Sul Bollettino del Ministero della Giustizia del 31 dicembre 2017 è stato pubblicato il nuovo Regolamento per la formazione professionale continua approvato dal Consiglio Nazionale dei commercialisti nell’ottobre del 2017 e trasmesso al Ministro per l’acquisizione del parere favorevole nel dicembre scorso.
Il regolamento, in vigore dal 1° gennaio 2018, contiene importanti novità , a cominciare dall’esonero dall’obbligo formativo per gli iscritti nell’elenco speciale e per i non esercenti la professione e da una specifica disciplina dell’accreditamento dei corsi realizzati dalle Scuole di Alta Formazione. Vengono poi individuati ai sensi dell’art. 4, comma 6 del DM 24 settembre 2014, n. 202, criteri di equipollenza tra la formazione professionale continua dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e quella iniziale e biennale dei gestori della crisi. Il nuovo regolamento prevede poi l’istituzione dell’elenco delle piattaforme valide per l’erogazione delle attività formative a distanza e l’eliminazione del limite per l’acquisizione di crediti formativi professionali tramite la fruizione di attività in modalità e-learning. Semplificate inoltre le norme inerenti le procedure di accreditamento delle attività formative e riformulate e semplificate le norme aventi ad oggetto i rapporti con i “soggetti autorizzatiâ€.
Il nuovo testo, infine, riformula alcuni adempimenti in capo agli Ordini territoriali al fine di consentire il necessario coordinamento con la disciplina della formazione dei revisori legali e dell’equipollenza fissata dall’art. 5 del D.Lgs. 39/2010 e introduce disposizioni transitorie volte a consentire una disciplina uniforme dell’obbligo formativo nel triennio in corso.
Nel testo pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero, sono presenti alcuni refusi. In particolare, si segnala nella Informativa n. 01/2018 del consiglio nazionale dei commercialisti, all’articolo 5, comma 4 del regolamento, dopo le parole “Salvo quanto previsto al comma 6,†è stato omesso il termine “nonâ€. Pertanto, spiega il Consiglio nazionale, “la disposizione, come nel regolamento precedente, stabilisce il divieto di riportare nel computo dei crediti di un triennio i crediti maturati nei trienni precedenti. Tale regola, per effetto delle nuove disposizioni contenute al comma 6 del citato articolo, subisce eccezione solo in presenza di crediti acquisiti attraverso la partecipazione ai corsi SAFâ€.
Il Consiglio Nazionale ha già inoltrato al Ministero della Giustizia una richiesta di errata corrige.