Ricongiunzione, totalizzazione, cumulo: come utilizzare periodi assicurativi presso enti diversi

I soggetti che nella vita lavorativa sono stati iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti sono interessati agli strumenti che consentono l’utilizzo di tutti i contributi versati presso i diversi enti ai fini del pensionamento.

I metodi utilizzabili sono tre:

La ricongiunzione, la totalizzazione ed il cumulo.

Si tratta di tre istituti differenti, che presentano ciascuno peculiarità che devono essere descritte ed analizzate al fine di guidare la scelta.

§ 1 – La ricongiunzione

Con il termine “ricongiunzione” si intende l’unificazione delle posizioni assicurative esistenti presso diversi enti previdenziali obbligatori diretta ad ottenere, utilizzando gli spezzoni contributivi, una sola pensione.

Con questo istituto vengono trasferiti i contributi versati nelle diverse gestioni pensionistiche presso un unico Ente, creando così una sola posizione assicurativa; sarà l’Ente presso il quale sono stati ricongiunti i contributi a liquidare la pensione, calcolata sulla base di tutta la contribuzione confluita nella posizione individuale del lavoratore.

Il trattamento pensionistico terrà conto della contribuzione ricongiunta sia ai fini del requisito per il diritto (anzianità contributiva) che ai fini della misura della pensione stessa.

L’istituto è disciplinato dalla Legge 29/791 e dalla Legge 45/902; queste norme operano soltanto nel sistema retributivo o misto3, ovvero, considerando l’assicurazione generale obbligatoria, per chi aveva almeno un contributo previdenziale accreditato in suo favore alla data del 31.12.1995.

È possibile utilizzare l’istituto solo se la contribuzione oggetto di ricongiunzione non ha già dato luogo alla liquidazione di una pensione.

La ricongiunzione deve riguardare tutti i periodi di contribuzione, obbligatoria, volontaria , figurativa o da riscatto; non possono essere oggetto di ricongiunzione i periodi di lavoro prestati all’estero, le contribuzione versate all’Enasarco, i contributi versati al Fondo Clero, i contributi versati al Fondo Casalinghe, le contribuzioni versate nella Gestione Separata INPS.

La domanda va presentata all’Ente presso cui si è iscritti da ultimo; sarà quest’ultimo ente ad attivarsi chiedendo alle diverse gestioni il trasferimento delle posizioni assicurative.

La ricongiunzione può essere esercitata una sola volta, a meno che non siano trascorsi dieci anni dalla prima domanda e che la ricongiunzione venga esercitata presso una gestione diversa da quella cui fu indirizzata la prima domanda.

La ricongiunzione, nella maggioranza dei casi, comporta il pagamento di un onere calcolato in base alla quantità dei contributi da ricongiungere, all’età, al ed alla retribuzione dell’istante al momento della domanda.

In termini di estrema semplificazione, maggiore è la quantità di contributi da ricongiungere, e più sono elevati l’età ed il reddito del lavoratore, maggiore sarà l’onere della ricongiunzione.

Sulla base degli elementi di età, anzianità contributiva, reddito e del richiedente è calcolato un coefficiente che, moltiplicato per la maggior quota di pensione derivante dalla differenza di calcolo della pensione stessa senza i periodi da ricongiungere ed il calcolo della pensione comprensiva di tali periodi (la “riserva matematica”), determina l’importo da corrispondere che dovrà essere ridotto del valore dei contributi versati e, quindi, trasferiti nella gestione accentrante dopo essere stati rivalutati al tasso annuo composto del 4,5%

L’onere di ricongiunzione può essere corrisposto in unica soluzione ovvero ratealmente, ed è interamente deducibile ai fini fiscali.

In alternativa alle opportunità illustrate, la Legge 45/1990 consente la ricongiunzione in una gestione diversa da quella di iscrizione qualora il lavoratore abbia raggiunto l’età pensionabile e possa far valere almeno dieci anni di contribuzione continuativa presso tale gestione.

Gli iscritti ad una Cassa professionale che abbiano conseguito il diritto ad una pensione di anzianità presso un altro fondo di previdenza possono chiedere a quest’ultimo la ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati successivamente al conseguimento della pensione ai fini della liquidazione di un supplemento di pensione.

La facoltà di ricongiunzione può essere utilizzata anche dai superstiti a condizione che la domanda sia presentata entro i due anni dal decesso dell’interessato, purché la contribuzione oggetto di ricongiunzione sia determinante per il raggiungimento del diritto alla liquidazione del trattamento di pensione.

§ 2 – La totalizzazione

L’istituto della totalizzazione può essere utilizzato da tutti i lavoratori dipendenti, autonomi ed iscritti a Casse professionali, ed è completamente gratuito.

Ricorrendo alla totalizzazione è possibile ottenere la pensione di vecchiaia a 65 anni e 7 mesi di età4, e la pensione di anzianità con 40 anni e 7 mesi di contributi5; è possibile altresì richiedere la pensione di inabilità e la pensione indiretta ai superstiti.

Per il conseguimento della pensione, maturati i requisiti, occorre attendere una “finestra” che per le pensioni di vecchiaia si apre al 19° mese successivo, mentre per quella di anzianità si apre al 22° mese successivo a quello di maturazione del requisito.

Per richiedere la totalizzazione non è richiesto alcun requisito minimo di contribuzione6: ci si può avvalere dell’istituto, dunque, anche in presenza di un solo contributo nelle diverse gestioni.

È possibile richiedere la totalizzazione anche in caso di raggiungimento dei requisiti minimi in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi, a condizione che l’interessato non sia già titolare del trattamento di pensione.

La totalizzazione riguarda tutti e per intero i periodi assicurativi; non è dunque possibile la totalizzazione parziale.

La domanda deve essere presentata all’ente pensionistico di ultima iscrizione, con indicazione delle gestioni che si intendono totalizzare.

Il calcolo della prestazione pensionistica è determinato secondo gli ordinamenti dei singoli enti interessati. Gli enti previdenziali pubblici (INPS, ex INPDAP, ex Enpals, ecc.) procedono al calcolo con il metodo contributivo, in genere meno favorevole di quello retributivo; ma se il lavoratore può far valere nella forma previdenziale pubblica i requisiti di contribuzione e di età validi per ottenere una pensione autonoma in quell’ente, si fa ricorso al calcolo retributivo o misto7.

Gli enti previdenziali privati seguono ciascuno le proprie regole di anzianità contributiva e di età anagrafica.8

Il pagamento della prestazione viene sempre eseguito dall’INPS, che riceve dagli altri enti la rispettiva quota di pensione maturata, provvedendo ad erogare per intero al pensionato.

§ 3 – Il cumulo

L’istituto è stato introdotto con la Legge 228/2012, ed esteso anche agli enti di previdenza privatizzati dei liberi professionisti con la Legge 232/2016.

È consentito l’utilizzo dell’istituto ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia, della pensione anticipata, della pensione di inabilità e della pensione indiretta ai superstiti.

Il cumulo può essere richiesto a condizione che il richiedente non sia già titolare di trattamento pensionistico presso una delle gestioni, compreso la pensione diretta di invalidità.

È ammesso anche se si è maturato diritto autonomo a pensione in una delle singole gestioni interessate al cumulo, e deve interessare tutti i periodi assicurativi.

La decorrenza della pensione di vecchiaia, a differenza di quella prevista dalla totalizzazione, è dal primo mese successivo a quello del raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi, senza alcuna “finestra” di attesa.

In ogni caso, le pensioni di vecchiaia, anticipate, di inabilità e indiretta ai superstiti con cumulo non possono avere una decorrenza anteriore al 1° febbraio 2017.

Il cumulo è gratuito, e la domanda va presentata all’ultimo ente di iscrizione, che provvede all’istruttoria in virtù della convenzione stipulata fra l’INPS e le altre Casse previdenziali.

L’epoca di presentazione della domanda coincide con la maturazione del requisito; non è quindi utile presentare domanda in via anticipata quando i requisiti non sono ancora maturati.

Il sistema di calcolo è piuttosto complesso per la parte che riguarda la gestione INPS; se l’assicurato ha maturato al 31.12.1995 la soglia di 18 anni di versamenti nelle diverse gestioni (anche sommando i singoli periodi), ha diritto al calcolo retributivo fino a quella data, e a quello contributivo per i periodi successivi. Se non è in possesso dell’anzianità – soglia, il calcolo è interamente contributivo. Il calcolo del trattamento per la quota che riguarda le Casse professionali segue le regole delle singole gestioni.9

La pensione di anzianità (o anticipata) da cumulo richiede il possesso dei requisiti minimi di anzianità contributiva previsti dalla Riforma Fornero, pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.

La quota di trattamento a carico delle gestioni previdenziali privatizzate viene determinata , per molte casse di previdenza, secondo il calcolo contributivo a meno che il richiedente non abbia maturato il requisito ad autonoma pensione di vecchiaia presso l’ente; in quest’ultimo caso la quota è determinata secondo il calcolo misto.

Secondo l’interpretazione fornita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Nota n. 13919 dell’11 settembre 2017) e la successiva circolare dell’INPS n. 140 del 12 ottobre 2017, la pensione di vecchiaia in cumulo si configura come una fattispecie a formazione progressiva; ciò significa che il diritto alla quota di pensione matura al momento del conseguimento presso l’ente interessato del requisito di età e di contribuzione ivi previsto.

Ad esempio, nel caso di cumulo fra periodi INPS e CNPR, al raggiungimento dei 66 anni e 7 mesi nonché in presenza di ameno 20 anni di anzianità contributiva INPS matura il diritto alla liquidazione della quota di pensione a carico dell’INPS; al raggiungimento dei requisiti di età previsti dall’ordinamento CNPR (a regime, 68 anni e 40 anni di iscrizione e contribuzione) maturerà il diritto a percepire anche la quota a carico della Cassa10.

Il soggetto percepirà dunque un “pezzetto” di pensione alla maturazione del primo requisito INPS e il trattamento completo al raggiungimento del requisito CNPR.

La domanda, anche nel caso di formazione progressiva del diritto, deve essere presentata all’Ente previdenziale di ultima iscrizione, anche se presso di esso non è ancora maturata il requisito di età anagrafica.

Il pagamento della prestazione è eseguito dall’INPS, che riceve dai singoli Enti la quota presso ciascuno maturata.

§ 4 – Conclusioni e confronto fra gli Istituti

In conclusione, si ritiene utile fornire tabelle di raffronto fra i diversi istituti:

COSTO

REQUISITI DI ACCESSO AL PENSIONAMENTO

METODO DI CALCOLO

Ricongiunzione Riserva matematica necessaria a finanziare la maggior quota di pensione Diversi a seconda del tipo di trattamento maturato e dell’ente che liquida la prestazione Quello delle gestione presso la quale sono trasferiti tutti i contributi
Totalizzazione Gratuita Vecchiaia: 65 anni e 7 mesi di età e 20 anni di contributi, si deve inoltre attendere una finestra di 18 mesi;

Anzianità: 40 anni e 7 mesi di contributi e 21 mesi di finestra

Sistema di calcolo misto se sin hanno almeno 39 anni di contributi presso la Cassa; sistema di calcolo contributivo con meno di 39 anni di Cassa.

Per la pensione di anzianità si aggiunge la neutralizzazione nel calcolo misto

Cumulo Gratuito Vecchiaia: requisiti più severi tra quelli delle diverse gestioni interessate;

Anticipata: 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne

Ogni ente calcola la sua quota in base al metodo di calcolo utilizzato dalla gestione interessata

Come si è visto, gli istituti presentati hanno natura diversa e conducono a situazioni soggettive particolarmente difformi.

È certamente il caso di eseguire un dettagliato calcolo sulla prestazione che maturerebbe utilizzando ricongiunzione, totalizzazione o cumulo al fine di operare la scelta più corretta o quella che si attaglia meglio alle aspettative del pensionando; non esiste, infatti, un principio di convenienza assoluta ad utilizzare uno o l’altro istituto, e la decisione deve essere adeguatamente ponderata.

1Normativa che regola il trasferimento dei contributi tra INPS, ex INPDAP, ex ENPALS, INPGI, Gestioni speciali INPS per i lavoratori autonomi e fondi aziendali sostitutivi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.

2 Norma che regola il trasferimento di contributi tra Casse dei liberi professionisti e le altre gestioni previdenziali obbligatorie.

3 È il caso di ricordare che il sistema retributivo procede al calcolo della pensione sulla base della media dei redditi dichiarati dal soggetto nei periodi di vita lavorativa. Nel caso di CNPR, la pensione retributiva o reddituale viene calcolata sulle anzianità maturate e sui redditi dichiarati fino al 31.12.2003. La misura della quota reddituale è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, ad una percentuale della media degli ultimi 24 redditi professionali dichiarati ai fini Irpef e rivalutati. La misura della pensione non può essere comunque inferiore all’80% di quella calcolata sulla media dei 15 redditi professionali annuali più elevati dichiarati negli ultimi 20 anni anteriori; la misura massima del trattamento (definita “massimale”) è fissata in € 82.000,00. Viene applicata una “riduzione di equilibrio” calcolata nella misura di ¼ della differenza tra l’importo determinato con il metodo retributivo e quello che verrebbe determinato utilizzando il metodo contributivo.

Il sistema contributivo determina il trattamento pensionistico in un importo pari alla trasformazione in rendita del montante accumulato dall’iscritto, secondo coefficienti di trasformazione che variano in relazione all’età; il coefficiente di trasformazione varia dal 4,246% per l’età di 57 anni al 6,378% per le età da 70 anni in avanti. Il sistema misto è quello che prevede il doppio calcolo: retributivo fino al 31.12.2003 e contributivo per i periodi successivi.

4 Il requisito è soggetto ad elevazione in ragione dell’incremento della speranza di vita: il D.L. 78/2010 ha previsto, a partire dall’1.1.2013 il progressivo innalzamento dei requisiti per l’accesso alla pensione, al fine di sterilizzare gli effetti dell’allungamento della vita media della popolazione. La cosiddetta “Riforma Fornero” (L. 214/2011) ha confermato l’innalzamento dei requisiti, prevedendo che in caso di pensione anticipata (o di anzianità) si applichi il metodo di calcolo contributivo.

La tabella predisposta dalla Ragioneria Generale dello Stato evidenzia il probabile andamento degli adeguamenti alla speranza di vita: per il 2019 e 2020 il requisito di età è adeguato a 67 anni; per il biennio 2021/2022 a 67 anni e 3 mesi; per il biennio 2023/204 a 67 anni e 4 mesi.

5 Anche I requisiti di diritto alla pensione di anzianità subiscono adeguamenti di innalzamento legati alla speranza di vita.

6 Fino al 31.12.2011 per totalizzare i diversi spezzoni di contributi era necessario che ciascuno di essi non fosse inferiore a 3 anni.

7 Occorre ricordare che i requisiti per il diritto a pensione presso le forme previdenziali pubbliche in vigore fino al 31.12.2018 sono: 66 anni e 7 mesi di età (soggetto ad adeguamento alla speranza di vita a partire dal 2019) e almeno 20 anni di contribuzione. Per i lavoratori che abbiano contributi anteriori all’1.1.1996 il requisito anagrafico e di anzianità contributiva è il medesimo se il trattamento pensionistico non è inferiore ad 1,5 volte l’assegno sociale; diversamente il requisito di età è elevato a 70 anni e 7 mesi e l’anzianità contributiva deve essere di almeno 5 anni. In questo caso il calcolo è unicamente contributivo.

8 Nel caso di CNPR si consegue il diritto al calcolo misto se si hanno almeno 39 anni di contribuzione presso la Cassa; diversamente il calcolo è interamente contributivo. Per la pensione di anzianità si procede alla neutralizzazione anche nel calcolo misto.

9 Nel caso di CNPR per l’anno 2018, il requisito per la pensione di vecchiaia è quello che risulta dalla tabella che segue:

10 è certamente il caso di ricordare che, secondo il Regolamento della Previdenza di CNPR, nei confronti dei richiedenti non in regola con il pagamento dei contributi i requisiti si intendono perfezionati alla data di pagamento.

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