È legittimo il comportamento dell’agenzia delle Entrate che, all’atto del rimborso di un credito di imposta chiesto dal curatore fallimentare (post-fallimento), ma maturato in tempo anteriore alla dichiarazione di fallimento (pre-fallimento), compensa le somme con debiti di imposta sorti prima della dichiarazione di fallimento in capo all’imprenditore. È quanto affermato dalla Ctr Liguria 314/2/2018 (presidente Canepa, relatore Cunati) sulla scia di tre precedenti pronunce della Cassazione.I creditori hanno diritto di compensare con i loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento. Adirlo è l’articolo 56 della legge fallimentare (Regio decreto 267/1942). La sussistenza della reciprocità tra «controcrediti», richiesta dalla norma, va valutata in relazione al «fatto genetico» delle obbligazioni contrapposte. La vicenda Nel 2008 il curatore di un fallimento chiedeva a rimborso un credito Iva maturato nel 2007 in capo alla società poi fallita. In seguito, il curatore cedeva il credito a un soggetto terzo per incrementare l’attivo fallimentare. L’Agenzia erogava il rimborso al cessionario del credito, compensandolo in parte con debiti d’imposta della società fallita. Il cessionario si opponeva al rimborso parziale, sostenendo che nella specie risultava assente il requisito della reciprocità necessario ai fini della compensazione, posto che i debiti erariali in questione erano riferiti a periodi d’imposta anteriori alla dichiarazione di fallimento e per tributi diversi dall’Iva. Secondo il cessionario, pertanto, non potevano essere compensati con un credito che era divenuto liquido ed esigibile solo in epoca successiva al fallimento. La sentenza I giudici di primo grado danno ragione al contribuente, ma la sentenza viene integralmente riformata in appello. La Ctr ricorda che sul tema si è già espressa la Cassazione con tre sentenze. In particolare, ha ribadito che «al fine di accertare la sussistenza del requisito della reciprocità occorre aver riguardo esclusivamente al fatto genetico della situazione giuridica estintiva delle obbligazioni contrapposte». Ne consegue che l’unica condizione per l’operatività della compensazione è la pre-esistenza del fatto genetico del credito e del debito rispetto alla data del fallimento. Gli altri due presupposti richiesti dalla legge (liquidità e esigibilità), pur necessari, devono sussistere al momento in cui la compensazione viene operata. Pertanto, è legittimo il comportamento dell’Agenzia che compensa debiti e crediti fiscali sorti in capo al soggetto fallito, anche se i crediti so- no stati chiesti a rimborso dal curatore dopo il fallimento. Inoltre, i giudici respingono la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia avanzata dal contribuente, per presunta incompatibilità dell’articolo 56 della legge fallimentare con i principi di neutralità ed effettività dell’Iva previsti dalla Direttiva 112/2oo6/CE, in quanto si tratta di una questione già disattesa dalla Cassazione.
Le Entrate possono compensare il credito del fallito ceduto a terzi
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