La sentenza a favore blocca la riscossione

L’iscrizione a titolo straordinario è comunque illegittima in presenza di una sentenza favorevole al contribuente, anche non definitiva, in quanto non è ragionevole ipotizzare la riscossione coattiva di fronte a una pronuncia favorevole al ricorrente. Sono questi i principi statuti dalla Ctr Lombardiacon la sentenza 1618/01/2018 del 12 aprile scorso (presidente Chindemi, relatore Missaglia). L’ufficio notificava a una società in liquidazione un atto impositivo che veniva impugnato avanti la Ctp. L’agenzia delle Entrate iscriveva a ruolo a titolo straordinario l’intera pretesa tributaria. La società impugnava anche la cartella di pagamento dolendosi, fra l’altro, sia del difetto di motivazione in relazione al pericolo per la riscossione, sia che la cartella non poteva essere notificata essendo la società in concordato preventivo. La Ctp accoglieva il ricorso solo sulla base di quest’ultimo motivo disattendendo ogni diversa doglianza e condannava l’Agenzia alle spese di lite per un ingente importo. Pendente il termine per impugnare, la Cassazione a Sezioni unite (sentenza 758/2017) interveniva in argomento dichiarando l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo straordinario dell’intera imposta a fronte di una sentenza, anche non definitiva, che annulla in tutto o in parte l’atto. L’ufficio, quindi, appellava la sentenza solo sulle spese di lite, affermando che avrebbero dovuto essere compensate, stante l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale, poi risolto dalle Sezioni unite. Il contribuente, con appello incidentale, contestava il rigetto del motivo relativo al difetto di motivazione della cartella, in relazione al pericolo per la riscossione. La Ctr osserva che non è controverso l’annullamento nei vari gradi di giudizio dell’atto impositivo per il quale era stata emessa la cartella impugnata. Il collegio puntualizza poi che se in pendenza del giudizio è consentita, di regola, solo la parziale iscrizione a ruolo della pretesa e se il giudice può sospendere l’esecuzione, non è ragionevole ipotizzare la riscossione coattiva se esiste una sentenza favorevole al ricorrente. Poiché gli accertamenti a carico del contribuente erano stati annullati in giudizio con più sentenze, l’illegittimità del ruolo straordinario poteva essere apprezzata dall’ufficio ben prima dell’intervento delle Sezioni unite, essendosi in tal senso già espressa più volte la Sezione semplice (Cassazione 20526/2006 e 19078/2008). La Ctr, nel merito, dichiarava fondato l’appello incidentale del contribuente sul punto del difetto di motivazione del pericolo per la riscossione, che l’ufficio ravvisava nella mera soggezione della società al concordato preventivo. Infatti, secondo il collegio, il concordato non genera alcun pericolo per la riscossione, trattandosi di una procedura che, invece, mira agarantire le pretese dei creditori, tra i quali c’è il Fisco. Quindi concludeva la Ctr, la conferma dell’annullamento della cartella, sebbene con diversa motivazione, non può comportare la compensazione delle spese del primo grado, stante l’assenza delle gravi ed eccezionali ragioni di cui all’articolo 15 del Dlgs 546/1992. Ne conseguiva il rigetto dell’appello dell’Agenzia e la condanna alla spese anche del giudizio di secondo grado.

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