I soggetti che nella vita lavorativa sono stati iscritti presso due o piĂč forme di assicurazione obbligatoria per invaliditĂ , vecchiaia e superstiti sono interessati agli strumenti che consentono lâutilizzo di tutti i contributi versati presso i diversi enti ai fini del pensionamento.
I metodi utilizzabili sono tre:
La ricongiunzione, la totalizzazione ed il cumulo.
Si tratta di tre istituti differenti, che presentano ciascuno peculiaritĂ che devono essere descritte ed analizzate al fine di guidare la scelta.
§ 1 – La ricongiunzione
Con il termine âricongiunzioneâ si intende lâunificazione delle posizioni assicurative esistenti presso diversi enti previdenziali obbligatori diretta ad ottenere, utilizzando gli spezzoni contributivi, una sola pensione.
Con questo istituto vengono trasferiti i contributi versati nelle diverse gestioni pensionistiche presso un unico Ente, creando cosĂŹ una sola posizione assicurativa; sarĂ lâEnte presso il quale sono stati ricongiunti i contributi a liquidare la pensione, calcolata sulla base di tutta la contribuzione confluita nella posizione individuale del lavoratore.
Il trattamento pensionistico terrĂ conto della contribuzione ricongiunta sia ai fini del requisito per il diritto (anzianitĂ contributiva) che ai fini della misura della pensione stessa.
Lâistituto Ăš disciplinato dalla Legge 29/791 e dalla Legge 45/902; queste norme operano soltanto nel sistema retributivo o misto3, ovvero, considerando lâassicurazione generale obbligatoria, per chi aveva almeno un contributo previdenziale accreditato in suo favore alla data del 31.12.1995.
Ă possibile utilizzare lâistituto solo se la contribuzione oggetto di ricongiunzione non ha giĂ dato luogo alla liquidazione di una pensione.
La ricongiunzione deve riguardare tutti i periodi di contribuzione, obbligatoria, volontaria , figurativa o da riscatto; non possono essere oggetto di ricongiunzione i periodi di lavoro prestati allâestero, le contribuzione versate allâEnasarco, i contributi versati al Fondo Clero, i contributi versati al Fondo Casalinghe, le contribuzioni versate nella Gestione Separata INPS.
La domanda va presentata allâEnte presso cui si Ăš iscritti da ultimo; sarĂ questâultimo ente ad attivarsi chiedendo alle diverse gestioni il trasferimento delle posizioni assicurative.
La ricongiunzione puĂČ essere esercitata una sola volta, a meno che non siano trascorsi dieci anni dalla prima domanda e che la ricongiunzione venga esercitata presso una gestione diversa da quella cui fu indirizzata la prima domanda.
La ricongiunzione, nella maggioranza dei casi, comporta il pagamento di un onere calcolato in base alla quantitĂ dei contributi da ricongiungere, allâetĂ , al ed alla retribuzione dellâistante al momento della domanda.
In termini di estrema semplificazione, maggiore Ăš la quantitĂ di contributi da ricongiungere, e piĂč sono elevati lâetĂ ed il reddito del lavoratore, maggiore sarĂ lâonere della ricongiunzione.
Sulla base degli elementi di etĂ , anzianitĂ contributiva, reddito e del richiedente Ăš calcolato un coefficiente che, moltiplicato per la maggior quota di pensione derivante dalla differenza di calcolo della pensione stessa senza i periodi da ricongiungere ed il calcolo della pensione comprensiva di tali periodi (la âriserva matematicaâ), determina lâimporto da corrispondere che dovrĂ essere ridotto del valore dei contributi versati e, quindi, trasferiti nella gestione accentrante dopo essere stati rivalutati al tasso annuo composto del 4,5%
Lâonere di ricongiunzione puĂČ essere corrisposto in unica soluzione ovvero ratealmente, ed Ăš interamente deducibile ai fini fiscali.
In alternativa alle opportunitĂ illustrate, la Legge 45/1990 consente la ricongiunzione in una gestione diversa da quella di iscrizione qualora il lavoratore abbia raggiunto lâetĂ pensionabile e possa far valere almeno dieci anni di contribuzione continuativa presso tale gestione.
Gli iscritti ad una Cassa professionale che abbiano conseguito il diritto ad una pensione di anzianitĂ presso un altro fondo di previdenza possono chiedere a questâultimo la ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati successivamente al conseguimento della pensione ai fini della liquidazione di un supplemento di pensione.
La facoltĂ di ricongiunzione puĂČ essere utilizzata anche dai superstiti a condizione che la domanda sia presentata entro i due anni dal decesso dellâinteressato, purchĂ© la contribuzione oggetto di ricongiunzione sia determinante per il raggiungimento del diritto alla liquidazione del trattamento di pensione.
§ 2 – La totalizzazione
Lâistituto della totalizzazione puĂČ essere utilizzato da tutti i lavoratori dipendenti, autonomi ed iscritti a Casse professionali, ed Ăš completamente gratuito.
Ricorrendo alla totalizzazione Ăš possibile ottenere la pensione di vecchiaia a 65 anni e 7 mesi di etĂ 4, e la pensione di anzianitĂ con 40 anni e 7 mesi di contributi5; Ăš possibile altresĂŹ richiedere la pensione di inabilitĂ e la pensione indiretta ai superstiti.
Per il conseguimento della pensione, maturati i requisiti, occorre attendere una âfinestraâ che per le pensioni di vecchiaia si apre al 19° mese successivo, mentre per quella di anzianitĂ si apre al 22° mese successivo a quello di maturazione del requisito.
Per richiedere la totalizzazione non Ăš richiesto alcun requisito minimo di contribuzione6: ci si puĂČ avvalere dellâistituto, dunque, anche in presenza di un solo contributo nelle diverse gestioni.
Ă possibile richiedere la totalizzazione anche in caso di raggiungimento dei requisiti minimi in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi, a condizione che lâinteressato non sia giĂ titolare del trattamento di pensione.
La totalizzazione riguarda tutti e per intero i periodi assicurativi; non Ăš dunque possibile la totalizzazione parziale.
La domanda deve essere presentata allâente pensionistico di ultima iscrizione, con indicazione delle gestioni che si intendono totalizzare.
Il calcolo della prestazione pensionistica Ăš determinato secondo gli ordinamenti dei singoli enti interessati. Gli enti previdenziali pubblici (INPS, ex INPDAP, ex Enpals, ecc.) procedono al calcolo con il metodo contributivo, in genere meno favorevole di quello retributivo; ma se il lavoratore puĂČ far valere nella forma previdenziale pubblica i requisiti di contribuzione e di etĂ validi per ottenere una pensione autonoma in quellâente, si fa ricorso al calcolo retributivo o misto7.
Gli enti previdenziali privati seguono ciascuno le proprie regole di anzianitĂ contributiva e di etĂ anagrafica.8
Il pagamento della prestazione viene sempre eseguito dallâINPS, che riceve dagli altri enti la rispettiva quota di pensione maturata, provvedendo ad erogare per intero al pensionato.
§ 3 – Il cumulo
Lâistituto Ăš stato introdotto con la Legge 228/2012, ed esteso anche agli enti di previdenza privatizzati dei liberi professionisti con la Legge 232/2016.
Ă consentito lâutilizzo dellâistituto ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia, della pensione anticipata, della pensione di inabilitĂ e della pensione indiretta ai superstiti.
Il cumulo puĂČ essere richiesto a condizione che il richiedente non sia giĂ titolare di trattamento pensionistico presso una delle gestioni, compreso la pensione diretta di invaliditĂ .
Ă ammesso anche se si Ăš maturato diritto autonomo a pensione in una delle singole gestioni interessate al cumulo, e deve interessare tutti i periodi assicurativi.
La decorrenza della pensione di vecchiaia, a differenza di quella prevista dalla totalizzazione, Ăš dal primo mese successivo a quello del raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi, senza alcuna âfinestraâ di attesa.
In ogni caso, le pensioni di vecchiaia, anticipate, di inabilità e indiretta ai superstiti con cumulo non possono avere una decorrenza anteriore al 1° febbraio 2017.
Il cumulo Ăš gratuito, e la domanda va presentata allâultimo ente di iscrizione, che provvede allâistruttoria in virtĂč della convenzione stipulata fra lâINPS e le altre Casse previdenziali.
Lâepoca di presentazione della domanda coincide con la maturazione del requisito; non Ăš quindi utile presentare domanda in via anticipata quando i requisiti non sono ancora maturati.
Il sistema di calcolo Ăš piuttosto complesso per la parte che riguarda la gestione INPS; se lâassicurato ha maturato al 31.12.1995 la soglia di 18 anni di versamenti nelle diverse gestioni (anche sommando i singoli periodi), ha diritto al calcolo retributivo fino a quella data, e a quello contributivo per i periodi successivi. Se non Ăš in possesso dellâanzianitĂ â soglia, il calcolo Ăš interamente contributivo. Il calcolo del trattamento per la quota che riguarda le Casse professionali segue le regole delle singole gestioni.9
La pensione di anzianitĂ (o anticipata) da cumulo richiede il possesso dei requisiti minimi di anzianitĂ contributiva previsti dalla Riforma Fornero, pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.
La quota di trattamento a carico delle gestioni previdenziali privatizzate viene determinata , per molte casse di previdenza, secondo il calcolo contributivo a meno che il richiedente non abbia maturato il requisito ad autonoma pensione di vecchiaia presso lâente; in questâultimo caso la quota Ăš determinata secondo il calcolo misto.
Secondo lâinterpretazione fornita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Nota n. 13919 dellâ11 settembre 2017) e la successiva circolare dellâINPS n. 140 del 12 ottobre 2017, la pensione di vecchiaia in cumulo si configura come una fattispecie a formazione progressiva; ciĂČ significa che il diritto alla quota di pensione matura al momento del conseguimento presso lâente interessato del requisito di etĂ e di contribuzione ivi previsto.
Ad esempio, nel caso di cumulo fra periodi INPS e CNPR, al raggiungimento dei 66 anni e 7 mesi nonchĂ© in presenza di ameno 20 anni di anzianitĂ contributiva INPS matura il diritto alla liquidazione della quota di pensione a carico dellâINPS; al raggiungimento dei requisiti di etĂ previsti dallâordinamento CNPR (a regime, 68 anni e 40 anni di iscrizione e contribuzione) maturerĂ il diritto a percepire anche la quota a carico della Cassa10.
Il soggetto percepirĂ dunque un âpezzettoâ di pensione alla maturazione del primo requisito INPS e il trattamento completo al raggiungimento del requisito CNPR.
La domanda, anche nel caso di formazione progressiva del diritto, deve essere presentata allâEnte previdenziale di ultima iscrizione, anche se presso di esso non Ăš ancora maturata il requisito di etĂ anagrafica.
Il pagamento della prestazione Ăš eseguito dallâINPS, che riceve dai singoli Enti la quota presso ciascuno maturata.
§ 4 â Conclusioni e confronto fra gli Istituti
In conclusione, si ritiene utile fornire tabelle di raffronto fra i diversi istituti:
COSTO |
REQUISITI DI ACCESSO AL PENSIONAMENTO |
METODO DI CALCOLO |
|
Ricongiunzione | Riserva matematica necessaria a finanziare la maggior quota di pensione | Diversi a seconda del tipo di trattamento maturato e dellâente che liquida la prestazione | Quello delle gestione presso la quale sono trasferiti tutti i contributi |
Totalizzazione | Gratuita | Vecchiaia: 65 anni e 7 mesi di etĂ e 20 anni di contributi, si deve inoltre attendere una finestra di 18 mesi;
AnzianitĂ : 40 anni e 7 mesi di contributi e 21 mesi di finestra |
Sistema di calcolo misto se sin hanno almeno 39 anni di contributi presso la Cassa; sistema di calcolo contributivo con meno di 39 anni di Cassa.
Per la pensione di anzianitĂ si aggiunge la neutralizzazione nel calcolo misto |
Cumulo | Gratuito | Vecchiaia: requisiti piĂč severi tra quelli delle diverse gestioni interessate;
Anticipata: 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne |
Ogni ente calcola la sua quota in base al metodo di calcolo utilizzato dalla gestione interessata |
Come si Ăš visto, gli istituti presentati hanno natura diversa e conducono a situazioni soggettive particolarmente difformi.
Ă certamente il caso di eseguire un dettagliato calcolo sulla prestazione che maturerebbe utilizzando ricongiunzione, totalizzazione o cumulo al fine di operare la scelta piĂč corretta o quella che si attaglia meglio alle aspettative del pensionando; non esiste, infatti, un principio di convenienza assoluta ad utilizzare uno o lâaltro istituto, e la decisione deve essere adeguatamente ponderata.
1Normativa che regola il trasferimento dei contributi tra INPS, ex INPDAP, ex ENPALS, INPGI, Gestioni speciali INPS per i lavoratori autonomi e fondi aziendali sostitutivi dellâAssicurazione Generale Obbligatoria.
2 Norma che regola il trasferimento di contributi tra Casse dei liberi professionisti e le altre gestioni previdenziali obbligatorie.
3 Ă il caso di ricordare che il sistema retributivo procede al calcolo della pensione sulla base della media dei redditi dichiarati dal soggetto nei periodi di vita lavorativa. Nel caso di CNPR, la pensione retributiva o reddituale viene calcolata sulle anzianitĂ maturate e sui redditi dichiarati fino al 31.12.2003. La misura della quota reddituale Ăš pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, ad una percentuale della media degli ultimi 24 redditi professionali dichiarati ai fini Irpef e rivalutati. La misura della pensione non puĂČ essere comunque inferiore allâ80% di quella calcolata sulla media dei 15 redditi professionali annuali piĂč elevati dichiarati negli ultimi 20 anni anteriori; la misura massima del trattamento (definita âmassimaleâ) Ăš fissata in ⏠82.000,00. Viene applicata una âriduzione di equilibrioâ calcolata nella misura di ÂŒ della differenza tra lâimporto determinato con il metodo retributivo e quello che verrebbe determinato utilizzando il metodo contributivo.
Il sistema contributivo determina il trattamento pensionistico in un importo pari alla trasformazione in rendita del montante accumulato dallâiscritto, secondo coefficienti di trasformazione che variano in relazione allâetĂ ; il coefficiente di trasformazione varia dal 4,246% per lâetĂ di 57 anni al 6,378% per le etĂ da 70 anni in avanti. Il sistema misto Ăš quello che prevede il doppio calcolo: retributivo fino al 31.12.2003 e contributivo per i periodi successivi.
4 Il requisito Ăš soggetto ad elevazione in ragione dellâincremento della speranza di vita: il D.L. 78/2010 ha previsto, a partire dallâ1.1.2013 il progressivo innalzamento dei requisiti per lâaccesso alla pensione, al fine di sterilizzare gli effetti dellâallungamento della vita media della popolazione. La cosiddetta âRiforma Forneroâ (L. 214/2011) ha confermato lâinnalzamento dei requisiti, prevedendo che in caso di pensione anticipata (o di anzianitĂ ) si applichi il metodo di calcolo contributivo.
La tabella predisposta dalla Ragioneria Generale dello Stato evidenzia il probabile andamento degli adeguamenti alla speranza di vita: per il 2019 e 2020 il requisito di etĂ Ăš adeguato a 67 anni; per il biennio 2021/2022 a 67 anni e 3 mesi; per il biennio 2023/204 a 67 anni e 4 mesi.
5 Anche I requisiti di diritto alla pensione di anzianitĂ subiscono adeguamenti di innalzamento legati alla speranza di vita.
6 Fino al 31.12.2011 per totalizzare i diversi spezzoni di contributi era necessario che ciascuno di essi non fosse inferiore a 3 anni.
7 Occorre ricordare che i requisiti per il diritto a pensione presso le forme previdenziali pubbliche in vigore fino al 31.12.2018 sono: 66 anni e 7 mesi di etĂ (soggetto ad adeguamento alla speranza di vita a partire dal 2019) e almeno 20 anni di contribuzione. Per i lavoratori che abbiano contributi anteriori allâ1.1.1996 il requisito anagrafico e di anzianitĂ contributiva Ăš il medesimo se il trattamento pensionistico non Ăš inferiore ad 1,5 volte lâassegno sociale; diversamente il requisito di etĂ Ăš elevato a 70 anni e 7 mesi e lâanzianitĂ contributiva deve essere di almeno 5 anni. In questo caso il calcolo Ăš unicamente contributivo.
8 Nel caso di CNPR si consegue il diritto al calcolo misto se si hanno almeno 39 anni di contribuzione presso la Cassa; diversamente il calcolo Ăš interamente contributivo. Per la pensione di anzianitĂ si procede alla neutralizzazione anche nel calcolo misto.
9 Nel caso di CNPR per lâanno 2018, il requisito per la pensione di vecchiaia Ăš quello che risulta dalla tabella che segue:
10 Ăš certamente il caso di ricordare che, secondo il Regolamento della Previdenza di CNPR, nei confronti dei richiedenti non in regola con il pagamento dei contributi i requisiti si intendono perfezionati alla data di pagamento.