I Piani individuali pensionistici (PIP) sono forme pensionistiche complementari ad adesione esclusivamente individuale cui può iscriversi chiunque, indipendentemente dalla propria situazione lavorativa, voglia costruirsi una rendita integrativa.
Proposti da compagnie di assicurazione, sono costituiti –  come i fondi aperti – sotto forma di patrimonio separato e autonomo rispetto a quello della compagnia che li istituisce e sono destinati unicamente al pagamento delle prestazioni agli iscritti; non possono essere utilizzati per soddisfare i diritti vantati dai creditori della società in caso di fallimento di quest’ultima.
In particolare, i PIP sono realizzati mediante:
- contratti assicurativi di ramo I – ovvero assicurazioni sulla vita – dove la rivalutazione della posizione individuale è collegata a una o più gestioni interne separate;
- contratti assicurativi di ramo III – polizze di tipo unit linked – con la rivalutazione della posizione individuale collegata al valore delle quote di uno o più fondi interni detenuti dall’impresa di assicurazione oppure al valore delle quote di fondi comuni di investimento
Anche per i PIP l’attività è disciplinata dal Regolamento, documento che insieme alle Condizioni generali di contratto definisce le caratteristiche del prodotto, ovvero l’importo dei contributi, il metodo di calcolo delle prestazioni – a contribuzione definita – le politiche di investimento, i profili organizzativi, le spese a carico degli aderenti ed i rapporti con gli stessi quali le modalità di adesione e le informazioni che saranno fornite.
Come già detto, chiunque può aderirvi, anche coloro che non hanno posizioni previdenziali aperte con il sistema pubblico quali casalinghe e studenti. La differenza con i fondi pensione consiste nell’adesione, che è a carattere strettamente individuale con la possibilità di interrompere, e poi eventualmente riprendere, il versamento dei premi prestabiliti senza che il contratto si interrompa o venga penalizzato. Attraverso un PIP il lavoratore può anche decidere di versare il TFR, optando in questo caso di non lasciarlo in azienda senza incidere, però, sulla volontarietà degli altri versamenti, che possono essere variati o interrotti annualmente dal contraente: non esiste infatti alcun obbligo di effettuare un conferimento fisso ogni anno.
Quale scegliere? Le condizioni contrattuali sono le stesse per tutti i contratti emessi dalle varie compagnie assicurative e si differenziano tra loro solo per i costi (caricamento, minimo trattenuto, eccetera) e dal tipo di rendimento. Un utile strumento per confrontare tali aspetti è utilizzare è il Comparatore dei Fondi!
Opportuno inoltre segnalare l’esistenza dei cosiddetti ‘vecchi’ PIP, ovvero prestazioni pensionistiche individuali attuate mediante contratti  assicurativi che esistevano prima dell’entrata in vigore del Decreto lgs. 252/2005 (1° gennaio 2007) e che non si sono adeguate alle normative previste. Gli aderenti a tali forme possono trasferire l’intera posizione individuale maturata ad ogni altra forma pensionistica complementare. Inoltre i ‘vecchi’ PIP non sono iscritti all’Albo dei Fondi pensione e non sono vigilati dalla COVIP bensì dall’IVASS, l’Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni.