Vincoli per l’iscrizione all’albo delle Stp

Iscrizione all’albo con paletti per le società tra professionisti. Deve infatti riscontrarsi, allo stesso tempo, la maggioranza dei due terzi dei soci professionisti per teste, per quote di partecipazione al capitale sociale, per voti nelle deliberazioni. Lo ha chiarito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con il pronto ordini 319/2017 pubblicato il 30 aprile scorso in risposta a un quesito formulato dall’Ordine di Rimini in merito alla corretta interpretazione delle disposizioni contenute nell’art. 10, comma 4, lettera b della legge n. 183/2011, laddove si prevede che «in ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci». Secondo il Cndcec, dalla norma emerge che la maggioranza dei due terzi dei soci professionisti deve ricorrere congiuntamente sia per teste che per quote societarie, indipendentemente dalla forma societaria assunta dalla stp. Inoltre, le quote societarie dei professionisti devono essere tali da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. Tale orientamento, prosegue il pronto ordini, è stato confermato anche dalle decisioni del 28 marzo scorso del Cndcec, che ha rigettato i ricorsi contro la mancata iscrizioni delle stp nella sezione speciale dell’albo perché non presentavano entrambi i requisiti. Il Consiglio nazionale ha ritenuto infatti che «il senso letterale della disposizione impone inequivocabilmente di riconoscere la natura di società tra professionisti alle società in cui risulti una maggioranza dei due terzi sia riguardo al numero dei soci professionisti che riguardo alle quote sociali dei medesimi». Pertanto, conclude il pronto ordini, «non possono essere iscritte le stp nelle quali non si riscontri contemporaneamente la maggioranza dei due terzi dei soci professionisti per teste, la maggioranza dei due terzi per quote di partecipazione al capitale sociale dei soci professionisti e la maggioranza dei due terzi per voti nelle deliberazioni assegnata ai soci professionisti».

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