Integrativa anche sul contante

Nella dichiarazione integrativa speciale anche una sanatoria per il contante. L’imponibile emerso da attività finanziarie, patrimoniali, denaro contante o valori, anche in questo caso sconterà l’imposta sostitutiva del 20%. La regolarizzazione, la cui finestra sarà aperta fino al 30 settembre 2019, si applica dunque alle attività finanziarie, patrimoniali e di denaro contante che siano l’effetto di reati per cui scatta la non punibilità prevista per la dichiarazione integrativa speciale e cioè: omesso versamento di ritenute e omesso versamento Iva. Sono queste alcune delle novità che arrivano da una bozza del decreto legge fisco, approvato dal consiglio dei ministri del 15/10/18. Non si tratta direttamente di una voluntary disclosure sul contante e cassette ma la procedura prevista ha l’effetto di poter integrare i redditi omessi. Nell’articolo dedicato all’integrativa speciale è prevista la copertura penale per i contribuenti che perfezionano la procedura di integrazione o emersione e, specifica la norma, limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alle imposte e alle ritenute oggetto della procedura. E esclusa la punibilità per la dichiarazione fraudolenta con fattura, quella mediante artifici, la dichiarazione infedele, l’omesso versamento di ritenute e l’omesso versamento Iva. Per le ipotesi rientranti sotto lo scudo della dichiarazione integrativa speciale è esclusa la punibilità per le condotte previste dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale (riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) mentre si applica l’articolo del reato sugli atti e le false dichiarazioni. Restano però applicabili i presidi antiriciclaggio. C’è poi una camera temporale per cui il delitto di autoriciclaggio (648-terl) non si applica per i reati sanabili con l’integrativa speciale sino alla data del 30 settembre 2019, data entro la quale è specificato può essere attivata la sono derivati procedura. L’integrativa sul contante, dunque, si applica nel caso in cui il reato sovrastante a quelle disponibilità è uno per i quali scatta la copertura di cui si è detto in precedenza. Tanto che si specifica che chiunque fraudolentemente si avvale della procedura per far emergere attività finanziarie, patrimoniali, di denaro contante o valori al portatore proveniente da reati diversi da la dichiarazione fraudolenta con fattura, quella mediante artifici, la dichiarazione infedele, l’omesso versamento di ritenute e l’omesso versamento Iva è punito con la sanzione prevista per le dichiarazioni false. Anche per questa fattispecie il calcolo è fatto sul reddito che deriva e con il versamento dell’imposta forfettaria al 20%. Non solo, in questa ipotesi continua ad applicarsi la disciplina prevista per i delitti di riciclaggio, proventi del riciclaggio e antiriciclaggio. L’Agenzia delle entrate e gli altri organi dell’amministrazione finanziaria concordano condizioni e modalità per lo scambio dei dati relativi alle procedure avviate e concluse. Sempre l’Agenzia si occuperà di predisporre le modalità per la presentazione della dichiarazione integrativa speciale, per il pagamento dei relativi debiti tributari e per tutta la fase dell’attuazione.

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