a limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura o riduzione di attività – spiega Vittorio De Luca, managing partner dello studio De Luca & Partners – La disposizione normativa stabilisce che il piano debba prevedere azioni programmate per la salvaguardia dell’occupazione, interventi per per le imprese che hanno dovuto adeguarsi alla nuova normativa, sia per le istituzioni che dovrebbero avere, nelle intenzioni del legislatore, un ruolo di primo piano nella gestione delle crisi aziendali conseguenti alla decisione di chiudere uno stabilimento, una sede o addirittura un ufficio o un reparto autonomo. «Adesso, con l’entrata in vigore del decreto Aiuti-ter, il governo ha apportato alcuni correttivi, tutti di natura evidentemente restrittiva, ed ha introdotto una disposizione specifica che prevede la restituzione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o vantaggi economici a carico della finanza pubblica di cui hanno beneficiato gli stabilimenti produttivi oggetto delle cessazioni o ridimensionamenti di attività», prosegue De Luca. Fra le novità più importanti c’è l’estensione dei tempi dettati dalla procedura, che adesso è esplicitamente dichiarata in materia di delocalizzazione. «Viene raddoppiato, portandolo da 90 a 180 giorni, il periodo successivo all’avvio della comunicazione di apertura della procedura consultiva, durante il quale sono da considerarsi nulli eventuali licenziamenti che dovessero essere intimati dal datore di lavoro · afferma l’esperto · Viene inoltre quadruplicato, passando da 30 a 120 giorni, il periodo nel quale il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali, con le regioni, i ministeri del Lavoro e del lo Sviluppo economico, nonché l’Anpal devono discutere il piano». Secondo De Luca, queste modifiche hanno chiaramente l’obiettivo di persuadere il datore di lavoro a raggiungere un accordo con i sindacati: «In mancanza di accordo, la durata delle consultazioni prima che il datore di lavoro possa procedere ai licenziamenti è di oltre otto mesi. Ciò, senza considerare eventuali previsioni di maggior favore previste dai contratti collettivi applicati che ora, per espressa previsione del decreto in commento, “sono in ogni caso fatte salve”», precisa l’avvocato. A rendere il quadro ancora più sfavorevole per le aziende c’è la sanzione perla maggiorazione del “ticket” di licenziamento che, in caso di mancata sottoscrizion
e del piano da parte delle organizzazioni sindacali, viene elevata del 500%. Cosi facendo, il solo contributo obbligatorio da versare per il caso di mancato accordo sul piano può arrivare a 60 mila euro per ciascun lavoratore licenziato. «L’entità di tale sanzione, sebbene abbia la condivisibile finalità di favorire la sottoscrizione di un accordo sindacale anche sul piano, interferisce profondamente sull’equilibrio delle forze negoziali in gioco», conclude De Luca.

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