Crediti Iva sempre privilegiati

Dal 1 gennaio 2018 nel fallimento i crediti Iva dei professionisti e i loro contributi previdenziali sono sempre privilegiati. Il comma 474 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), ha infatti modificato l’articolo 2751-bis, numero 2), del codice civile, il quale, appunto, prevede ora che: «Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti: (…) 2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d’opera dovute per gli ultimi due anni di prestazione, compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l’imposta sul valore aggiunto». Si tratta evidentemente di una importante novità di grande interesse per tutti i professionisti che ora potranno insinuare i loro crediti senza vedere degradato il credito Iva al rango di chirografo. Con tale innovazione viene di fatto esteso anche il grado preferenziale previsto per il contributo integrativo applicato sull’imponibile e dovuto agli iscritti alle casse di previdenza. Tale preferenza era prima accordata ai soli dottori commercialisti e agli iscritti alla cassa di previdenza dei ragionieri, mentre avvocati e altri professionisti soccombevano. Il nuovo dettato normativo risolve l’annosa questione del credito per rivalsa Iva che aveva creato in passato non poche perplessità per rischio di indebito arricchimento delle procedure concorsuali le quali, pur non pagando il debito per Iva esposto nelle parcelle dei professionisti, potevano detrarsi l’imposta e quindi recuperare lo stesso tali importi a vantaggio della massa. La Cassazione ha sempre negato la possibilità di riconoscere il privilegio ex art. 2751-bis c.c. anche al credito per rivalsa Iva sul presupposto che il momento esegetico del credito non è il momento di emissione della fattura bensì il momento in cui viene a esistenza il credito imponibile sul quale va applicata l’imposta (Cassazione 15690/2008). Poiché il credito per rivalsa Iva disciplinato dall’art. 2758 cc (norma che resta valida per tutti i soggetti diversi dai professionisti è di tipo speciale, ovvero si esercita sui beni oggetto del credito, ecco che le prestazioni professionali prive di un bene sottostante venivano immediatamente degradate al rango chirografario perché la preferenza non esercitabile. La norma così riformata supera l’impasse e attribuisce eguale privilegio (di grado superiore a quello dell’art. 2758 cc) al credito Iva di rivalsa del professionista e al relativo credito per contributo integrativo Dal 1 gennaio 2018, per i crediti non ancora insinuati al passivo, il curatore fallimentare dovrà così riconoscere il privilegio professionale al credito imponibile e agli accessori, indipendentemente dall’esistenza del bene gravato, visto che il legislatore ha mutato il privilegio speciale in generale, facendolo assurgere al livello di quello professionale. Si pone ora il problema per i curatori di valutare se il nuovo privilegio operi retroattivamente. La disposizione introdotta dalla legge di bilancio nulla dispone. Tuttavia è noto che i decreti di ammissione al passivo fallimentare emessi dal giudice delegato ex art. 96 legge fallimentare creano un giudicato endofallimentare immodificabile e definitivo, che implica l’impossibilità di riconoscere al credito per rivalsa Iva già ammesso al passivo la nuova e diversa prelazione, soprattutto se il decreto di ammissione sia chiaramente indirizzato a non attribuire al credito diverso dalla prestazione il privilegio ex art. 2751-bis c.c. Infatti solo se tale credito fosse stato attribuito sarebbe applicabile in sede di riparto fallimentare il nuovo dettato normativo che si estende anche all’Iva e al contributo integrativo previdenziale. Diverso è il caso dei crediti vantati verso soggetti in concordato preventivo, poiché non esistendo una fase di accertamento del passivo il creditore ha sempre la facoltà di far valere il proprio diritto ancorché in un giudizio di cognizione ordinaria. A quel punto occorrerà verificare quale comportamento potranno assumere gli organi della procedura e se il diverso credito per Iva di rivalsa alteri le condizioni di esecuzione del concordato preventivo. In futuro, poi, le procedure di concordato preventivo non potranno più trattare i crediti per Iva di rivalsa come in passato, poiché il degrado di un credito generale ai sensi dell’art. 160, comma 2 della legge fallimentare dovrà essere valutato con riguardo alla nuova preferenza accorda dall’ari. 2751-bis c.c.

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