L’omesso versamento non passa dall’atto di irrogazione di sanzioni

L’atto di irrogazione di sanzioni non può contestare, fuori tempo massimo, l’omesso o il carente versamento. Questo principio deve essere tenuto bene a mente, soprattutto da quei contribuenti che ricevono un attobasato sull’articolo 17 del Dlgs 472/97 con cui, oltre a comminare sanzioni, il fisco pretende anche di recuperare un omesso o un carente versamento di imposte, riferibile a dichiarazioni (dei redditi o Iva) presentate quattro o cinque anni prima. Alcuni uffici stanno, infatti, provvedendo a notificare questo tipo di atti, allo scopo non solo di comminare sanzioni pari a130%, ma anche di recuperare imposte dirette e Iva dichiarate ma non versate o versate in maniera insufficiente Tutto questo, oltre i termini previsti per l’iscrizione a ruolo e la notifica della cartella esattorĂ­ale (articolo 12del Digs46/1999e articolo 25 del Dpr 602/73). Dall’esame dei casi prospettati, è intuibile che, in generale, la tardiva scoperta dell’omesso o del carente versamento delle imposte dichiarate sia avvenuta a seguito della presentazione da parte del contribuente di una dichiarazione integrativa a favore o di un’istanza di rimborso. Perilrimborso, infatti, è noto che, prima di effettuare controlli piĂą approfonditi anche mediante, ad esempio, la richiesta di documenti o chiarimenti al contribuente, i funzionari del fisco scandaglino a tappeto, attraverso una vera e propria liquidazione automatica, le dichiarazioni presentate dal richiedente e i versamenti effettuati. Così, allora, può accadere che, dall’incrocio tra i dati esposti in dichiarazione e i versamenti effettuati mediante modello F24, gli uffici, senza neanche entrare nel merito della correttezza di quanto dichiarato, si accorgano (in ritardo) di omessi o carenti versamenti, non richiesti al contribuente mediante l’emissione di avvisi bonari e, conseguentemente, sfuggiti all’iscrizione a ruolo e alla successiva riscossione. Per non perdere il diritto alla riscossione, gli uffici procedono con la notifica di un atto di irrogazione sanzioni, entro i termini previsti per l’accertamento dall’articolo 43 del Dpr 600/73 (fino all’anno di imposta 2015, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o, dall’anno di imposta 2016, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione). In tal caso, la procedura seguita dal fisco è del tutto illegittima, non solo perchĂ© attraverso un atto di irrogazione sanzioni viene accertata un’imposta non versata, ma anche perchĂ© questo accertamento è avvenuto fuori tempo. Il carente o insufficiente versamento dell’imposta dichiarata, infatti, non presumendo una verifica sostanziale, deve essere accertato per legge sulla base della liquidazione automatica, così come previsto dagli articoli 36-bis del Dpr 600/73 (ai fini delle imposte dirette) e 54 bis del Dpr 633/72 (ai fini Iva) e, dunque, attraverso la notifica di avvisi bonari. In particolare, secondo queste disposizioni, mediante procedure automatizzate l’amministrazione finanziaria procede alla liquidazione delle imposte, nonchĂ© dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta. Il controllo, effettuato esclusivamente sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria, consiste peraltro proprio nel controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestivitĂ  dei versamenti delle imposte, dovute a titolo di acconto e di saldo. Sempre per legge, qualora il contribuente non definisca l’avviso bonario, l’ufficio procede con l’iscrizione a ruolo e l’agente della Riscossione notifica a pendi decadenza – entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione – la cartella di pagamento.

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