Commercialisti e revisori, formazione equivalente

Firmato l’accordo per l’equipollenza della formazione di commercialisti e revisori. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ha comunicato ai presidenti dei Consigli territoriali la firma di un protocollo di intesa con il ministero dell’Economia per l’ottenimento del riconoscimento dell’equipollenza della formazione assolta dagli iscritti, ai fini dell’adempimento dell’obbligo formativo dei revisori legali. Nel protocollo di intesa sono definite le modalità attraverso le quali il Consiglio nazionale procederà all’accreditamento degli eventi formativi ai fini del riconoscimento dell’equipollenza; è precisato, inoltre, che gli Ordini, tramite il Consiglio nazionale, trasmetteranno annualmente al Mef i dati relativi all’assolvimento dell’obbligo formativo da parte dei propri iscritti. La nota precisa che il protocollo d’intesa, pur essendo stato redatto nel corso del 2017, deve essere letto alla luce del nuovo regolamento sulla formazione professionale continua (Fpc), pubblicato 1131 gennaio nel bollettino del ministero della Giustizia. Questa precisazione comporta che, come già indicato nella precedente nota del Cndcec 14/2018, la ricorrenza di eventuali casi di esonero o di riduzione dei crediti formativi non può essere fatta valere ai fini dell’adempimento dell’obbligo formativo degli iscritti nel registro dei revisori contabili. È precisato chegli eventi formativi che consentiranno di assolvere anche all’obbligo formativo dei revisori, sono quelli accreditati con icodici in materia Cndcec, indicati nell’allegato i e 2 del protocollo di intesa siglato con il Mef. Nei prossimi mesi, evidenzia ancora la nota, saranno forniti agli Ordini territoriali, tutte le informazioni tecniche per la trasmissione al Mef dei dati relativi all’assolvimento dell’obbligo formativo per gli iscritti per l’anno 2017, come disposto dalla circolare della Ragioneria dello Stato n.28, del 19 ottobre 2017. Nella parte finale della nota informativa è precisato, come anche indicato dal Mef nella sezione «Revisione legale», che i crediti maturati saranno registrati soltanto in seguito alle comunicazioni trasmesse dagli enti formatori, conformemente a quanto previsto sia dalla citata circolare n. 26 del 2017 della Ragioneria dello Stato che dalle convenzioni stipulate con gli enti accreditati. Di conseguenza gli iscritti nell’Albo sono invitati a non trasmettere al Mef né documentazione di qualsiasi tipo né istanze di registrazione dei crediti.

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