Per la fattura elettronica semplificata diventa obbligatorio il codice fiscale

Indicazione obbligatoria di codice fiscale odi partita Iva anche nel tracciato Xml della fattura elettronica semplificata: con l’aggiornamento, pubblicato ieri 5 giugno 2018, delle specifiche tecniche (versione Li) allegate al provvedimento delle Entrate del3o aprile 2018, si risolve cosĂŹ uno dei dubbi operativi per l’indirizzamento dei file fattura prevedendo, anche per le semplificate oltre che perle ordinarie e pena lo scarto del documento, che per il cessionario/committente deve essere indicato almeno uno tra partita Iva e codice fiscale. Oltre a inserire gli schemi Xsd e le rappresentazioni tabellari della fattura ordinaria e della fattura semplificata, altre novitĂ  riguardano alcune delle tecnicalitĂ  richieste per la gestione del flusso elettronico di fatturazione. È stato previsto un unico limite dimensionale pari a 5 megabyte, per singolo file fattura, a prescindere dal canale di colloquio utilizzato, mentre gli errori saranno identificati distintamente per tipologia di fattura. Quanto alle ricevute dello Sdi, le stesse vengono inoltrate sullo stesso canale attraverso il quale sono state trasmesse le relative fatture: se, per motivi indipendenti dal Sdi, tale canale risultasse temporaneamente indisponibile, come nel caso di casella Pec piena, il Sistema effettua fino ad un massimo di 6 tentativi di trasmissione distribuiti in tre giorni (uno ogni 12 ore). Se dopo i sei tentativi il canale risulta ancora irraggiungibile, il processo si chiude e il cedente/prestatore potrĂ  verificare lo stato della fattura attraverso le funzionalitĂ  di monitoraggio e di consultazione. L’identificativo univoco, che compone il nome da assegnare ai file fattura e ai file «Dati fattura», potrĂ  inoltre contenere gli identificativi di soggetti diversi dal trasmittente, mentre i dati identificativi della targa delle autovetture, a differenza di quanto indicato nelle motivazioni del provvedimento del 3o aprile 2018, possono essere inseriti nel blocco informativo «Altri Dati Gestionali» analogamente ai dati identificativi degli scontrini fiscali o dei documenti commerciali in caso di trasmissione telematica dei corrispettivi. Fattura semplificata È una fattura ordinaria per cui Ăš consentito omettere l’indicazione di taluni dati anagrafici del cliente oltre alla distinzione tra imponibile e Iva. Queste caratteristiche rendono il rilascio di tale documento, in luogo della fattura ordinaria, particolarmente conveniente dal punto di vista della semplificazione amministrativa in fase di emissione e registrazione in alcuni settori economici quali la ristorazione, il piccolo artigianato o la vendita “porta a porta”, caratterizzati da documenti fiscali emessi a soggetti sempre diversi e normalmente non censiti in anagrafica. Per velocizzare e semplificare la certificazione delle operazioni, l’articolo 21-bis aggiunto nel Dpr 633/1972 dalla legge 228/2012 (legge di StabilitĂ  2013) prevede che il cessionario/committente, stabilito nel territorio dello Stato possa essere identificato, in luogo di tutti i dati anagrafici, solo con il numero di partita Iva o con il codice fiscale, oppure con il numero identificativo Iva del Paese di stabilimento, se si tratta di un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro. La nozione di soggetto stabilito Ăš stato ritenuto nella circolare 12/E/2013 come comprensivo e applicabile anche al consumatore finale residente. Non Ăš richiesta, inoltre, la distinta esposizione dell’imponibile e dell’imposta, in quanto Ăš sufficiente indicare l’importo totale comprensivo dell’operazione e l’ammontare dell’imposta incorporata o, in alternativa, i dati che permettono di calcolarla. Con le modifiche apportate alle specifiche tecniche, perla messa a disposizione della fattura elettronica semplificata nell’area riservata di consultazione del portale «Fatture e corrispettivi» accessibile al consumatore Ăš necessaria, quindi, l’indicazione obbligatoria del codice fiscale, che andrĂ  chiesto al cliente.

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