Ordini, cariche blindate

Scatta l’ineleggibilità in Consiglio dopo due mandati consecutivi da consigliere o presidente. Inutile candidarsi alla carica per chi nei cicli precedenti ha ricoperto l’altra o entrambe perché la ratio della norma è assicurare il ricambio nell’organismo professionale evitando che si sclerotizzi Nell’Ordine dei commercialisti il limite a due mandati consecutivi in Consiglio non opera separatamente ma congiuntamente per le funzioni di consigliere e presidente: è ad esempio ineleggibile il presidente uscente se nel quadriennio ancora precedente ha svolto la funzione di consigliere. E ciò perché l’articolo 9, comma nono, del decreto legislativo 139/05 punta a favorire il ricambio istituzionale nel governo della professione ed evitare che l’organismo si «sclerotizzi: se vi siedono sempre le stesse persone si possono avere effetti negativi perla vigilanza sul rispetto delle norme deontologiche da parte degli iscritti. È quanto emerge dall’ordinanza 12461/18, pubblicata il 21 maggio dalla prima sezione civile della Cassazione.Si al ricorso di alcuni professionisti, sbaglia il Cndcec ad avallare l’interpretazione secondo cui il presidente uscente sarebbe eleggibile dopo aver fatto il consigliere nel ciclo ancora precedente. In realtà è inutile candidarsi se si è stati in Consiglio per due mandati consecutivi, al di là della funzione svolta. E ciò benché il presidente sia anche un organo monocratico quando esercita le funzioni di rappresentanza dell’Ordine e sia eletto con un sistema diverso rispetto ai consiglieri: prevale infatti il candidato come capolista che ha ottenuto più preferenze indipendentemente da quelle riportate dagli altri candidati. La posizione del presidente, tuttavia, non lo colloca in una posizione sostanzialmente diversa dagli altri consiglieri: opera infatti come primus inter pares quando assicura il funzionamento dell’organo. D’altronde la lettera della legge è chiara: non utilizza un’espressione onnicomprensiva tipo i «componenti del consiglio» proprio per chiarire che è ineleggibile chi ha svolto due mandati consecutivi in qualità di presidente, consigliere o l’una e l’altra carica. Il tutto per garantire la più ampia partecipazione al governo dell’Ordine, assicurare la par conditio fra i candidati ed evitare rendite di posizione da parte degli uscenti. Non è violato il divieto di interpretazione estensiva o analogica perché in questo caso di tratta di individuare l’esatto significato dell’espressione usata dal legislatore. Ora la parola ripassa al Consiglio nazionale.

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