E-fatture «immediate» emesse entro 10 giorni dall’operazione

Tempi più lunghi per la gestione e la registrazione delle fatture immediate con possibilità di emetterle entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione con impatto diretto, però, sui sistemi contabili per quanto riguarda i dati da inserire. Proprio per questo impatto le nuove regole, in base alle ultime bozze disponibili del decreto fiscale, decorrono dal 1° luglio 2019. Nulla muta, invece, nel processo di gestione delle fatture differite. Queste regole, contenute nel decreto legge fiscale approvato ieri dal consiglio dei ministri, sono sicuramente positive, ma potrebbero essere più generose. Allo stato attuale la fattura immediata, in base all’articolo 21, comma 4, del Dpr 633/1972, si deve emettere entro il giorno di effettuazione dell’operazione. La fattura si considera giuridicamente emessa, per quella cartacea da quando viene consegnata o spedita al cliente; per quella elettronica nel momento in cui viene trasmessa o messa a disposizione del cliente, attraverso il sistema d’interscambio dell’agenzia delle Entrate. Questa tempistica, collegata alla procedura di formazione e gestione di una fattura elettronica ha sollevato subito delle preoccupazioni che l’Agenzia ha cercato di risolvere in via interpretativa con la circolare 13/E/2018. Era chiaro fin da subito, però, che fosse necessario un intervento normativo. Il decreto cerca di porre rimedio e stabilisce che la fattura si considera emessa se lo è entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione. La stessa norma aggiunge, però, che nel caso in cui la data di emissione sia diversa da quella di effettuazione la stessa deve essere espressamente indicata in fattura. Al contrario, se la fattura viene emessa nel giorno di effettuazione dell’operazione nulla deve essere indicato in più. Esemplificando: se l’operazione è stata effettuata in data 3 luglio 2019 e il cedente/prestatore emette la fattura il 9 luglio, la stessa deve contenere anche la data del 3 luglio. Se, invece, la fattura viene emessa il 3 luglio il documento non riporta altra data, oltre quella di emissione. La nuova regola è di tipo generale e riguarda sia la fattura elettronica che quella cartacea. A questo proposito la relazione di accompagnamento al decreto specifica che, se l’emissione riguarda una fattura elettronica, la stessa deve essere inviata entro i io giorni al sistema di interscambio. Questa specifica impone che, operativamente, sia meglio predisporla e inviarla qualche giorno prima. Ragionando su questa specifica e sul fatto che in alcuni casi io giorni potrebbero essere insufficienti (si pensi al caso in cui il professionista riceva un pagamento di una prestazione il 15 agosto e lo stesso sia assente dal lavoro fino al 31 agosto, con impossibilità di emettere la fattura entro il 25 agosto) si ritiene che, senza violare la norma unionale, si potrebbe procrastinare il termine al io del mese successivo a quello di effettuazione. Il decreto estende anche il termine di registrazione delle fatture emesse. Infatti, mentre allo stato attuale le stesse devono essere annotate nel registro indicato dall’articolo 23del Dpr 633/1972 entro 15 giorni dall’emissione, dall’entrata in vigore del nuovo decreto legge le stesse potranno essere annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, ma con riferimento allo stesso momento di effettuazione. La norma, inoltre, non modifica le regole di registrazione delle fatture in “triangolare interna” (articolo 21, comma 4, lettera b, del Dpr 633/1972) che devono essere annotate entro il 15 del mese successivo a quello di emissione con riferimento allo stesso mese di emissione.

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