Detrazione dell’Iva in linea con i principi dell’Ue: il diritto va esercitato con riferimento all’anno di ricevimento della fattura d’acquisto, anche se l’esigibilitĂ dell’imposta si è verificata precedentemente. Pertanto, ad esempio, l’Iva risultante da fatture ricevute nel 2018 per operazioni del 2017 dovrĂ essere detratta nelle liquidazioni periodiche del 2018, o al piĂą tardi nella relativa dichiarazione annuale da presentare nel 2019; non potrĂ invece essere detratta con riferimento all’anno 2017, nel quale si è verificata l’esigibilitĂ dell’imposta, ma non era disponibile la fattura. Resta inteso, naturalmente, che la portata del diritto va determinata in funzione della situazione esistente nel periodo in cui l’imposta è divenuta esigibile, anche se esercitato successivamente. In sostanza, il periodo di competenza per l’esercizio del diritto alla detrazione è quello nel quale vengono a realizzarsi entrambi i requisiti necessari allo scopo: quello sostanziale dell’intervenuta esigibilitĂ dell’imposta e quello formale del possesso della fattura. Sono i passaggi fondamentali della circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018, con la quale l’agenzia delle entrate illustra la nuova disciplina sull’esercizio del diritto ricevimento della fattura alla detrazione, conseguente alle modifiche apportate dal dl n. 50/2017 agli articoli 19 e 25 del dpr n. 633/72. Riguardo all’individuazione del periodo in cui va esercitato il diritto alla detrazione, che l’articolo 19, comma 1, identifica (esclusivamente) nel periodo d’imposta in cui si è verificata l’esigibilitĂ del tributo, l’agenzia si allinea dunque, correttamente, all’interpretazione della corte di giustizia Ue, come auspicato su queste colonne (si veda, ad esempio, ItaliaOggi del 22 novembre 2017), escludendo retro-imputazioni della detrazione rispetto al periodo di ricevimento della fattura. Tuttavia, considerato che i chiarimenti sono arrivati dopo la scadenza del termine per la liquidazione del mese di dicembre 2017, la circolare fa salvo il comportamento dei contribuenti che hanno detratto in tale liquidazione l’imposta risultante da fatture d’acquisto ricevute nei primi sedici giorni di gennaio 2018. Decorrenza delle modifiche. Per quanto riguarda la decorrenza della nuova disciplina, che secondo il comma 2-bis dell’art. 2 del dl 50/2017 dovrebbe riguardare le fatture e le bollette doganali “emesse dal 1 gennaio 2017”, l’agenzia puntualizza che, come giĂ rilevato da ItaliaOggi, occorre tenere conto anche dell’esigibilitĂ dell’imposta. Pertanto, le nuove disposizioni si applicano alle fatture emesse dall’1/1/2017 semprechĂ© relative ad operazioni la cui imposta sia divenuta esigibile da tale data, mentre per la detrazione dell’imposta divenuta esigibile precedentemente si applicano le vecchie norme. Il rimedio della dichiarazione integrativa. Altro passaggio molto importante è il riconoscimento della possibilitĂ di recuperare in sede di dichiarazione integrativa la detrazione che non sia stata esercitata nella dichiarazione annuale relativa al periodo di competenza (come sopra identificato). Secondo l’agenzia, infatti, l’imposta non detratta nell’anno in cui è pervenuta la fattura potrĂ comunque essere recuperata dal contribuente presentando una dichiarazione integrativa “a favore” ai sensi dell’art. 8, comma 6-bis, entro la scadenza dei termini per l’accertamento, fermo restando le sanzioni per eventuali violazioni (ad esempio, in materia di registrazione) e l’obbligo di regolarizzazione. Fatture tardive. Anche dal suddetto passaggio della circolare, che riferisce il rimedio della dichiarazione integrativa al caso del contribuente “che non abbia esercitato il diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti documentati nelle fatture ricevute nei termini anzidetti”, pare desumersi la conferma che la tardiva emissione (o ricezione) della fattura, fatte salve le sanzioni di legge, non sia comunque di ostacolo all’esercizio del diritto di detrazione con riferimento al periodo d’imposta in cui il documento è stato ricevuto e registrato, anche se l’esigibilitĂ si è verificata in anni precedenti. Del resto, l’articolo 60, ultimo comma, del dpr 633/72, “riapre” i termini per la detrazione dell’Iva addebitata dal fornitore a seguito di definizione dell’accertamento, consentendo l’esercizio del diritto, in questo caso, fino alla dichiarazione del secondo anno successivo a quello in cui l’imposta è stata corrisposta al fornitore. Al riguardo, la circolare ritiene che il mancato allineamento del termine con quello dell’art. 19 non sia un difetto di coordinamento normativo, ma risponde alla specialitĂ della previsione. La registrazione “in coda”. Coordinando le disposizioni dell’art. 19 e dell’art. 25 in materia di registrazione delle fatture, la circolare esemplifica che, ai fini della detrazione, una fattura di acquisto ricevuta nell’anno 2018 per un acquisto di beni consegnati nel 2017 (dunque con Iva esigibile nel 2017), potrĂ essere annotata in contabilitĂ , al piĂą tardi, entro il 30 aprile 2019 (termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno 2018). Qualora la registrazione avvenga nei primi quattro mesi del 2019, essa dovrĂ essere effettuata in un’apposita sezione del registro degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018, al fine di evidenziare che l’imposta, non detratta nelle liquidazioni periodiche relative al 2019, concorre alla determinazione del saldo della dichiarazione annuale relativa all’anno 2018. Resta comunque salva la possibilitĂ di adottare soluzioni gestionali e informatiche diverse dall’annotazione nel registro Iva sezionale, purchĂ© garantiscano una corretta tenuta della contabilitĂ e consentano un puntuale controllo nel tempo da parte dell’amministrazione finanziaria.
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