Dai correttivi alla convocazione del cda, le armi dei revisori

Per i sindaci revisori un sistema di reazioni in crescendo. A fronte di rilievi di anomalie, errori o addirittura frodi, il collegio sindacale incaricato anche della revisione legale deve intraprendere una serie di iniziative nei confronti dei vertici aziendali che vanno dalla richiesta di interventi correttivi per giungere, nei casi più gravi, alla richiesta di convocazione dell’assemblea dei soci o alla denunzia al Tribunale competente. Il sistema delle «reazioni» dei sindaci revisori discende direttamente dalle disposizioni legislative nonché dalle norme di comportamento del collegio sindacale e dai principi di revisione (sia nazionali che internazionali). Spesso è proprio nello svolgimento delle riunioni periodiche dedicate all’attività di vigilanza e/o a quella di revisione legale che tali anomalie, errori e perfino frodi, possono essere intercettate dai sindaci revisori. In queste situazioni le «reazioni» dei sindaci revisori variano al variare della tipologia di anomalia rilevata e del suo specifico ambito (attività di vigilanza e/o revisione legale). In molti casi le difformità o le deviazioni rilevate dai sindaci revisori coinvolgono entrambe le funzioni – si pensi, tanto per fare un esempio ad anomalie riscontrate sul controllo interno – e di conseguenza le «reazioni» del collegio sindacale, seppur con sfumature diverse, non possono che coinvolgere l’attività complessiva di tale organo. Sulla base di quanto previsto negli attuali principi di comportamento del collegio sindacale delle società non quotate quando nello svolgimento dell’attività di vigilanza dovessero emergere significativi rischi di possibili violazioni di legge o di statuto, di inesatta applicazione dei principi di corretta amministrazione, di inadeguatezza dell’assetto organizzativo o del sistema amministrativocontabile della società, i sindaci devono richiedere agli amminiTra le iniziative possibili che il collegio sindacale può adottare in tali situazioni figura la segnalazione delle mancate risposte al consiglio di amministrazione stratori l’adozione di azioni correttive, preoccupandosi poi di monitorare, fina dalla riunione periodica successiva, l’effettiva realizzazione delle stesse da parte della direzione aziendale. Questo tipo di reazione è assolutamente in linea con quella prevista dal principio di revisione ISA Italia 250B che richiede al sindaco revisore la costante verifica in ordine alla sistemazione da parte della direzione di carenze nelle procedure adottate dall’imprese per la regolare tenuta della contabilità sociale e la non conformità nell’esecuzione degli adempimenti richiesti dalla normativa di riferimento, evidenziate dagli stessi sindaci revisori nel corso delle singole verifiche periodiche. Dunque in entrambi gli ambiti di attività – vigilanza e revisione legale – la prima «reazione» dei sindaci revisori consiste sostanzialmente in un richiamo agli amministratori affinchè mettano in atto tutte le procedure e gli atti necessari alla correzione tempestiva delle anomalie riscontrate durante le verifiche periodiche. Una volta effettuato tale richiamo i sindaci revisori non possono pero in nessun modo permettersi di «mollare la presa». Essi devono infatti preoccuparsi di monitorare la messa in atto da parte degli amministratori delle opportune azioni correttive finalizzate alla rimozione tempestiva delle anomalie o delle carenza dagli stessi segnalate. Tale monitoraggio non pub essere nemmeno rimandato nel tempo. Principi di comportamento e di revisione impongono infatti ai sindaci la verifica di tali correzioni richieste agli amministratori a partire dalla successiva riunione periodica. Qualora le azioni correttive non venissero poste in essere dagli amministratori o non fossero ritenute sufficienti per rimuovere le criticità segnalate, allora la «reazione» dei sindaci revisori deve necessariamente salire di tono e di intensità. Tale livello successivo di reazione è definito con chiarezza nei principi di comportamento laddove si specifica che nel caso in cui le azioni correttive non vengano poste in essere, ovvero siano ritenute dal collegio non sufficienti, ovvero in casi di urgenza, di particolare gravità o di avvenuto riscontro di violazioni, il collegio sindacale è tenuto ad adottare le specifiche iniziative previste dalla legge per le violazioni riscontrate. Tra le iniziative possibili che il collegio sindacale pub adottare in tali situazioni figura la segnalazione delle mancate risposte al consiglio di amministrazione (nella sua interezza) o all’assemblea dei soci. La convocazione di quest’ultima potrà anche essere richiesta dal collegio sindacale nei casi in cui le violazioni siano gravi e vi sia l’urgenza di provvedere. Nei casi ancor più gravi, quali le irregolarità previste nell’articolo 2409 del codice civile, ove le irregolarità e le anomalie riscontrate dai sindaci revisori sono così gravi da mettere a repentaglio la stessa società o le sue controllate, il collegio sindacale potrà anche presentare denuncia al Tribunale competente avvalendosi della disposizione contenuta nel comma 7 dello stesso articolo. Anche i principi di revisione prevedono reazioni similari la cui sede naturale, ad eccezione dei casi di particolare gravità come quelli sopra ricordati, è ovviamente quella della relazione di revisione al bilancio d’esercizio o consolidato.

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