Il ragioniere va liquidato con le tariffe

Il ragioniere, per il suo ruolo di amministratore giudiziario, deve essere liquidato con le tariffe professionali e non in base alle informali tabelle in uso nell’ufficio giudiziario del liquidatore. E il pagamento va effettuato secondo le tariffe vigenti al momento in cui l’attività professionale è stata conclusa e non tarato su quelle in uso al momento dell’esecuzione. La Corte di cassazione, con la sentenza 56441, accoglie il ricorso di un ragioniere, le cui ragioni erano state solo parzialmente condivise dalla Corte d’appello. I giudici territoriali, infatti, avevano fatto lievitare il suo compenso condividendo l’assunto secondo il quale il professionista, in quanto tale, non poteva essere pagato per la sua prestazione seguendo le tabelle usate nell’ufficio del liquidatore ma in relazione a quelle professionali, con carattere normativo, destinate agli iscritti ad un albo. I giudici di appello avevano però parametrato gli importi con riferimento alla tabelle in vigore nel corso delle prestazioni svolte nella veste di amministratore giudiziario, anziché, come chiedeva il ricorrente, secondo quelle in “auge” alla cessazione dell’incarico. E anche su questo punto la Cassazione dà ragione al professionista. La Suprema corte ritiene che possa essere esteso anche al caso specifico il principio dell’unitarietà dell’incarico valido per la liquidazione dei compensi degli avvocati impegnati in singole cause. Per l’evidente analogia della materia il criterio può essere esportato. La gestione di un bene da parte dell’amministratore giudiziario non è, infatti, diversa da quella svolta in sede di difesa da un legale.

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