La rottamazione bis a tre vie

Tre nuove strade per la rottamazione delle cartelle. Con il decreto legge 148/17, collegato alla legge di Bilancio 2018, sono, infatti, previste tre nuove possibilità per i contribuenti. In particolare saranno introdotte: 1) la riammissione per coloro che nonostante fossero stati ammessi alla rottamazione non hanno pagato gli importi dovuti nei termini di legge; 2) l’ammissione alla nuova rottamazione, per coloro che avevano carichi pendenti rateizzati al 24 ottobre 2016, e non erano stati ammessi alla definizione agevolata a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate dei piani rateali scadute al 31 dicembre 2016; 3) l’apertura della rottamazione ai carichi consegnati all’agente della riscossione dal 1 gennaio 2017 al 30 settembre 2017. Riammissione ritardatari. Nell’attuale normativa sono decaduti dal beneficio della rottamazione tutti coloro che pur essendo stati ammessi alla definizione agevolata dei carichi pendenti non hanno versato, ovvero hanno versato tardivamente o in modo insufficiente le rate di luglio do settembre 2017. Con le novità introdotte il legislatore ha voluto «perdonare» i ritardatari. Ed infatti i termini per il pagamento di quanto dovuto nei mesi di luglio e settembre 2017 saranno posticipati al prossimo 30 novembre. Ammissione degli esclusi. Tutti coloro che non erano stati ammessi alla vecchia rottamazione in quanto non avevano versato tutte le rate in scadenza al 31 dicembre 2016 dovute sulla base di piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016 avranno la facoltà di presentare istanza per aderire alla nuova rateizzazione. Tali contribuenti in particolare saranno tenuti: a) a presentare entro il 31 dicembre 2017 apposita istanza all’agente della riscossione (entro il prossimo 31 ottobre saranno resi disponibili i nuovi modelli di istanza sul sito internet di Agenzia entrate riscossione); b) versare entro il 31 maggio 2018, in un’unica soluzione, tutte le rate del piano di rateazione scadute al 31 dicembre 2016 (in caso di mancato/tardivo/insufficiente versamento l’istanza di definizione sarà considerata automaticamente improcedibile); c) a versare, in un massimo di tre rate (scadenti nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018), il dovuto per la definizione. Da parte sua l’agente della riscossione sarà tenuto a comunicare ai debitori: I) entro il 31 marzo 2018 l’importo complessivo delle rate scadute e non versate al 31 dicembre 2016; H) entro il 31 luglio 2018 l’importo dovuto per la definizione. Apertura ai carichi consegnati dal 1 gennaio al 30 settembre 2017. Saranno definibili anche i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1 gennaio al 30 settembre 2017. In questo caso il contribuente dovrà presentare apposita istanza su modello, che sarà reso disponibile entro il prossimo 31 ottobre, sul sito di Agenzia entrate riscossione, entro il 15 maggio 2018. Il pagamento del dovuto potrà essere effettuato fino a un massimo di cinque rate da pagare rispettivamente nei mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019.

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