Scambio dati esteso per l’antiriciclaggio

Scambio di informazioni a raggio più ampio. Il 16 maggio scorso il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legislativo che recepisce anche in Italia l’attuazione della direttiva Ue 2258 del 2016 di modifica della precedente direttiva 16/2011 sullo scambio di informazioni tra amministrazioni finanziarie, introducendo la facoltà di accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni raccolte da tutti i soggetti obbligati dalla disciplina antiriciclaggio. Assistiamo quindi anche nel nostro paese al recepimento della normativa dell’Unione europea meglio conosciuta come Dac 5 (acronimo per Directive on adminstrative cooperation). Questa regolamentazione prevede appunto che gli Stati membri Ue, attraverso normative nazionali, consentano l’accesso alle rispettive amministrazioni fiscali anche a tutti i documenti, le informazioni e le procedure effettuate in materia di antiriciclaggio. Quindi, sono coinvolti tutti gli intermediari bancari, finanziari, assicurativi, le fiduciarie, i professionisti e in genere tutti i soggetti obbligati dalla normativa antiriciclaggio. In particolare, le amministrazioni finanziarie dell’Unione europea possono già dal 2018 avere libero accesso alle informazioni raccolte per adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela, alle informazioni e ai dati individuati sulla titolarità effettiva di società e altre entità giuridiche, alle informazioni sulla titolarità effettiva dei trust, dei dati individuati e comunicati ai rispettivi Registri centrali sui titolari effettivi ed ingenerale a tutti i dati e alle informazioni soggetti agli obblighi di conservazione e raccolta dai soggetti obbligati dalla materia antiriciclaggio. L’intervento normativo è stato effettuato attraverso la modifica del decreto legislativo 29/2014, relativo alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, modificando l’articolo3 comma3 e prevedendo quindi espressamente che i servizi di collegamento che sono stati nominati dai rispettivi Stati membri (in Italia, l’agenzia delle Entrate), quando devono prestare assistenza ma in generale quando devono raccogliere elementi utili per lo scambio di informazioni, oltre alla consolidata facoltà di accedere alle informazioni ed ai dati contenuti nell’anagrafe tributaria o attraverso i tradizionali poteri di accertamento, potranno liberamente avere accesso anche alle notizie raccolte dai soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio, così come previsto nella direttiva europea Dac 5. In particolare, l’amministrazione finanziaria italiana potrà accedere al registro centrale dei titolari effettivi (sezione speciale del Registro delle imprese che dovrà essere istituito entro il mese di luglio 2018), dove tutte le so- ci età egli amministratori di enti o trust o fiduciarie dovranno comunicare i rispettivi titolari effettivi. I soggetti individuati per avere accesso a questi dati particolari saranno l’agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza: in particolare, la prima potrà accedere ai dati antiriciclaggio degli intermediari finanziari. Per soggetti diversi dagli intermediari, come ad esempio i professionisti, l’agenzia delle Entrate potrà avvalersi della Guardia di Finanza ed in questo senso è previsto dal decreto appena approvato che le due amministrazioni stipulino un’apposita convenzione entro trenta giorni dalla pubblicazione della norma sulla Gazzetta ufficiale. Infine, di particolare rilievo la norma di chiusura che prevede che l’accesso ai dati ed alle informazioni antiriciclaggio verrà utilizzato dall’amministrazione finanziaria italiana anche per verificare il corretto adempimento degli obblighi e delle procedure di adeguata verifica ai fini fiscali.

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