Casse escluse dalla spending

Le casse di previdenza private saranno escluse dall’applicazione delle norme di contenimento della spesa dal 2020. Gli enti, inoltre, non parteciperanno al salvataggio di un istituto bancario nel caso venga applicata la procedura del salvataggio interno (bail-in). Sono solo alcune delle novità contenute nella legge di Bilancio in materia di professionisti e previdenza. Per quanto riguarda la spending review, il comma 182 prevede che alle casse di previdenza private «a decorrere dal 2020 non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a carico degli altri soggetti inclusi nell’elenco delle amministrazioni pubbliche». Il comma 183, invece, in tema di bail-in stabilisce che nel caso in cui un istituto bancario applichi la procedura del salvataggio interno per rispondere a una crisi di capitale (procedura per la quale concorrono al salvataggio gli azionisti, gli obbligazionisti e i correntisti sopra i 100 mila euro), la banca non possa utilizzare «i valori e le disponibilità» conferiti in gestione dagli enti previdenziali. Ciò vuol dire che le disponibilità delle casse in pancia agli istituti bancari non potranno essere utilizzate per il loro salvataggio. Le norme in questione, come detto, non rappresentano le uniche novità per i liberi professionisti previste dalla legge di bilancio: innanzitutto, la manovra è intervenuta sul tema dell’equo compenso, modificando la disposizione introdotta dal decreto fiscale (dl 148/2017). La nuova norma prevede un riferimento più stretto ai parametri ministeriali (il compenso dovrà essere conforme ai parametri mentre nella formulazione originale si doveva tener conto degli stessi). Le clausole vessatorie non potranno essere parte del contratto neanche con l’assenso del professionista, che non avrà più il limite di 24 mesi per esercitare l’azione di nullità. In merito alle singole categorie, la manovra introduce novità per quanto riguarda gli avvocati, i notai, i consulenti del lavoro, i farmacisti e gli agenti immobiliari. In particolare, per le legali donne potrà essere considerato come un legittimo impedimento lo stato di gravidanza o di maternità; l’avvocato sarà «legittimamente impedito a comparire nei due mesi precedenti o nei tre mesi successivi la data presunta del parto». Istituite, infine, le categorie professionali dell’educatore socio-sanitario, dell’educatore socio-pedagogico e del pedagogista. Vengono individuati i percorsi accademici che dovranno essere completati per l’acquisizione della qualifica professionale nonché i requisiti che ogni soggetto dovrà possedere. Le categorie in questione saranno comprese nell’ambito delle professioni non organizzate in ordini e collegi (ovvero quelle istituite dalla legge 4 del 2013). La norma ha assorbito il ddl 2443, presentato la prima volta alla Camera il 7 ottobre 2014.

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