Professionisti, conto dedicato

Conto dedicato per le partite Iva e 30 euro di sanzione a cui si aggiunge il 4% del valore della transazione per chi, professionisti o esercenti, non accetta i pagamenti elettronici. Soglia del contante riportata a mille euro. E stretta sui reati tributari con la possibilità però di una contropartita, una nuova voluntary disclosure. Novità, inoltre, nella tassazione dei trust esteri e avvio immediato della tassazione digitale (si veda altro articolo in pagina). Sono queste alcune delle novità dell’ultima bozza del decreto fiscale esaminato dal consiglio dei ministri. Con il conto dedicato spese del professionista monito – rate. Una doccia gelata per l’attività dei professionisti. Arriva l’obbligo di tenere un conto dedicato per le imprese individuali e i professionisti, disposizione che potrebbe applicarsi anche a chi è in regime forfettario. La norma ritorna direttamente dal 2006 quando con il decreto Bersani (decreto sulle liberalizzazioni) si era introdotto l’obbligo di tenere distinti e separati i movimenti di cassa del professionista con quelli propri della sua attività. La norma suscitò talmente tanti mal di pancia che fu abrogata nel 2008. Ora ritorna ed è uno degli strumenti messi a punto dal governo giallo-rosso in ottica antievasione. Nella relazione d’accompagnamento si legge che la gestione dell’attività avverrà attraverso uno o più conti dedicati. I conti dovranno essere utilizzati per compiere prelevamenti per il pagamento delle spese sostenute e per far affluire obbligatoriamente i compensi riscossi nell’esercizio dell’attività professionale. Unici esclusi al momento dalla misura le persone fisiche in fase di startup. Secondo i calcoli della relazione tecnica l’obbligo comporterebbe un miglioramento della compliance stimato con anche le partite Iva nel regime forfettario a 70 milioni di entrate maggiori. Sanzioni a chi non accetta i pos. L’obbligo dei pos presso professionisti ed esercenti non era in realtà mai stato tale perché mancava un decreto che prevedesse sanzioni nel caso del mancato rispetto dell’obbligo, n decreto fiscale completa il tassello, con l’obiettivo dell’incremento dei pagamenti digitali, e dunque introduce la sanzione di 30 euro aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento con carte. Tetto al contante e riforma del penale tributario. Si potrà pagare in contante solo per importi entro i 1.000 euro, per importi superiori si dovranno usare le carte, i bonifici, gli assegni, strumenti, insomma, tracciabili. La misura riporta verso il basso l’asticella del contante che era stata innalzata nel 2016 a 3 mila euro. Riforma con abbassamento delle soglie per cui scattano i reati tributari. La stretta che prevede anche l’estensione dei reati tributari nella legge 231 sulla responsabilità di impresa potrebbe essere mitigata secondo quanto risulta a ItaliaOggi da una riapertura della voluntary disclosure. Lotteria scontrini, premi e sanzioni. Montepremi da 70 min di euro per la lotteria degli scontrini per cui è previsto un meccanismo incentivante per chi partecipa pagando ancora una volta con le carte di credito. Per partecipare, così come avviene per i farmaci, sarà necessario rilasciare il codice fiscale da inserire nello scontrino oggetto di estrazione di premio in denaro. I premi della lotteria degli scontrini saranno esentasse. Mentre sono previsto sanzioni per quei negozi, esercenti che rifiutano di partecipare alla lotteria degli scontrini. Il rifiuto consisto nella mancata accettazione del codice fiscale e dell’invio del dato all’Agenzia delle entrate per l’estrazione. E-fattura alle procure. Se slitta l’utilizzo della fatturazione elettronica per i medici al 2021, l’utilizzo dei dati derivanti dalla fatturazione elettronica per tutti i tipi di indagine. E conservazione sine die del dato. La disposizione in esame infatti prevede che i file siano memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo alla presentazione della dichiarazione e fino alla definizione di eventuali giudizi al fine di essere utilizzati. Andando dunque oltre i termini di conservazione sia ai fini civilistici (10 anni) sia fiscali (5 anni). Trust esteri. Modifiche alla tassazione dei trust trasparenti per cui il beneficiario sarà tassato per reddito di capitale.

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