Antiriciclaggio, registro dei titolari effettivi aperto a tutti

Registro dei titolari effettivi aperto a tutti con necessità, per i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio, di segnalare eventuali incongruenze fra titolari effettivi concretamente rilevati e quelli trascritti nel registro. Gli ordini professionali dovranno monitorare i propri iscritti, pubblicando annualmente le sanzioni antiriciclaggio a cui i professionisti sono stati sottoposti dalle autorità competenti. Altresì ampliati risultano i destinatari della normativa che d’ora innanzi chiamerà in causa soggetti che esercitano il commercio di opere d’arte o che agiscono in qualità di intermediari delle medesime opere, gli intermediari delle locazioni (in certe circostanze) ed i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di monete virtuali (anche di cambiovalute virtuali con altre valute virtuali), ed i prestatori di servizi relativi al portafoglio digitale. Sono alcune fra le più rilevanti novità del decreto per il definitivo recepimento della V direttiva antiriciclaggio (dir. 2018/849), oggi al vaglio del preconsiglio dei ministri. Le novità in tema di Registro dei titolari effettivi. Le innovazioni probabilmente più rilevanti riguardano il registro dei titolari effettivi che nei prossimi mesi, con l’emanazione del d.m. previsto dall’art. 21, co. 5, verrà concretamente istituito. Le novità in via di introduzione riguardano il fatto che tale registro non sarà più utilizzabile solo dai soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio, ma consentirà un accesso pubblico alle informazioni in esso contenute, dietro pagamento dei diritti di segreteria. Nello stesso risulterà pubblicato il nome, il cognome, il mese e Ãàïïî di nascita (non il giorno), il paese di residenza e la cittadinanza del titolare effettivo e le condizioni in forza delle quali il titolare effettivo è tale (titolarità di partecipazione sociale oltre il 25%, influenza dominante in assemblea, rappresentanza legale, ecc.). Il registro dei titolari effettivi, in cui dovranno essere iscritti anche gli istituti giuridici affini ai trust, stabiliti e residenti sul territorio della repubblica italiana, evidenzierà le modalità con cui i soggetti obbligati saranno tenuti a segnalare le eventuali incongruenze rilevate fra le informazioni relative alla titolarità effettiva, consultabili nel registro e quelle acquisite nello svolgimento delle attività da adeguata verifica. Viene altresì previsto che i soggetti che consultino il registro a supporto degli adempimenti di adeguata verifica, acquisiscano e conservino prova dell’iscrizione del titolare effettivo nel registro ovvero conservino un estratto dei registri idoneo a documentare tale iscrizione. Le nuove incombenze degli ordini professionali. Dottori commercialisti, avvocati, notai e consulenti del lavoro dovranno monitorare i propri iscritti pubblicando annualmente le sanzioni antiriciclaggio a cui i professionisti sono stati sottoposti dalle autorità competenti. Tale pubblicazione riguarderà anche le sanzioni disciplinari adottate dall’ordine nei confronti dei propri iscritti e le segnalazioni di operazioni sospette effettuate dai professionisti. Agli Ordini viene richiesto, entro il 30 maggio di ogni anno (in relazione agli eventi dell’anno antecedente), di pubblicare (dopo averne dato comunicazione al Comitato di sicurezza finanziaria), una relazione annuale contenente: a) il numero dei decreti sanzionatori e delle altre misure sanzionatorie, suddivisi per tipologia di infrazione, adottati dalle competenti autorità, nei confronti dei rispettivi iscritti, nell’anno solare precedente; b) il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute dall’organismo di autoregolamentazione, per il successivo inoltro alla Uif; e) il numero e la tipologia di misure disciplinari, adottate nei confronti dei rispettivi iscritti (ai sensi dell’art. 11 co. 3 e dell’art. 66, co. 1), a fronte di violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime degli obblighi stabiliti dal decreto in materia di controlli interni, di adeguata verifica della clientela, di conservazione e di segnalazione di operazioni sospette.”

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