Sul Bollettino del Ministero della Giustizia del 31 dicembre 2017 Ăš stato pubblicato il nuovo Regolamento per la formazione professionale continua approvato dal Consiglio Nazionale dei commercialisti nellâottobre del 2017 e trasmesso al Ministro per lâacquisizione del parere favorevole nel dicembre scorso.
Il regolamento, in vigore dal 1° gennaio 2018, contiene importanti novitĂ , a cominciare dallâesonero dallâobbligo formativo per gli iscritti nell’elenco speciale e per i non esercenti la professione e da una specifica disciplina dellâaccreditamento dei corsi realizzati dalle Scuole di Alta Formazione. Vengono poi individuati ai sensi dellâart. 4, comma 6 del DM 24 settembre 2014, n. 202, criteri di equipollenza tra la formazione professionale continua dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e quella iniziale e biennale dei gestori della crisi. Il nuovo regolamento prevede poi lâistituzione dellâelenco delle piattaforme valide per lâerogazione delle attivitĂ formative a distanza e lâeliminazione del limite per lâacquisizione di crediti formativi professionali tramite la fruizione di attivitĂ in modalitĂ e-learning. Semplificate inoltre le norme inerenti le procedure di accreditamento delle attivitĂ formative e riformulate e semplificate le norme aventi ad oggetto i rapporti con i âsoggetti autorizzatiâ.
Il nuovo testo, infine, riformula alcuni adempimenti in capo agli Ordini territoriali al fine di consentire il necessario coordinamento con la disciplina della formazione dei revisori legali e dellâequipollenza fissata dallâart. 5 del D.Lgs. 39/2010 e introduce disposizioni transitorie volte a consentire una disciplina uniforme dellâobbligo formativo nel triennio in corso.
Nel testo pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero, sono presenti alcuni refusi. In particolare, si segnala nella Informativa n. 01/2018 del consiglio nazionale dei commercialisti, allâarticolo 5, comma 4 del regolamento, dopo le parole âSalvo quanto previsto al comma 6,â Ăš stato omesso il termine ânonâ. Pertanto, spiega il Consiglio nazionale, âla disposizione, come nel regolamento precedente, stabilisce il divieto di riportare nel computo dei crediti di un triennio i crediti maturati nei trienni precedenti. Tale regola, per effetto delle nuove disposizioni contenute al comma 6 del citato articolo, subisce eccezione solo in presenza di crediti acquisiti attraverso la partecipazione ai corsi SAFâ.
Il Consiglio Nazionale ha giĂ inoltrato al Ministero della Giustizia una richiesta di errata corrige.