Il risparmio previdenziale dei lavoratori italiani sempre sotto attacco: vitalizi e pensioni

Il dibattito sul ricalcolo interamente con il metodo contributivo dei vitalizi in pagamento ai titolari di cariche elettive, gli ex parlamentari e gli ex consiglieri e assessori regionali, ha infiammato non poco le cronache politiche del 2017. In tutti i talk show l’argomento è stato trattato e discusso con riferimento al Disegno di Legge Richetti che, dopo il voto favorevole della Camera, è arrivato in Senato, dove però si è arenato. Con il DdL Richetti il sistema previdenziale parlamentare, da sempre regolato dagli Uffici di Presidenza del Parlamento, uscirebbe dal sistema di “autodichia”, che oggi lo diversifica dal sistema previdenziale generale, per entrare a far parte, come è stato proposto per il principio di uguaglianza dei cittadini, del sistema previdenziale contributivo dei dipendenti pubblici delle amministrazioni statali.

Vogliamo qui evidenziare alcuni aspetti tecnici giuridici e attuariali. Il primo aspetto giuridico riguarda la retroattività della norma, che con il ricalcolo dei vitalizi liquidati fino al 2011 e già in pagamento agli ex politici, introduce forti profili di incostituzionalità per la disuguaglianza che si verrebbe a creare rispetto a tutti gli altri pensionati; senza parlare del rischio di un’eventuale estensione di tale principio anche a tutte le altre pensioni previdenziali in pagamento dell’INPS e delle Casse professionali. In tal caso, le sole pensioni interamente assistenziali non verrebbero toccate, perché il sistema contributivo è inapplicabile in quanto tali pensioni sono prive di contributi, come anche le quote assistenziali contenute all’interno delle pensioni previdenziali. Sarebbe un assurdo perché, al di là della polemica sulla loro entità più o meno congrua delle prestazioni, verrebbe penalizzato solo chi ha versato contributi (e anche imposte), ossia il risparmio previdenziale, salvaguardando quelli che di contributi ne hanno pagati pochi o niente (vedasi AC Meloni).

Un secondo aspetto giuridico da considerare, nella sostituzione dei vecchi vitalizi con un trattamento previdenziale basato sul sistema contributivo vigente per i lavoratori delle amministrazioni statali, è l’applicazione agli ex titolari di cariche elettive centrali e territoriali di tutta la normativa previdenziale dei dipendenti statali. L’articolo 1, del DdL Richetti estende, infatti, ai parlamentari la normativa previdenziale dei dipendenti statali; questa tra l’altro comprende alcuni istituti quali il diritto al Trattamento di fine servizio-TFS o al trattamento di fine rapporto-TFR. Grazie a questi trattamenti, a fine mandato ai 950 Deputati e Senatori spetterebbero tante mensilità per quanti sono gli anni di mandato parlamentare svolto (oltre all’indennità di fine mandato già spettante, si stimano in complesso altri 50 milioni di euro lordi di spesa in più per ogni quinquennio di legislatura, considerando per il calcolo solo l’indennità parlamentare), a cui andrebbero aggiunti analoghi costi per circa altri 900 consiglieri regionali delle 19 regioni e delle 2 province autonome. Verrebbe inoltre estesa la possibilità di riscattare, ricongiungere, totalizzare, cumulare i periodi di mandato elettivo con altri periodi lavorativi che, qualora siano stati prestati nella pubblica amministrazione, aumenterebbero gli anni utili per il calcolo del TFS o TFR sulla base dell’indennità parlamentare. Non da ultimo dovrebbe essere consentito, come per gli statali, il calcolo pro-quota della pensione retributiva pura o mista retributiva-contributiva, a seconda delle anzianità possedute al 1° gennaio 1996. Naturalmente gli oneri del Parlamento e delle Regioni aumenterebbero, riducendo i risparmi, per l’applicazione di tutti gli istituti previdenziali dei dipendenti statali; basterebbe pensare solo al peso del TFS o TFR.

Terzo aspetto giuridico, non meno importante, è che il DdL se diventasse legge ordinaria dello Stato potrebbe essere modificata successivamente da un’altra legge per estendere a tutti i pensionati le norme retroattive di ricalcolo contributivo della pensione, al fine di non creare disparità con i Parlamentari.

Veniamo ora agli aspetti tecnico-attuariali. Come evidenziato dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale – NVSP del Ministero del Lavoro, il calcolo contributivo della pensione di vecchiaia o anticipata si basa su una formula di probabilità di sopravvivenza o di morte dell’assicurato, su probabilità o meno di lasciare morendo un nucleo superstite e su probabilità per il coniuge superstite di perdere la pensione per seconde nozze o per morte. Tutti eventi che si verificano probabilisticamente dopo la data del pensionamento. Come è possibile tornare indietro nel tempo e collocarsi al momento in cui l’ex Parlamentare è andato in pensione applicando al calcolo del vitalizio le probabilità di eventi in realtà già accaduti dal giorno del suo pensionamento fino ad oggi? Senza contare poi che in alcune Regioni autonome era consentito capitalizzare per intero il vitalizio al momento della pensione con conseguenti problemi di recupero dell’importo dopo anni (riscossione in un unico ammontare del valore attuale delle future rate del vitalizio, calcolate in base alla speranza di vita del titolare di carica elettiva). Lo stesso concetto vale per i pensionati previdenziali italiani. Molti, che non sono esperti di materie attuariali, hanno proposto ricalcoli contributivi di vitalizi o di pensioni ex post, non pensando anche alla natura assicurativa del vitalizio o della pensione che nel caso in esame, data la loro obbligatorietà, si configura come una “assicurazione sociale”.

L’assicurazione privata libera prevede che l’ammontare dei contributi/premi e degli eventuali interessi fruttati devono uguagliare l’ammontare delle prestazioni e delle spese di amministrazione; i contributi/premi saranno differenti a seconda del rischio assicurato. Ogni assicurato versa i contributi/premi in rapporto sia al salario, sia all’età di ingresso in assicurazione sia alla speranza matematica delle prestazioni assicurate. Nell’assicurazione sociale la pensione è calcolata secondo due sistemi di calcolo: nel calcolo retributivo i contributi obbligatori sono proporzionali al salario e non sono differenziati secondo il rischio e l’età; nel calcolo contributivo, che si può per molti aspetti assimilare ad un’assicurazione privata ancorché obbligatoria, l’accumulo del risparmio previdenziale è virtuale e tiene conto anche dell’età e della speranza di vita. Inoltre, l’ammontare complessivo delle prestazioni si distribuisce fra gli assicurati e quelli con salario più alto contribuiscono anche per quelli con salario inferiore e, poiché non si tiene conto del rischio, quelli esposti a rischi più bassi (premorienza) contribuiscono anche per quelli esposti a rischi più alti (longevità). Quando il calcolo della pensione è retributivo, sono previsti rendimenti annuali decrescenti del risparmio previdenziale dal 2% fino allo 0,9% secondo scaglioni progressivi di reddito. Per di più i tassi di sostituzione netti (prima rata pensione netta diviso ultimo stipendio mensile netto) decrescono al crescere del reddito. In ambito più generale ogni sistema di calcolo della pensione o del vitalizio prevede al suo interno sistemi correttivi con finalità redistributive.

Una volta stabilite le regole, trattandosi comunque di prestazioni assicurative, che si basano su probabilità di eventi futuri a cui è associato un premio/contributo che rappresenta un risparmio previdenziale, non si può in fase di erogazione della prestazione azzerare tutto e ricalcolare secondo nuove regole, di miglior favore per il soggetto pubblico che paga la pensione o il vitalizio. Il non tener fede alle promesse assicurative farebbe fallire qualsiasi assicurazione privata, come sono fallite le banche che non hanno potuto tener fede agli impegni presi con gli azionisti e gli obbligazionisti. Lo Stato non può sottrarre ai pensionati il risparmio previdenziale sociale versato durante tutta la loro vita lavorativa osservando le regole stabilite, perché si comporterebbe come le banche fallite che hanno sottratto risparmio ai loro clienti.

C’è una corrente di pensiero volta a colpire le pensioni più elevate “a prescindere”, senza indagare la vera essenza del sistema, procedendo per luoghi comuni, senza analizzare la storia e la stratificazione delle norme, la loro interazione con le sentenze e i presupposti attuariali, economici e politici che hanno portato nel tempo all’attuale sistema previdenziale. Le pensioni di importo più elevato sono quelle dei lavoratori dipendenti che in genere hanno alle spalle i versamenti contributivi indubbiamente più cospicui sia per importo sia per durata, che qualcuno vorrebbe tagliare. Esistono, invece, 4,1 milioni di pensioni assistenzialidi basso importo e senza contributi, 3,2 milioni di pensioni integrate al minimo con contributi parziali e 2,1 milioni di pensionati con importi tra 1 e 2 volte il minimo, che godono della quattordicesima (un istituto assistenziale introdotto nel 2007 e la cui platea è stata ampliata nel 2017), spesso appannaggio di baby pensionati o di lavoratori autonomi: coloni, mezzadri, imprenditori agricoli, artigiani e commercianti, che hanno versato molto poco, spesso sulla base di minimali contributivi non corrispondenti ai reali redditi e che, comunque, vengono sempre integrate e sostenute a carico della fiscalità.

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