Credito d’imposta per investimenti al Sud, arriva la corsia veloce

Credito d’imposta per investimenti al Sud, arriva la corsia veloce. I controlli antimafia non rallenteranno più la concessione dei contributi a favore delle imprese. Il ministero dell’interno, con una propria circolare datata 3 luglio 2018, è finalmente intervenuto per porre fine a una problematica che ha afflitto, sino ad oggi, in primis, le imprese del Sud intenzionate ad accedere al credito d’imposta introdotto per la prima volta dalla legge di Stabilità 2016. La procedura in essere, infatti, prevede per le imprese richiedenti un’agevolazione superiore a 150 mila euro, che non possono ricevere l’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta fino all’avvenuto espletamento dei controlli antimafia. La regola vale anche nel caso che l’importo sia raggiunto anche cumulativamente attraverso più istanze I controlli, nella pratica, comportavano mesi e mesi di attesa, dovuti soprattutto all’eccessiva mole di lavoro generata in capo agli enti preposti al rilascio delle informazioni antimafia. Su richiesta dell’Agenzia delle entrate, il ministero dell’interno ha confermato che l’autorizzazione alla fruizione per il credito di imposta sud può essere rilasciata anche prima del positivo esito dei controlli antimafia, salvo procedere al recupero successivo qualora i controlli dovessero dare esito negativo. I risvolti di questa circolare potrebbero a questo punto essere estesi anche alle altre agevolazioni. La procedura antimafia La circolare dell’Agenzia delle entrate n. 34e del 3 agosto 2016 relativamente all «articolo 1, commi 98-108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno» aveva chiarito, tra le altre cose, la necessità di effettuare i controlli antimafia prima di concedere l’agevolazione. In particolare, la procedura prevede che l’Agenzia delle entrate verifichi la correttezza formale dei dati presenti nella comunicazione e dichiarati dal contribuente sotto la propria responsabilità e, nell’ipotesi in cui l’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante dalle comunicazioni inviate da una medesima impresa sia superiore 150 mila euro, effettui le verifiche previste dal decre *** to legislativo 6 settembre del 2011, n. 159, recante il «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136». In esito ai predetti controlli, solo qualora non sussistano motivi ostativi, l’Agenzia delle entrate può a quel punto comunicare l’autorizzazione all’utilizzo in compensazione del credito d’imposta. Il by-pass alla procedura L’Agenzia delle entrate, visti i tempi lunghi della procedura, ha proposto al ministero dell’interno un sistema alternativo, volto ad accorciare i tempi di autorizzazione alla fruizione, con evidente beneficio a favore delle imprese beneficiarie dell’agevolazione. Il ministero, con la circolare emanata, ha precisato che, laddove il provvedimento antimafia non venga rilasciato nel termine ordinatorio prescritto, l’Agenzia delle entrate ha la facoltà, ma non l’obbligo, di sospendere il versamento fino alla ricezione della documentazione liberatoria. Pertanto, l’Agenzia delle entrate può legittimamente procedere anche in assenza della citata documentazione, corrispondendo i contributi, i finanziamenti e le altre erogazioni sotto condizione risolutiva. In caso di esito negativo della procedura, la misura del credito d’imposta da recuperare dovrà corrispondere all’intero importo autorizzato. Controllo solo in fase di concessione Un chiarimento importante riguarda anche il caso in cui la documentazione interdittiva venga comunicata successivamente a una precedente liberatoria antimafia, in virtù della quale era già stata legittimamente autorizzata la fruizione del credito d’imposta, senza l’apposizione di condizioni risolutive. In questo caso, la circolare precisa che non può intervenire la revoca del contributo già concesso, poiché la verifica dell’antimafia ha valore solo in riferimento alla concessione dell’aiuto e non anche in fase di erogazione, per la quale la norma non prevede alcun controllo in tal senso.

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