Guida alla RITA, la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata

Dall’1 maggio 2017 fino al 31 dicembre 2018, per gli aderenti in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, alle prestazioni già ottenibili a mezzo dell’adesione alla previdenza complementare si aggiunge la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata, che consiste di fatto nella liquidazione frazionata del montante accumulato richiesto per soggetti che siano in possesso dei requisiti previsti per l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE). Si tratta dunque, in sostanza, di una prestazione “gemella” dell’Ape – tanto che trova applicazione, in via sperimentale, per lo stesso periodo (fino al termine del 2018) e con i medesimi requisiti – rivolta agli scritti alla previdenza integrativa e, precisamente, alle forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita. L’erogazione della RITA avverrà dunque dal momento dell’accettazione della richiesta fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, per una durata massima pari a 3 anni e 7 mesi e una durata minima di 6 mesi. La richiesta – Per la richiesta, è necessario presentare al fondo pensione la seguente documentazione: certificazione Inps, così come specificato dal comma 168 della Legge di Bilancio per il 2017, utile alla richiesta dell’APE volontaria; attestazione della cessazione del rapporto di lavoro; documento d’identità. Più precisamente, non è indispensabile richiedere l’effettivo percepimento del prestito finanziario a garanzia pensionistica (APE volontaria), ma unicamente la certificazione INPS indispensabile per ottenere l’APE volontaria, con la quale la RITA può essere eventualmente affiancata. In altri termini, il fatto di dover produrre il certificato APE non implica che si debba farne necessariamente anche richiesta: il lavoratore resta cioè libero di decidere di fruire della Rita in via esclusiva, della sola APE o, congiuntamente, di entrambe le prestazioni. L’erogazione della RITA avverrà dunque dal momento dell’accettazione della richiesta fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, per una durata massima pari a 3 anni e 7 mesi (vincolata al requisito APE) e una durata minima di 6 mesi. L’importo richiesto è liberamente determinato dall’iscritto e potrà riguardare in tutto o in parte il montante accumulato. Il montante interessato dalla richiesta verrà investito – se derivante da investimenti in comparti finanziari – a decorrere dall’accettazione della richiesta e fino a esaurimento delle quote interessate, nel comparto più prudente del fondo, salvo diversa indicazione dell’aderente. Le rate da erogare verranno ricalcolate di volta in volta e terranno quindi conto delle variazioni apportate dai rendimenti. Il fondo stabilirà quindi la periodicità dell’erogazione e i costi addebitati per l’erogazione delle rate. A ogni modo, nel caso in cui non venga utilizzata l’intera posizione individuale a titolo di RITA, l’iscritto conserva il diritto di usufruire delle ordinarie prestazioni in capitale e rendita a valere sulla porzione residua di montante individuale, che continua ad essere gestita dalla forma pensionistica complementare. In caso di decesso dell’iscritto in corso di erogazione della RITA, il montante in fase di accumulo seguirà le usuali regole previste per il riscatto per premorienza. Documento informativo – Secondo quanto stabilito dalla COVIP, spetta ai fondi pensione il compito di predisporre un documento ad hoc per spiegare le caratteristiche della Rita, con evidenza delle condizioni per la fruizione, delle periodicità previste e delle modalità di erogazione. In particolare, nel documento informativo saranno chiaramente esplicitati gli importi – contenuti e limitati alle spese amministrative sostenute – che saranno addebitati per l’erogazione di ogni rata. Trattandosi di una misura sperimentale, non viene invece prevista dalla COVIP la necessità di apportare integrazioni ai singoli statuti e regolamenti.

Fonte: Pensioni e Lavoro

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