Anche questâanno il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario successivo e il bilancio pluriennale per il prossimo triennio introducono provvedimenti relativi allâattivitĂ degli investitori istituzionali: Fondi pensione, Casse professionali, Fondi sanitari e Fondazioni di Origine Bancaria.
I Fondi pensione sono in particolare gli enti oggetto del maggior numero di provvedimenti, finalizzati ad aiutarne lo sviluppo e a migliorarne prestazioni e gestione. Innanzitutto, si è avviato il processo di adeguamento dei fondi pensione dedicati ai dipendenti pubblici a quelli dei lavoratori privati parificandone il trattamento fiscale e prevedendo (sia pure per i nuovi assunti a partire dal 2019) la possibilitĂ di adesione tramite forme di silenzio-assenso e possibilitĂ di opting-out. A ciò si aggiunge lâestensione della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) anche ai dipendenti pubblici che aderiscono ai fondi pensione loro dedicati agevolando di conseguenza la possibilitĂ di flessibilitĂ al pensionamento.
Scopo della RITA è dunque aiutare economicamente – tramite l’erogazione di un reddito –  gli iscritti in attesa di raggiungere l’etĂ pensionabile e in particolar modo:
- lavoratori che cessino lâattivitĂ lavorativa e maturino lâetĂ anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi, nonchĂŠ abbiano maturato alla data di presentazione della domanda di accesso alla RITA un requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza;
- lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e che maturino lâetĂ anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi.
La nuova prestazione gode inoltre di incentivi fiscali simili alla tassazione delle rendite erogate dalla previdenza complementare, prevedendo che la parte imponibile della RITA (sia che costituisca lâintero importo della prestazione complessivamente maturata presso il fondo pensione o una quota parte dello stesso) venga tassata tramite ritenuta a titolo d’imposta applicando unâaliquota del 15% ridotta dello 0,3% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali sino ad abbassare l’aliquota sostitutiva al 9%.
Sempre per quanto riguarda i Fondi pensione complementari si evidenziano poi nel dettaglio le seguenti novitĂ :
- la destinazione dei contributi aggiuntivi alle ordinarie di modalitĂ di finanziamento previsti da contrattazione collettiva o da normative ai fondi pensione negoziali territoriali di riferimento esistenti. Questo nel caso il lavoratore non sia giĂ iscritto a un fondo pensione e non esprima alcuna scelta esplicitamente richiestagli nei quali casi la destinazione di detti contributi sarĂ il fondo di cui è giĂ aderente o quello cui confluisce il TFR tacito;â
- la soppressione di Fondinps con decorrenza dalla data determinata da un emanando decreto dal Ministero del lavoro di concerto con il Ministero delle Finanze. In sostituzione verrĂ individuata la forma pensionistica alla quale far affluire il TFR tacito individuata fra i fondi negoziali di maggiori dimensione;
- lâinclusione fra gli investimenti qualificati, che godono dellâesenzione da imposte sul reddito, di quote di prestiti, di fondi di credito cartolarizzati erogati/originate tramite piattaforme di prestito per soggetti finanziatori non professionali, gestite da societĂ iscritte nellâalbo degli intermediari finanziari tenuto da Banca dâItalia o operanti in Italia in quanto autorizzati in altri Stati UE.
Per le Casse professionali si evidenziano invece due provvedimenti da lungo attesi, a cominciare dall’esclusione dal rischio bail-in, che eviterĂ agli enti di vedere i propri conti correnti intaccati in caso di crisi degli istituti bancari; dal 2020 gli interventi non dovranno poi rispettare i vincoli della revisione della spesa (spending review): un provvedimento che registra uno slittamento di due anni rispetto a quanto si chiedeva per un contributo âcontroversoâ, che nel 2015 ha portato allâerario 10,8 milioni di euro (cifra non certo imponente) ma che, d’altra parte, rimarca il carattere privatistico degli enti.
Se per i Fondi sanitari la Legge di Bilancio prevede per i lavoratori delle province autonome di Trento e Bolzano e aderenti a fondi nazionali la possibilitĂ di passare – tramite specifici accordi – a un fondo territoriale o aziendale, purchĂŠ con prestazioni non inferiori a quelle previste da quello di provenienza, per le Fondazioni di Origine Bancaria viene introdotto un credito di imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate nei periodi dâimposta 2018-2020 per la promozione di welfare di comunitĂ Â attraverso interventi e misure di contrasto alle povertĂ , alle fragilitĂ sociali e al disagio giovanile, di tutela dell’infanzia, di cura e assistenza agli anziani e ai disabili, di inclusione socio-lavorativa e integrazione degli immigrati, nonchĂŠ di dotazione di strumentazioni per le cure sanitarie richiesti dagli enti locali, dagli enti pubblici deputati allâerogazione di servizi sanitari e socioassistenziali e, tramite selezione pubblica, dagli enti del terzo settore. Il contributo sarĂ assegnato in base allâordine temporale con cui le Fondazioni comunicano allâACRI lâimpegno a effettuare le erogazioni in quegli ambiti. Il contributo è assegnato fino a esaurimento delle risorse disponibili: 100 milioni di euro allâanno per il 2019, 2020 e 2021.