Così la documentazione è “idonea”

Cambia la disciplina premiale in caso di possesso della documentazione sui prezzi di trasferimento.11 Dm Economia 14 maggio 2018 (pubblicato sulla Gazzetta il 23 maggio), contenente le Linee guida per l’applicazione delle disposizioni in materia di transfer pricing allinea l’attuale disciplina degli «oneri documentali», declinata nel provvedimento direttoriale del 29 settembre 2010, alle novità in materia di transfer pricing documentation licenziate in ambito Ocse con l’Action 13. A questi particolari fini, l’articolo 8 del Dm stabilisce che con provvedimento del direttore dell’Agenzia siano, appunto, aggiornate le disposizioni relative alla documentazione in materia di prezzi di trasferimento «in linea con le migliori pratiche internazionali». Uno dei temi più dibattuti tra Fisco e contribuenti, in caso di verifiche aventi ad oggetto l’applicazione della disciplina sui prezzi di trasferimento, riguarda proprio il giudizio circa l’«idoneità» della documentazione ai fini dell’applicazione del «regime premiale» di disapplicazione delle sanzioni. In verità, si sono registrati casi in cui i verificatori hanno disconosciuto l’«idoneità» della documentazione non condividendo, ad esempio, l’analisi funzionale effettuata dal contribuente, le società comparabili, oppure il metodo da applicare o i risultati a cui il contribuente giunge. Sul punto, si è dell’avviso che, in linea di principio, il requisito di «idoneità» della documentazione non dovrebbe attenere alla correttezza dei criteri adottati dal contribuente e, pertanto, alla adeguatezza dei prezzi di trasferimento utilizzati, dal momento che la normativa in commento vuole proprio intervenire sulle situazioni in cui l’attività di verifica si concluda con il disconoscimento di tali criteri (così Ctr Lombardia, sentenza 1° giugno 2017, n.2454). Più in generale, per essere conforme al requisito della «idoneità», la documentazione dovrebbe consentire agli organi verificatori di avere un giudizio informato circa i criteri adottati dal contribuente nella determinazione dei prezzi di trasferimento, in modo da facilitare l’attività ispettiva. Il decreto appena licenziato si pone l’obiettivo di scongiurare casistiche dubbie, laddove all’articolo 8 viene precisato che la documentazione deve essere considerata «idonea» quando fornisca agli organi di controllo i dati e glielementi conoscitivi necessari a effettuare un’analisi dei prezzi di trasferimento praticati, a prescindere dalla circostanza che il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento o la selezione delle operazioni o soggetti comparabili adottati dal contribuente risultino diversi da quelli individuati dall’Amministrazione finanziaria. È opportuno che nei futuri interventi di prassi, pure annunciati, l’agenzia delle Entrate si occupi di declinare delle ipotesi esemplificative per cui la documentazione possa ritenersi «idonea» o meno. Allo stesso modo, è opportuno che vengano individuate le soglie di «materialità» perle transazioni infragruppo da “mappare” e sottoporre ad analisi economica. Al riguardo, il decreto precisa chela presenza nella medesima documentazione di omissioni o inesattezze parziali non suscettibili di compromettere l’analisi degli organi di controllo non può, in ogni caso, comportare l’inidoneità della stessa.

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