L o «split payment» dell’Iva ritorna alle origini: non si appliherĂ piĂą alle prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta Irpef. Pertanto i professionisti torneranno a riscuotere l’imposta sui compensi fatturati alle amministrazioni pubbliche ed agli altri soggetti rientranti nel meccanismo speciale. Modifiche marginali, invece, per lo «spesometro 2018»: slitterĂ al 28 febbraio 2019 il termine per inviare i dati delle fatture del terzo trimestre, un risultato peraltro conseguibile anche a legislazione vigente, sfruttando l’opportunitĂ di «semestralizzare» l’adempimento. Vengono inoltre precisati normativamente i termini, oggi desumibili in via interpretativa, degli invii semestrali. Queste, per quanto riguarda gli adempimenti Iva, le novitĂ contenute nel decreto-legge approvato lunedì sera dal consiglio dei ministri. Calendario dello spesometro. Marcia indietro, dunque, rispetto all’intenzione di abolire l’obbligo di trasmettere all’agenzia delle entrate i dati delle fatture (il cosiddetto spesometro), istituito dall’art. 21 del dl n. 78/2010, come modificato dal dl n. 193/2016. Obbligo, peraltro, giunto al canto del cigno: l’avvento della fatturazione elettronica obbligatoria, dal 1° gennaio 2019, manderĂ infatti in soffitta, giacchĂ© inutile, l’adempimento, del quale è infatti espressamente sancita l’abrogazione, a decorrere dalle operazioni 2019, dall’art. 1, comma 916, della legge n. 205/2017. Nella decisione di non togliere allo spesometro il suo ultimo anno di vita ha probabilmente prevalso la volontĂ di mantenere uno strumento che – al netto dei costi e disagi sopportati, in fase di avvio, dalle imprese e dai professionisti, oramai in larga misura scontati, nonchĂ© delle segnalazioni di «falsi positivi» dovute a disallineamenti per lo piĂą temporali nella fornitura delle informazioni – si è rivelato efficace per il contrasto di varie forme di evasione fiscale, dalle false fatturazioni alle fatture «divergenti», agli operatori con partita Iva cessata. In sostanza, come anticipato prima, il dl si limita a stabilire: – che i dati relativi al terzo trimestre 2018 potranno essere inviati, anzichĂ© entro il 30 novembre 2018, entro il 28 febbraio 2019, ossia nello stesso termine previsto per l’invio dei dati del quarto trimestre; – che per i contribuenti che si avvalgono della facoltĂ di inviare i dati con cadenza semestrale anzichĂ© trimestrale, i termini per la trasmissione dello spesometro 2018 sono il 30 settembre 2018 per il primo semestre ed il 28 febbraio 2019 per il secondo. Professionisti esclusi dallo «split payment». Tornando allo «split payment», anche in questo caso la conclamata intenzione di abolire il meccanismo speciale, che sottrae ai fornitori l’incasso dell’Iva fatturata alle pubbliche amministrazioni e agli altri soggetti elencati nell’art. 17-ter del dpr n. 633/72, dando incarico ai destinatari di versare il tributo direttamente all’erario, ha ceduto il passo ad un ridimensionamento del relativo perimetro applicativo. Saranno infatti (nuovamente) esclusi dallo split payment i compensi per prestazioni di servizi assoggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, con il ripristino della versione originaria dell’art. 17-ter del dpr n. 633/72, antecedente alla modifica apportata dal dl n. 50/2017. Viene contestualmente abrogata la norma del dl n. 50/2017 che, modificando la norma originaria, da luglio dell’anno scorso aveva attratto nell’ambito dello «split payment» anche le prestazioni soggette a ritenuta Irpef. SorgerĂ l’interrogativo della decorrenza della modifica, non espressamente regolata. Al riguardo, infatti, è fissata soltanto, in via generale, l’entrata in vigore del dl al giorno successivo a quello di pubblicazione nella G. U., indicazione che però non è sufficiente per risolvere le questioni transitorie. Assumendo i criteri seguiti in occasione delle precedenti modifiche, tutte di segno opposto (ossia estensive dell’area dello split payment), dovrebbe ritenersi che il meccanismo speciale non debba piĂą applicarsi alle fatture emesse dalla data di entrata in vigore del dl, tralasciando, in considerazione della portata restrittiva della modifica, l’ulteriore condizione della esigibilitĂ successiva dell’Iva (esigibilitĂ che, oltretutto, nel regime dello split payment è regolata in modo speciale dalle disposizioni dell’art. 3 del dm 23 gennaio 2015). Analogo discorso dovrebbe valere per le note di variazione in aumento, che in sostanza sono fatture integrative. Quanto alle variazioni in diminuzione, invece, è logico sostenere che anche quelle emesse dopo l’entrata in vigore del dl debbano seguire lo stesso regime dell’operazione originaria, non potendo ovviamente il prestatore restituire al cliente un’imposta che non ha riscosso.
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