Enti previdenziali privati, il “tagliando” è necessario

Mario Perna

I desiderata delle casse di previdenza in una proposta di legge presentata dall’opposizione. L’ex ministro del Lavoro, Cesare Damiano (Pd), ha infatti depositato una pdl per un riassetto organico della disciplina in coerenza con le linee guida contenute nel “Memorandum” sottoscritto l’8 aprile 2008 tra il ministro del Lavoro e l’associazione degli enti previdenziali privatizzati. Se la proposta trovasse l’appoggio dei parlamentari dell’attuale maggioranza si potrebbero creare le condizioni per arrivare a realizzare quel “tagliando” al comparto previdenziale delle professioni a più di 15 anni dalla sua privatizzazione.

Autonomia.

Al primo punto della proposta di legge è riaffermato un principio di estrema importanza: l’autonomia normativa. Questione molto dibattuta negli anni passati, solo nel dicembre 2008 la legge “sblocca cantieri” (di conversione del del decreto legge 162/08) chiarisce esplicitamente la natura privata degli enti previdenziali. Tuttavia, nella proposta di legge il passaggio è inserito al fine di dare organicità a tutte le novità che riguardano il comparto. Dunque, si scrive, “le associazioni e le fondazioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 sono enti senza scopo di lucro predisposti dallo Stato ai sensi dell’art.38 della Costituzione, hanno personalità giuridica di diritto privato, assolvono alla tutela previdenziale obbligatoria in favore dei soggetti iscritti e hanno autonomia normativa, gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei princìpi stabiliti e nei limiti fissati dalle disposizioni di legge, in relazione alla natura pubblica dell’attività svolta”. Non solo, nell’ottica di rafforzare l’autonomia normativa, la proposta Damiano mira a snellire anche le procedure di approvazione da parte dei ministeri vigilanti delle delibere delle casse inserendo nell’ordinamento il principio del “silenzio – assenso”. Dunque “il procedimento di approvazione delle integrazioni o modificazioni dello statuto e/o del regolamento dovrà essere concluso entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle delibere. Mentre il disco verde alle delibere in materia di contributi e prestazioni dovrà arrivare entro trenta giorni. Trascorsi detti termini ogni atto relativo diventa esecutivo.”

Fiscalità.

Novità importanti per quanto attiene l’attuale regime fiscale delle casse. Oggi il sistema prevede una esenzione dei contributi versati, una tassazione dei redditi di capitale accumulati in capo agli enti e una tassazione delle prestazioni erogate (ETT). Tale sistema determina una doppia tassazione in capo agli iscritti alle casse nonché una disparità di trattamento, in quanto la tassazione sui rendimenti avviene con le aliquote proprie dei singoli strumenti che vengono utilizzati per l’impiego delle risorse. “Il particolare momento economico e finanziario”, si legge nella relazione, “non consente di passare immediatamente ad un sistema fiscale EET, ossia con la sola tassazione delle prestazioni e l’esenzione di contributi e rendimenti della gestione. Si propone, pertanto di realizzare, almeno in una prima fase, ad una equiparazione con il sistema di tassazione della previdenza complementare, anch’essa gestita da organismi di natura privata. Tale soluzione appare, peraltro, avvalorata dal fatto che le Casse si trovano a gestire forme obbligatorie di previdenza”.

Trasparenza.

Uno dei tanti obiettivi della legge è quello di garantire maggiore trasparenza nelle gestione dell’attività degli istituti previdenziali dei professionisti. Dunque, gli enti provvederanno ad adottare una serie di regolamenti riguardanti: a) le modalità di attuazione dello statuto; b) la disciplina dei contributi e delle prestazioni; c) le regole di contabilità e di redazione dei bilanci di esercizio e preventivi; d) il limite massimo del numero dei componenti dei rispettivi organi di amministrazione e di controllo, le modalità di elezione, i rispettivi poteri e il contenuto del requisito di professionalità, in analogia ai soggetti che svolgono funzioni di amministratore, direzione e controllo presso le forme pensionistiche complementari; e) i criteri e i limiti negli investimenti delle risorse gestite nell’interesse degli iscritti; f) le modalità di assegnazione, tramite procedure di evidenza pubblica, di lavori, servizi e forniture; g) la responsabilità amministrativa dei componenti degli organi di gestione; h) la disciplina dei casi di conflitto di interesse; i) le modalità di attivazione del procedimento amministrativo e di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Vigilanza.

Al fine di rendere più efficace e tempestiva l’azione governativa, anche in considerazione dei nuovi compiti previsti dalla presente legge, i ministri del lavoro e dell’economia dovranno provvedere, in relazione alle rispettive amministrazioni, con propri decreti, all’istituzione di apposite direzioni ministeriali preposte alla vigilanza. Con i medesimi decreti dovranno essere disposte le opportune forme di coordinamento delle direzioni dei ministeri interessati. Un provvedimento a parte dovrà individuare i parametri necessari per la valutazione di stabilità delle gestioni previdenziali. Dovranno altresì essere disciplinate le modalità di redazione di bilanci pluriennali di mandato, che consentano agli enti una maggiore efficienza della gestione dei profili di rischio e rendimento negli investimenti attraverso la valutazione degli impegni di lungo periodo a carico delle categorie assicurate. Per assicurare la stabilità finanziaria delle associazioni e delle fondazioni nell’interesse degli iscritti, è prevista l’istituzione di un fondo di garanzia tra gli enti, con personalità giuridica e gestione autonoma, sottoposto alla vigilanza del ministero dell’Economia e delle Finanze. I singoli enti vi riserveranno una quota delle risorse finanziarie gestite. Gli interventi di garanzia del fondo saranno assistiti dalla garanzia di ultima istanza dello stato, secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del ministro dell’Economia e delle Finanze.

Adeguatezza delle prestazioni.

Allo scopo di assicurare trattamenti pensionistici maggiormente adeguati, gli enti (a cominciare da quelli di nuova generazione nati con il sistema contributivo notoriamente meno generoso del retributivo) potranno adottare variazioni in aumento di carattere permanente delle aliquote contributive, attraverso il contestuale incremento dell’aliquota soggettiva e dell’aliquota integrativa, nel rapporto di due virgola cinque a uno. La percentuale di contributo integrativo eccedente la misura del due per cento potrà essere utilizzata per finalità previdenziali, tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni.

La proposta di legge.

Con questa proposta di legge s’intende dunque affrontare e disciplinare quei temi e quelle criticità che furono individuati nel richiamato documento di indirizzo sottoscritto con le associazioni professionali, al fine di assicurare il rafforzamento degli istituti previdenziali e dei margini di efficienza e trasparenza delle gestioni, nell’interesse del miglioramento ed estensione delle prestazioni per gli associati.

Pertanto, prevede la pdl, “tenendo conto del notevole ampliamento dell’autonomia delle Casse, riconosciuta dall’articolo 1, comma 763, della legge 296/2006 Finanziaria 2007, che ha rimosso ogni vincolo all’adozione di modifiche statutarie e regolamentari, deliberate in piena autonomia dalle Casse – autonomia che, peraltro, discende direttamente dalla devoluzione della funzione previdenziale a ‘organi predisposti dallo Stato’, come previsto dall’art. 38 della Costituzione, esclusi da ogni forma di contributo pubblico diretto o indiretto, e per cui, coerentemente, resta pubblica la natura dell’attività da loro esercitata – si prevede che le singole Casse adottino appositi regolamenti, integrativi o sostitutivi di quelli già esistenti, volti a disciplinare, tra l’altro, le regole di contabilità e di redazione dei bilanci di esercizio e preventivi”. Le regole riguardano anche il limite massimo del numero dei componenti dei rispettivi organi di amministrazione e di controllo, le modalità di elezione, i rispettivi poteri e il contenuto del requisito di professionalità, in analogia ai soggetti che svolgono funzioni di amministratore, direzione e controllo presso le forme pensionistiche complementari; e ancora, i criteri e i limiti negli investimenti delle risorse gestite nell’interesse degli iscritti, le modalità di assegnazione, tramite procedure di evidenza pubblica, di lavori, servizi e forniture, la responsabilità amministrativa dei componenti degli organi di gestione e, infine, la disciplina dei casi di conflitto di interesse.

Ma anche sul fronte dei controlli esercitati dallo Stato “si rende necessaria un’azione di semplificazione e di specializzazione”. Mentre per quanto attiene gli investimenti, in particolare, si considera l’evoluzione della funzione ministeriale verso un modello collaborativo, finalizzato alla ricerca dei fattori di maggiore criticità.

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