Revisori al test accettazione di un nuovo incarico

Revisori al test accettazione di un nuovo incarico. La decisione circa l’accettazione o il mantenimento di un incarico di revisione legale è infatti una vera e propria procedura che comporta la valutazione di tutta una serie di fattori sia interni, riferibili al revisore stesso, sia esterni, riferibili alla società ed al contesto nel quale la stessa opera. Il suddetto processo decisionale è disciplinato dal nuovo articolo 10-bis del digs 39/2010, secondo il quale il revisore legale prima di accettare o mantenere un incarico deve valutare: il possesso dei requisiti di indipendenza ed obiettività; la presenza o meno di rischi per la sua indipendenza ed infine la disponibilità di competenze professionali, tempo e risorse necessari per svolgere in modo adeguato l’incarico di revisione proposto. Delle procedure preliminari all’accettazione o al mantenimento di un incarico di revisione si occupano i seguenti principi di revisione Isa Italia: 210, 220, 230, 300 e infine ISQC 1. Scorrendo le linee guida contenute in detti principi, si scopre fin da subito come durante la fase che intercorre fra la proposta di nomina e la decisione finale del revisore circa l’accettazione o il rifiuto dell’incarico di revisione, debbano essere svolte tutta una serie di attività e predisposte alcune specifiche carte di lavoro. Ovviamente se tale fase si concluderà con la decisione del revisore di accettare o mantenere l’incarico di revisione, le attività poste in essere troveranno una giustificazione economica nel compenso stabilito per l’incarico stesso mentre nel caso di rifiuto della proposta di incarico, il lavoro svolto avrà avuto comunque un risvolto positivo se non altro perché avrà evitato l’assunzione di rischi troppo elevati. Quando la proposta riguarda non solo la nomina a revisore legale ma anche quella di componente del collegio sindacale allora nella fase preliminare all’accettazione dell’incarico il revisore non potrà non tenere conto anche delle disposizioni contenute nel codice civile relative alle cause di ineleggibilità e di decadenza (art. 2399), alla nomina e alla cessazione dei sindaci (art. 2400) ed alla retribuzione degli stessi (art. 2402). Anche il manuale recentemente licenziato dal Cndcec sulla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni, dedica ampio spazio alle problematiche relative all’accettazione o al mantenimento di un incarico di revisione legale. Su alcuni aspetti la possibilità di svolgere l’attività di revisione legale nell’ambito di un vero e proprio team – quale può essere definito il collegio sindacale può giocare un ruolo fondamentale nella valutazione di alcuni elementi dai quali dipende l’accettazione o meno dell’incarico proposto. Si pensi, tanto per fare un esempio pratico, al fatto che la società da sottoporre a revisione legale operi in un settore particolare per il quale sono necessarie competenze e conoscenze specifiche. La possibilità di effettuare la revisione legale nell’ambito di un team di revisione, composto solitamente da tre sindaci revisori, costituisce in un caso del genere un vantaggio poiché le competenze e le conoscenze necessarie per l’accettazione dell’incarico vanno valutate non a livello di singolo componente del futuro collegio sindacale, ma nell’ambito della sua collegialità. Anche la verifica in ordine alla disponibilità da parte del revisore del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico, assume ovviamente sfumature diverse nel caso del collegio sindacale. Tornando alle attività preliminari all’accettazione dell’incarico di revisione ed al set di strumenti che possono aiutare il revisore in tale fase, un ruolo di primaria importanza è rivestito dalle procedure di valutazione del rischio. Nello specifico secondo le previsioni contenute nel paragrafo 6 del principio di revisione Isa Italia 315, tale procedure devono includere le seguenti attività: «a) indagini presso la direzione ed altri soggetti all’interno dell’impresa che, a giudizio del revisore, possono essere in possesso di informazioni che potrebbero aiutarlo a identificare i rischi di errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti e eventi non intenzionali; b) procedure di analisi comparativa; c) osservazioni e ispezioni». Ovviamente i principi di revisione stabiliscono delle vere e proprie condizioni indispensabili, in assenza delle quali l’incarico di revisione proposto non dovrebbe mai essere accettato. Esempi di condizioni indispensabili sono: il riconoscimento da parte della direzione aziendale delle proprie responsabilità e la presenza di limitazioni allo svolgimento delle procedure di revisione.

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