Ruoli, sanatoria al traguardo

Conto alla rovescia per la rottamazione-bis delle cartelle. Scade infatti il 15 maggio prossimo il termine per la presentazione della domanda di adesione alla seconda edizione della definizione agevolata dei carichi pendenti disposta dal dl 148 del 2017. In vista dell’imminente scadenza del termine sono molti i contribuenti che stanno valutando di aderire alla rottamazione bis ottenendo cosi l’azzeramento delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora. E pertanto opportuno ripercorrere brevemente i tratti caratteristici della definizione agevolata, i vantaggi offerti e le scadenze di pagamento previste. La prima considerazione da fare riguarda la platea dei carichi che possono formare oggetto della nuova definizione agevolata. In linea generale, salvo alcuni necessari distinguo, possono formare oggetto di richiesta di definizione agevolata tutte le somme affidate alla riscossione dal 10 gennaio 2000 al 30 settembre 2017. In presenza di più carichi affidati alla riscossione suscettibili di definizione, il contribuente pub liberamente scegliere di limitare la richiesta di rottamazione ad alcuni carichi non essendo obbligato alla richiesta di rottamazione di tutti gli importi pendenti presso il concessionario della riscossione. La scelta di limitare i benefici della definizione agevolata solo ad alcune partite a ruolo potrebbe essere giustificata dalla impossibilità finan,iaria di definire tutti i debiti a ruolo. La scelta dei carichi da inserire nella richiesta di definizione agevolata potrebbe cosi cadere sulle partite nelle quali l’importo delle sanzioni e degli interessi di mora risulta essere più elevato in modo da sfruttare al massimo i benefici offerti dalla rottamazione-bis. Dopo aver deciso quali ruoli potranno essere rottamati il contribuente deve procedere con l’invio della domanda attraverso il modello DA 2000/17, che potrà essere inoltrato al concessionario della riscossione competente anche on line attraverso il portale dell’Agenzia entrateRiscossione. Una volta presentata la domanda di adesione il contribuente dovrà attendere l’esito della stessa che Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà comunicare entro il 30 giugno 2018. Se la domanda di adesione viene accolta nella suddetta comunicazione verrà indicato anche l’importo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata, la scadenza delle eventuali rate scelte dal contribuente e i bollettini da utilizzare per il pagamento. Se la domanda viene invece respinta nella comunicazione verranno indicate le specifiche motivazioni, tra quelle previste dalla legge, per le quali non è possibile rottamare il debito (cartella/ avviso) indicato nella domanda di adesione. Così come disposto per la prima rottamazione dei ruoli anche in questa sede i pagamenti dell’unica o delle rate richieste dal contribuente nella domanda di adesione (massimo 3 per i ruoli ante 2017 e 5 per i ruoli 2017) devono essere eseguiti puntualmente entro i termini previsti. Un solo giorno di ritardo nel pagamento di una delle rate previste comporta la decadenza dalla rottamazione con la perdita dei connessi benefici. Anche un pagamento eseguito nei termini ma di importo inferiore a quello previsto comporta la decadenza dalla rottamazione-bis.

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