Società multidisciplinari, ok allo studio di avvocati e commercialisti

Valida la società multidisciplinare anche per la professione forense se gli avvocati iscritti all’albo hanno almeno due terzi del capitale e la maggioranza nell’organo di gestione. Fino all’avvento della nuova disciplina (1° gennaio 2018) l’esercizio in forma associata era consentito solo ai soci in possesso del titolo di avvocato. Sono queste le importanti conclusioni raggiunte dalle sezioni unite della Cassazione nella sentenza 19282 del 19 luglio che ha accolto il ricorso di un Sas professionale interdisciplinare, costituita cioè tra due avvocati e una commercialista. Il Cnf aveva respinto il ricorso della società professionale ritenendo vigente il divieto di società multidisciplinari per gli avvocati contenuto nell’articolo 5 della relativa legge professionale (legge n. 247 del 2012); ha altresì escluso che nel caso di specie si fosse formato, es articolo 45 del dlgs n. 59 del 2010, il silenzio-assenso sulla domanda di iscrizione. Di qui il ricorso in Cassazione dove la Sas professionale ha sostenuto che sulla domanda presentata si era determinato il silenzio assenso per essere trascorsi più di sessanta giorni dalla domanda di iscrizione e che, inoltre, la facoltà di costituire società di capitali, multidisciplinari e con la presenza di professionisti iscritti in altri albi o con soci di capitale, era stata introdotta dall’articolo 10 della legge n. 183 del 2011. Il Cnf pertanto avrebbe sbagliato nel ritenere inapplicabile la norma sul presupposto del perdurante divieto per gli avvocati di costituire società multidisciplinari contenuto nell’articolo 5 della legge 247 del 2012. Le sezioni unite, analizzando il secondo motivo della difesa, hanno rilevato che l’esercizio in comune dell’attività professionale è stato regolamentato per la prima volta con la legge n. 1815 del 1939, che consentiva l’esercizio in forma associata della professione da parte di persone abilitate, ma con l’obbligo di utilizzare esclusivamente la dizione di «studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario» seguita dal nome e cognome e dai titoli professionali dei singoli associati. È stata poi introdotta la possibilità di costituire società di persone multidisciplinari con la legge 183 del 2011 e con la legge 27 del 2012 che ha convertito il decreto legge n. 1 del 2012. Questa nuova disciplina conteneva però una clausola di salvaguardia e cioè restava esclusa la partecipazione di soci di mero capitale o di soci non abilitati all’esercizio della professione forense. Solo nel 2017 il problema è stato interamente superato con la legge 124 che ha introdotto nella legge 247 del 2012 l’articolo 4-bis, superando definitivamente il divieto contenuto nel decreto legislativo n. 96 del 2001. Con la conseguenza che la nullità della società è ormai cancellata dallo ius superveniens che pub essere applicato anche in sede di legittimità. Ne consegue che la causa deve essere rimessa al giudice di merito per accertare se, in concreto, i connotati della società ricorrente siano compatibili con la riforma oppure no.

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