Esperti contabili consulenti del giudice solo se lui vuole

Gli esperti contabili non possono iscriversi all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio. La possibilità di svolgere l’incarico è consentita solo in caso di nomina discrezionale da parte del giudice, in ragione della speciale competenza del professionista. Lo chiarisce il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nel pronto ordini 101/2018 in risposta a un quesito formulato dal Consiglio dell’ordine di Livorno, dove si chiede se l’iscrizione nell’albo dei consulenti tecnici d’ufficio sia consentita anche agli iscritti nella sezione «esperti contabili» dell’albo. Il Cndcec richiama anzitutto l’art. 15 delle disposizioni attuative del codice civile, laddove prevede che possono ottenere l’iscrizione all’albo dei consulenti solo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di specchiata condotta morale e risultano iscritti nelle rispettive associazioni professionali. L’albo dei consulenti tecnici, specifica il Cndcec, ha comunque efficacia limitata, dato che non risulta vincolante per il giudice, che può decidere di farsi assistere anche da un consulente non iscritto all’albo. Allo stesso tempo, l’ordinamento professionale dei commercialisti prevede che gli incarichi di ausiliario del giudice rientrano nella competenza tecnica dei soli iscritti nella sezione A dell’albo. Pertanto, è preclusa la possibilità di richiedere l’iscrizione nell’albo dei consulenti tecnici da parte di iscritti alla sezione B dell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Beata però ferma, per gli esperti contabili, la possibilità di essere nominati dal giudice, che deve preventivamente sentire il presidente del tribunale e indicare nel provvedimento di nomina i motivi della scelta. La stessa giurisprudenza di legittimità, sottolinea il Cndcec, afferma che le norme relative alla scelta del consulente tecnico d’ufficio hanno natura e finalità esclusivamente direttive, essendo la scelta riservata anche per quanto riguarda la categoria professionale di appartenenza del consulente e la competenza del medesimo a svolgere le indagini richieste.

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