Studi associati, sconti allargati

Sulla deducibilità delle spese di formazione degli studi associati il fisco ci ripensa. Dalla versione definitiva dei modelli Redditi SP è infatti scomparso il limite di deducibilità di tali spese pari ad euro 10 mila euro su base annua, presente nelle bozze delle istruzioni, che avrebbe fortemente penalizzato le associazioni professionali rispetto ai professionisti individuali. Come se non bastasse nella versione definitiva delle istruzioni al rigo RE17 della dichiarazione delle associazioni professionali e degli studi associati, l’amministrazione finanziaria, per quanto attiene alla nuova deducibilità delle spese di formazione dei professionisti, precisa che la stessa «è disciplinata, rispettivamente, dal sesto e dal settimo periodo del comma 5 dell’articolo 54 del Tuir». Grazie a questo «ripensamento» dell’Agenzia delle entrate si aprono ora nuovi scenari interpretativi sulla base dei quali è possibile ipotizzare che nel caso delle associazioni professionali e degli studi associati, il nuovo limite di deducibilità integrale delle spese di formazione si applica non all’associazione ma ai singoli associati. Grazie a questa nuova apertura si pub infatti dedurre che, nel caso di studio associato composto da tre professionisti, il limite di spesa per l’anno 2017 sia pari ad euro 30 mila e non soltanto 10 mila euro come riportato nella prima versione delle istruzioni alla compilazione del quadro RE del modello Redditi SP. La presenza di tale limite di spesa su base annua riferito all’associazione professionale aveva destato, fin da subito, non poche perplessità in ordine alla coerenza delle istruzioni alla compilazione dei modelli con la ratio legis che ha introdotto ed ispirato la modifica al regime di deduzione di tali spese (legge n.81 del 2017). Anche il richiamo alle disposizioni contenute nel quinto comma dell’articolo 54 del Tuir, operato dalla versione definitiva delle istruzioni al modello Redditi SP, conferma la nuova lettura che l’amministrazione finanziaria ha dato delle novità in vigore dal 1 gennaio 2017. Grazie a tale richiamo normativo si può infatti legittimamente supporre che sia per le spese di formazione professionale che per quelle di qualificazione e certificazione, i limiti su base annua posti dal legislatore (rispettivamente pari ad euro 10 mila e 5 mila) debbano essere letti sulla base della struttura associativa di riferimento. Così facendo vengono meno quelle storture che si sarebbero generate applicando tali limiti all’associazione professionale e non al singolo socio o associato. La nuova versione delle istruzioni al modello Redditi SP non risolvono però tutte le questioni aperte sul fronte della nuova deducibilità delle spese professionali sostenute dal 1 gennaio 2017 in avanti. Fra queste la più importante resta l’esatta modalità di individuazione del nuovo limite annuo di spesa interamente deducibile in concreto. Occorre cioè capire se il limite annuo di spesa, pari ad esempio ad euro 30 mila dell’esempio sopra riportato, debba applicarsi sempre e comunque a prescindere dall’importo speso dai singoli associati, o se si debba invece adattare il limite stesso in base a tale ultima circostanza. Tornando all’esempio dei tre professionisti associati occorre cioè capire se il tetto di deducibilità annuo dell’associazione sia sempre e comunque pari ad euro 30 mila o se invece questo debba essere sottoposto a un’ulteriore prova di resistenza basata sulla quota parte di spesa pari ad euro 10 mila per ciascun associato. Quest’ultima verifica potrebbe infatti far scendere il tetto annuo deducibile dall’associazione nel caso in cui uno degli associati avesse sostenuto spese di formazione per importo superiore ad euro 10 mila.

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