Fisco, garanzie personali

I diritti e le garanzie previsti dallo Statuto del contribuente si applicano al contribuente sottoposto a controllo e non si estendono al terzo nei confronti del quale emergono dati, informazioni ed elementi utili per l’emissione di un avviso di accertamento. Sono queste le conclusioni contenute nella recente ordinanza della Corte di cassazione n. 8890 dell’11 aprile 2018 che riconosce tali garanzie unicamente al soggetto sottoposto a una verifica fiscale. L’art. 12 dello Statuto del contribuente statuisce che: «Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l’orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente». Tale disposizione deve essere letta congiuntamente con l’art. 54 del dpr n. 633 del 1972 in cui il nostro legislatore afferma che: «L’ufficio può tuttavia procedere alla rettifica indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità del contribuente qualora l’esistenza di operazioni imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella dichiarazione, o l’inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da verbali, questionari e fatture, dagli elenchi allegati alle dichiarazioni di altri contribuenti o da verbali relativi a ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, nonché da altri atti e documenti in suo possesso». Nel caso in esame, l’avviso di accertamento era stato emesso nei confronti di una società terza, considerata filtro per la realizzazione di determinati illeciti Iva. L’Agenzia delle entrate impugna la sentenza di appello che aveva dato ragione al contribuente contestando l’errata applicazione dell’art. 12 dello Statuto del contribuente e il mancato rispetto del contraddittorio. Con l’ordinanza in oggetto, la Cassazione accoglie la posizione dell’ufficio per una ragione differente rispetto a quella indicata. Per il Supremo collegio: «Va peraltro soggiunto che l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale non riguarda comunque il caso, qual è quello che occupa, in cui vi sia stato un accesso presso terzi dal quale si sono tratti elementi utili al sostegno probatorio delle pretese creditorie erariali. Vi è infatti da ribadire che in tema di accertamento tributario, le garanzie previste dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, si riferiscono espressamente agli accessi, ispezioni e verifiche fiscali eseguiti nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali, e, quindi, sono assicurate esclusivamente al soggetto sottoposto ad accesso, ispezione o verifica, ma non si estendono al terzo a carico del quale emergano dati, informazioni o elementi utili per l’emissione di un avviso di accertamento». A conferma della propria decisione, la Cassazione richiama la sentenza n. 16354 del 26 settembre 2012 in cui il giudice di legittimità ha ribadito che le garanzie di cui all’art. 12 dello Statuto del contribuente si applicano esclusivamente nei confronti del contribuente verificato (in loco) e non anche del terzo a carico del quale sono emersi possibili violazioni di norme tributarie. Sullo stesso argomento, si è espressa anche la sentenza n. 13487 dell’11 giugno 2009.

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