Dati antiriciclaggio utilizzabili a fini fiscali

Deciso cambio di passo nella lotta all’evasione fiscale. Gli ultimi sviluppi normativi intervenuti nel settore vanno sempre più nella direzione della piena utilizzabilità ai fini fiscali dei dati e delle informazioni derivanti dall’attività antiriciclaggio. Le nuove norme, a partire da quelle contenute nel decreto 231/2007, modificato dal Dlgs 90/2017, adeguano l’ordinamento ai più recenti standard internazionali che non solo non ignorano lo stretto legame tra evasione fiscale e riciclaggio di denaro di provenienza illecita, ma mirano ad ottimizzare gli sforzi investigativi, favorendo lo scambio di elementi probatori da un ambito operativo all’altro. In quest’ottica, la IV direttiva antiricidaggio include i reati fiscali connessi alle imposte dirette e indirette nella definizione di «attività criminosa», i cui proventi possono costituire oggetto di riciclaggio. Da qui la previsione di cui all’articolo 9 Dlgs 231/2007, che apre all’utilizzo ai fini fiscali dei dati e delle informazioni acquisite dal nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e dalla direzione investigativa antimafia nel corso dei controlli antiriciclaggio, ai fini fiscali. Nel sistema precedente la riforma, potevano essere utilizzati in campo tributario solo i dati e le informazioni antiriciclaggio che costituivano oggetto dell’obbligo di registrazione e conservazione da parte dei soggetti obbligati. La novella rimuove questo limite, legittimando l’utilizzo ai fini fiscali di tutti gli elementi probatori acquisiti dagli organi di controllo in sede di ispezioni e controlli antiriciclaggio e di approfondimento investigativo di segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dall’Uif. L’impatto sistematico della previsione è tutt’altro che trascurabile. Come osservato dalla Guardia di Finanza (circolare n1/2018), infatti, la diretta utilizzabilità ai fini fiscali di tutte le informazioni Aml (anti money laundering) è in grado di assicurare la piena e immediata interazione tra il procedimento antiriciclaggio e quello amministrativo tributario, in termini non dissimili da quanto avviene tra procedimento penale e accertamento fiscale. In questa prospettiva, la Guardia di Finanza potrebbe utilizzare in modo diretto nell’ambito di una verifica odi un controllo fiscale le informazioni Aml, senza la necessità di acquisire nuovamente tali dati attraverso l’esercizio dei poteri ispettivi riconosciuti al Corpo in sede di cooperazione con l’amministrazione fiscale. Per esempio, i dati e le informazioni acquisite in sede di controllo antiriciclaggio potrebbero essere utilizzati per l’individuazione delle posizioni soggettive rilevanti ai fini dell’applicazione dell’Iva. Allo stesso modo, le informazioni Aml potrebbero essere utilizzate per imputare al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona. Resta, tuttavia, ferma l’esigenza di assicurare nell’ambito dello scambio di informazioni la tutela della riservatezza del segnalante, la rif eribilità della trasmissione dei dati ai soli soggetti interessati e l’integrità delle informazioni trasmesse. Aggiunge un ulteriore tassello il Dlgs 60/2018, emanato in attuazione della direttiva 2016/2258 Ue, cosiddetta Dac5 (directive on administrative cooperation).Quest’ultimo, riconosce alle autorità fiscali l’accessoai documenti, ai dati e alle informazioni acquisiti dai soggetti obbligati ai sensi legge antiriciclaggio, in adempimento degli obblighi di adeguata verifica. L’accesso è consentito sia in vista della cooperazione amministrativa tra Stati membri sia ai fini della verifica del corretto adempimento delle procedure di adeguata verifica ai fini fiscali.

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