Pensioni, ricongiunzione senza interessi per i liberi professionisti

Redazione

Anche quest’anno i liberi professionisti che devono ricongiungere i periodi di lavoro svolto usufruendo della rateizzazione dell’onere non subiranno l’applicazione di alcun interesse. Lo comunica l’Inps nella circolare n. 30 del 7 febbraio, in cui spiega che ciò scaturisce dal fatto che il tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT per il 2016 è risultato negativo (-0,1%). Ne consegue che non può essere determinata alcuna maggiorazione a titolo di interessi degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso del 2017.

Interessati alla novità sono i liberi professionisti che intendono trasferire la contribuzione in entrata o in uscita dalla cassa professionale (es. da o verso l’assicurazione generale obbligatoria, forme ad essa sostitutive od esclusive nonchè da o verso altre casse professionali). Come noto la legge 45/1990 prevede che i contributi oggetto di trasferimento vadano maggiorati degli interessi calcolati al 4,5% e portati in detrazione della riserva matematica calcolata in funzione dell’età anagrafica del lavoratore, dell’anzianità contributiva complessivamente maturata in capo all’assicurato e della retribuzione in godimento. Per i periodi da ricongiungere dopo il 31 dicembre 1995 per i quali la relativa quota di pensione deve essere calcolata con il sistema contributivo, in quanto l’anzianità contributiva alla predetta data risulta inferiore a 18 anni, il corrispondente onere è determinato non più in termini diriserva matematica ma applicando l’aliquota contributiva obbligatoria vigente, alla data di presentazio-ne della domanda, nella gestione pensionistica in cui opera la ricongiunzione. L’onere di ricongiunzione così determinato, in base all’art.2, comma 3, della legge 45/1990,  può essere effettuato ratealmente, in un numero di rate mensili non superiore alla meta’ delle mensilita’ corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT con riferimento al periodo di dodici mesi che termina al 31 dicembre dell’anno precedente. Dato che tale parametro è negativo “ne consegue – spiega l’Inps – che non può essere determinata alcuna maggiorazione a titolo di interessi degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso del 2017″. 

Nella stessa circolare, l’Istituto previdenziale fornisce anche la tabella per la determinazione della rata di ammortamento mensile nel caso di concessione della dilazione di pagamento dell’onere  di ricongiunzione. E la tabella per la determinazione del debito residuo da versare in unica soluzione nel caso in cui i pagamenti rateali vengano sospesi prima dell’estinzione del debito. Ogni anno, infatti, l’Inps con apposita circolare fornisce le tabelle dei coefficienti da utilizzare per i piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso dell’anno medesimo, aggiornati in base al tasso di variazione  medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT per l’anno precedente a quello di riferimento. 

Fonte: Pensioni Oggi

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