Revisione guidata per le Pmi

In arrivo dal Consiglio dei commercialisti il manuale per la revisione legale nelle Pmi. E’ terminata, infatti, II 2 febbraio la fase di pubblica consultazione del documento del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec) dal titolo: «Approccio metodologico alla revisione affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni». Ora, dopo l’esame delle osservazioni, prevedibilmente in tempo per orientare le fasi conclusive della revisione dei bilanci 2017, costituirà il riferimento operativo per i sindaci incaricati anche ai sensi dell’articolo 24o9-bis del Codice civile. Sotto il profilo tecnico, la bozza di manuale traccia la via al sindaco revisore, declinando il contenuto dei principi Isa Italia e delineando le fasi del processo di revisione, dall’accettazione dell’incarico, alla programmazione del lavoro, sino alla sua esecuzione ed alla organizzazione delle carte di lavoro, senza trascurare puntuali indicazioni sulla verifica delle condizioni di indipendenza. II documento richiama l’articolo io del Dlgs 39/2010, oltre alle norme applicative emesse dallo stesso Cndcec, allineandosi alla interpretazione secondo cui, dopo le modifiche apportate dal decreto legislativo 135/2016, debbano considerarsi definitivamente abrogati l’articolo 2409-quinquies del codice civile e l’articolo 39 del Dpr 99/1998. Il sindaco-revisore deve pianificare il proprio lavoro, con l’obiettivo di limitare il rischio di revisione, e quindi la possibilità di emettere un giudizio positivo su un bilancio affetto da errori tali da comprometterne la funzione informativa e non individuati e corretti. Devono essere a questo scopo apprezzate le determinanti esogene del rischio, estranee alla azione di verifica del sindaco revisore, costituite da un lato dalla probabilità intrinseca del bilancio o di alcune sue poste di contenere errori, in ragione ad esempio della complessità dell’attività svolta, e dall’altro dalla capacità del sistema di controllo interno aziendale di intercettarli precocemente, e correggerli. In risposta alle condizioni di rischio rilevate, il sindaco-revisore determina secondo la propria sensibilità il livello di significatività, e cioè la soglia massima di errori che, pur permanendo nel bilancio, nonne compromettono la funzione informativa. Rischio e significatività sono tra loro correlati. Condizioni di rischio elevate, in cui è più probabile che alcuni errori possano sfuggire ai controlli, impongono al revisore maggiore prudenza nella determinazione del livello di significatività, cosicché il giudizio che il sindaco maturerà possa “resistere” anche alla ineludibile limitatezza delle verifiche. Il quadro che emerge dalle analisi orienta la programmazione del lavoro di verifica e applicazione concreta delle procedure di validità (circolarizzazione, inventario, etc.), la cui capillarità deve essere proporzionale alle condizioni di rischio rilevate, affinché l’opera del revisore contenga il complessivo rischio di revisione ad un livello accettabilmente basso. La bozza del manuale contiene precise indicazioni anche sulle modalità con cui eseguire i controlli, e mantenerne traccia nelle carte di lavoro. Le tecniche di campionamento, e quindi di limitazione dell’ampiezza dei controlli, di richiesta di conferme esterne, quali tipicamente le circolarizzazioni, di ricalcolo e revisione delle stime contabili sono ampiamente descritte, ed accompagnate da esempi chiari ed esaustivi. II manuale consegna ai sindaci un approccio estremamente sofisticato e complesso, probabilmente l’unico possibile per il momento, fino a che un set di principi adatti alle realtà minori non sarà ufficialmente disponibile. Il punto dolente non è tanto la declinazione tecnica, ma la circostanza per cui il collegio sindacale dispone di risorse molto, troppo, limitate, in termini soprattutto organizzativi. Sarebbe quindi auspicabile che il manuale definitivo contenesse, a integrazione di quanto già offerto dal principio SaItalia250B, indicazioni pratiche su come le verifiche periodiche debbano strutturarsi in corso di esercizio, affinché il necessario quadro informativo, sul rischio sia acquisito tempestivamente, e la revisione svolta nel rispetto degli elevati parametri di qualità che il manuale stesso impone.

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