Arrivano i chiarimenti in materia di cumulo contributivo con l’utilizzo dei contributi accreditati presso le Casse dei libero-professionisti.
Con la circolare n. 140 di ieri, l’Inps ha sciolto la riserva che aveva formulato lo scorso marzo, quando aveva fornito le prime indicazioni sulle novitĂ introdotte in materia di cumulo dalla legge 232/2016. Il ricorso alla pensione in regime di cumulo puĂČ essere attivato dai soggetti non titolari di trattamento pensionistico diretto, ancorchĂ© abbiano maturato i requisiti per il diritto autonomo presso una delle gestioni interessate dal cumulo.
Il lasso di tempo intercorso, dall’emanazione della novella legislativa alla pubblicazione della circolare, Ăš dovuto all’attivitĂ di coordinamento che si Ăš resa necessaria a livello normativo. Infatti, la pensione in cumulo rappresenta un unico trattamento pensionistico, avendo ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni interessate al cumulo.
Pensione di vecchiaia in piĂč fasi
Una delle difficoltĂ di maggior rilievo risiedeva nel requisito anagrafico. Infatti la norma prevede che la pensione di vecchiaia si consegua con i requisiti anagrafici piĂč elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dalla riforma delle pensioni del 2012.
Le Casse professionali possono presentare dei requisiti anagrafici piĂč elevati rispetto a quelli richiesti alla generalitĂ dei lavoratori iscritti all’Inps. Per questi ultimi, dal 2018, i requisiti saranno uniformati a 66 anni e sette mesi sia per le lavoratrici sia per i lavoratori, a prescindere dal settore di appartenenza. Per risolvere questo aspetto, il ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha precisato che la pensione di vecchiaia in cumulo, tenuto conto degli ordinamenti coinvolti e della loro autonomia regolamentare, puĂČ configurarsi come una fattispecie a formazione progressiva, in forza della quale rilevano piĂč momenti o fasi interconnesse. Di conseguenza, ai fmi del diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo, Ăš necessario – fermo restando l’utilizzo di tutti i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni interessate – che sussistano i requisiti di 66 anni e sette mesi con almeno venti anni di contribuzione.
Le regole per i contributivi puri
Per i soggetti contributivi puri, deve soddisfarsi l’ulteriore requisito del primo importo di pensione non inferiore a 1,5 volte l’assegno sociale. In alternativa, i soggetti contributivi puri accedono alla pensione con 70 anni e sette mesi di etĂ e almeno cinque anni di contribuzione effettiva (senza tener conto di quella figurativa), a prescindere dall’importo della pensione. Ai fini della misura del trattamento pensionistico in regime di pro quota, si dovrĂ tener conto dei periodi di iscrizione maturati in ogni gestione, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento. La liquidazione avverrĂ solo al conseguimento dei rispettivi requisiti anagrafici e contributivi. In altri termini, il lavoratore che vanta periodi accreditati presso l’Inps e presso una Cassa professionale con requisito anagrafico superiore, accederĂ prima al pro quota di pensione Inps e, al raggiungimento del requisito anagrafico piĂč elevato, al pro quota della Cassa ordinistica.
La pensione anticipata
La pensione in regime di cumulo puĂČ essere liquidata anche con i requisiti della pensione anticipata, pari a 41 anni e dieci mesi di contributi per le donne, requisito maggiorato di un anno per i lavoratori. Sia nel caso della vecchiaia, sia dell’anticipata la pensione non puĂČ avere decorrenza anteriore al i febbraio 2017.
A scuola uscita in coincidenza con l’anno
In materia di decorrenza dei trattamenti per il personale del comparto scuola, resta ferma l’uscita in coincidenza con l’anno scolastico. PoichĂ© la pensione in regime di cumulo costituisce un unico trattamento, gli istituti giuridici connessi, quale ad esempio l’adeguamento all’inflazione, l’integrazione al trattamento minimo, la maggiorazione sociale e la somma aggiuntiva (cosiddetta quattordicesima) saranno liquidati con riferimento alla sommatoria dei pro quota. Questi benefici potranno essere attribuiti solo una volta in virtĂč dell’unicitĂ della prestazione.
Perequazione proporzionale agli importi
La perequazione automatica sarĂ rapportata alle singole quote in proporzione agli importi, mentre gli altri benefici (integrazione al minimo, quattordicesima e maggiorazione sociale) solo a condizione che tra le quote di pensione che compongono la pensione in regime di cumulo ve ne sia almeno una a carico delle gestioni per le quali tale beneficio Ăš previsto. Il pagamento sarĂ effettuato dall’Inps anche nella ipotesi in cui l’istituto non dovesse essere interessato al pagamento di nessuna quota di pensione.
L’ultima iscrizione fissa le regole per l’inabilitĂ
PuĂČ altresĂŹ essere conseguita la pensione di inabilitĂ in regime di cumulo. In questo caso la concessione e la determinazione della eventuale quota di maggiorazione convenzionale sarĂ attribuita secondo la disciplina della forma assicurativa dove il lavoratore risulta iscritto al verificarsi dell’evento invalidante. Nel caso della pensione ai superstiti in cumulo, trovano applicazione i requisiti di assicurazione e contribuzione nella quale il lavoratore deceduto era iscritto al momento dell’evento.
Fabio Venanzi
Fonte: Il Sole 24 Ore