Tirocini dei revisori, limiti più stretti sulle attività ammesse

Novità su rotazione tra tirocinanti e limiti più stretti per l’oggetto dell’incarico. Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha appena pubblicato sul proprio sito la versione definitiva delle linee guida relative allo svolgimento del tirocinio dei revisori legali. Va ricordato che la consultazione è stata avviata lo scorso 8 novembre 2017, ed era stato assegnato un termine di 3o giorni per l’invio dei contributi mediante l’utilizzo di un apposito modello di risposta. Rispetto alla bozza posta in consultazione, nella versione definitiva sono presenti alcune modifiche riguardanti, in particolare, l’attualità dell’incarico e l’oggetto dello stesso. E previsto che qualora, nel triennio, vi sia una rotazione tra tirocinanti impegnati sul medesimo incarico, o nel caso in cui sia nel frattempo cessato l’unico incarico di revisione legale in corso, dominus (cioè il revisore legale cui è affidata l’effettiva maturazione professionale del praticante) e tirocinante devono valutare le condizioni materiali affinché il tirocinio possa efficacemente proseguire, anche in relazione alla concreta possibilità che il tirocinante stesso continui ad essere impiegato in attività e processi pertinenti la revisione legale. Se tali condizioni fossero venute meno, compromettendo l’effettività del tirocinio, il tirocinante deve valutare l’opportunità di scegliere un nuovo dominus idoneo ad assicurarne la formazione pratica, avendo cura di darne comunicazione all’apposito registro, entro il termine massimo di quindici giorni dall’avvenuta variazione. Il dominus, anche sotto il profilo del rispetto della deontologia professionale, non deve allora ostacolare il proseguimento del tirocinio presso un altro revisore legale. La seconda modifica recepita nel testo finale delle linee guida, riguarda l’oggetto dell’incarico. È precisato che l’incarico o gli incarichi su cui verte l’applicazione pratica del tirocinante sono necessariamente quelli di «revisione legale». In sostanza, rimarcano le linee guida in commento, non sono assimilabili alla revisione legale molteplici attività di controllo, attestazione, giudizio, certificazione o perizia, anche se previste da norme di legge, che non trovano allocazione nel Dlgs n. 39/2010. A titolo di esempio, non svolgono revisione legale i componenti di un collegio sindacale di una società di capitali, qualora lo statuto non vi abbia espressamente demandato la revisione legale dei conti. Oppure, i componenti supplenti del collegio sindacale, ancorché questo sia incaricato della revisione legale. Ancora, non svolgono revisione legale gli organi di controllo di entità non soggette alla revisione, anche nelle ipotesi in cui l’incaricato sia stato scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori. Stesso discorso per i sindaci, revisori o componenti di organi comunque denominati presso enti ed organismi pubblici non costituiti in forma societaria, o presso i Comuni o gli enti locali. E per i revisori incaricati di revisione volontaria.

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