Occhio a clienti sovraindebitati

Obbligo di preventivo scritto, informativa preliminare al cliente sui costi professionali, possibilitĂ  di accordo tra le parti, previsione di acconti sul compenso finale. Sono alcune delle indicazioni rivolte ai professionisti che si evincono dal documento del Cndcec (Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili) del 19/9/18 recante: «La liquidazione dei compensi nelle procedure di composizione da sovraindebitamento e nella liquidazione del patrimonio». Le criticitĂ  dei compensi nella gestione del sovraindebitamento. Molte sono le criticitĂ  legate alla determinazione dei compensi spettanti ai professionisti coinvolti nella gestione della crisi da sovraindebitamento ed in particolare in relazione alla percezione dello stesso a causa delle lacune che caratterizzano la relativa disciplina di cui agli artt. 14-18 del dm n. 202/2014. Con il documento in questione, il Cndcec affronta la tematica della liquidazione dei compensi nell’ambito dei procedimenti di cui alla legge 27/1/2012, n. 3. Una delle problematiche piĂą comunemente riscontrate, evidenzia il Cndcec, si identifica con la difficoltĂ  del Gestore a percepire e, se del caso trattenere, una somma, che al momento del primo contatto col debitore verrĂ  da quest’ultimo versata, a titolo di corrispettivo per l’attivitĂ  preliminare necessaria per lo studio della pratica e a titolo di cauzione per eventuali inadempimenti del cliente. Non è, infatti, infrequente il caso in cui il debitore decida di non proseguire il procedimento avviato, ovvero il caso in cui lo stesso diventi irreperibile, gravando in tal modo il Gestore anche di eventuali spese sostenute. Parimenti problematico è l’aspetto del compenso del Liquidatore, con particolare riguardo all’ipotesi in cui il Gestore della crisi, che svolga un’attivitĂ  prima dell’apertura del procedimento di liquidazione dei beni – come può essere la redazione della relazione particolareggiata – non venga successivamente nominato Liquidatore del patrimonio, anche alla luce del principio dell’unicitĂ  del compenso, di cui all’art. 17 del dm n. 202/2014. Preventivo e accordi con il cliente. Fra le indicazioni fornite dal Consiglio nazionale agli iscritti si puntualizza l’obbligo del preventivo scritto e l’informativa preliminare al cliente sovraindebitato sui costi del servizio professionale di gestione della crisi da sovraindebitamento (art. 10 del dm n. 202/2014). L’Occ (Organismo di composizione della crisi), infatti, deve comunicare al debitore il grado di complessitĂ  dell’opera, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa. La misura del compenso, deve essere previamente resa nota al debitore con un preventivo, indicando per le singole attivitĂ  tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Per la redazione del preventivo, in difetto di accordo con il debitore che lo ha incaricato, l’Occ deve utilizzare i parametri di cui all’art. 16 e ss. del dm n. 202/2014. A tal proposito bisogna individuare le fasi della procedura e articolare l’esecuzione dell’incarico in relazione ad esse, prevedendo, se del caso, una rateizzazione del compenso pattuito con relativa riscossione in occasione del conseguimento degli obiettivi predeterminati. Con riferimento alle modalitĂ  di redazione del preventivo, si ritiene opportuno suddividerlo in scaglioni corrispondenti a tante fasi quante sono le fasi dei procedimenti. Si segnala, inoltre, la possibilitĂ  di prevedere degli acconti sul compenso finale; ciò vuol dire che il debitore, al momento dell’accettazione dell’incarico, potrebbe corrispondere all’Occ la somma convenuta a titolo di acconto, da scontare sul saldo finale, in considerazione dell’effettiva realizzazione della prestazione d’opera effettuata a favore del sovraindebitato. Il dm n. 202/2014, infine, rimette all’accordo tra le parti la «negoziazione del compenso» e chiarisce che le disposizioni dello stesso dm non trovano applicazione laddove l’Occ e il debitore sovraindebitato si siano accordati.

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