Lavori per la Pa? Vali un euro

La «garanzia di serietà e affidabilità» non trova «necessariamente fondamento in un corrispettivo finanziario della prestazione contrattuale» affidata a un professionista. Tuttavia, invece del (consueto) pagamento in denaro, un incarico pubblico può rappresentare per chi lo ottiene «anche un altro genere di utilità». A dare il via libera al conferimento da parte di una pubblica amministrazione (il comune di Catanzaro) di un incarico per la redazione di un piano strutturale e relativo regolamento urbanistico a titolo gratuito a un professionista tecnico è stata la sentenza 4614 del Consiglio di stato del 3 ottobre del 2017. Un pronunciamento salutato dal mondo dei lavoratori autonomi come la «pietra tombale sulla libera professione» e che, a distanza di giorni, continua a generare malumori e interrogazioni parlamentari rivolte al governo. E contro il quale si erano opposti gli ordini di ingegneri, architetti, periti industriali, geometri, geologi e dottori agronomi e forestali, con un ricorso che evidenziava «l’illegittimità del bando di gara nella parte in cui ha previsto la natura gratuita del contratto di appalto di servizi», mettendo pure in luce come fosse previsto un simbolico «corrispettivo pari a euro 1, laddove l’appalto si caratterizza come contratto a titolo oneroso, sia nella disciplina del Codice civile, sia in quella dei contratti pubblici». Secondo i magistrati della V sezione di palazzo Spada, però, è legittimo che l’amministrazione comunale calabrese abbia promosso tale bando, senza prevedere un compenso; lo ha messo nero su bianco nel passaggio della sentenza in cui si osserva che «il bando di gara qualifica l’affidamento dell’incarico per la redazione del piano strutturale comunale del comune di Catanzaro alla stregua di un appalto di servizi», e, tra le informazioni complementari, precisa che «l’appalto è a titolo gratuito» ed è «prevista una somma totale di 250 mila euro comprensiva di Iva a solo titolo di rimborso spese per come indicato nel disciplinare di gara». Inoltre, si legge ancora, «si precisa che l’incarico è a titolo gratuito e che l’importo del rimborso di tutte le spese documentate e preventivamente autorizzate, di qualunque genere e in ogni caso dovute relative alle prestazioni da effettuare, sostenute dai professionisti costituenti il Gruppo di progettazione incaricato e dai propri consulenti e collaboratori per lo svolgimento dell’incarico affidato ammonta a 250 mila euro, finanziati con fondi del bilancio comunale». Analogo contenuto, poi, si desume dal disciplinare di gara, laddove «l’importo dell’appalto posto a base di gara è [con evidente significato] di euro 1,00, e che il costo della polizza assicurativa, riferita all’incarico professionale, rientra nel rimborso spese». Per il Consiglio di stato, a questo punto, è scattato il compito di verificare se la legge permetta, o meno, la gratuità di un tal contratto, sebbene venga disposto un «ampio rimborso spese», nonché chiarire la portata dell’espressione «a titolo oneroso». E, stando alla decisione finale, è dunque legittimo, per i giudici amministrativi, bandire una gara con questi presupposti. Nella sentenza, infatti, si riferisce del rilievo che sta assumendo nell’ordinamento «l’economia dell’immateriale», nello specifico «la pratica dei contratti di sponsorizzazione, che ha per gli stessi contratti pubblici la disciplina generale nell’art. 19 del decreto legislativo n. 50 del 2016». La sponsorizzazione, viene spiegato, «non è un contratto a titolo gratuito, in quanto alla prestazione dello sponsor in termini di dazione del denaro o di accollo del debito corrisponde l’acquisizione, in favore dello stesso sponsor, del diritto all’uso promozionale dell’immagine della cosa di titolarità pubblica: il motivo che muove quest’ultimo è l’utilità costituita es novo dall’opportunità di spendita dell’immagine, cioè la creazione di un nuovo bene immateriale». Per l’amministrazione, perciò, non c’è «un’uscita finanziaria», ma comunque si genera «un interesse economico attivo per lo sponsor, insito in un prodotto immateriale dal valore aggiunto che va a suo vantaggio». Un incarico che possa, dunque, essere utile e di prestigio per chi riesce a ottenerlo. Ma del valore (simbolico) di un euro. Più il rimborso delle spese.

Fonte: ItaliaOggi Sette

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